PiMus: cos’è e come redigere il Piano Montaggio e Smontaggio

Corso Aggiornamento Coordinatore Sicurezza
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Cos’è il PiMus?

Il Pi.M.U.S. è il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi ed è il punto di riferimento in cantiere per quanto riguarda le operazioni che riguardano i ponteggi.

Il PiMUS è un documento operativo che deve essere messo a disposizione della ditta che si occupa di montaggio, smontaggio, e trasformazione dei ponteggi e di quei lavoratori che, in seguito, li utilizzeranno.

L’obiettivo del Piano è garantire la sicurezza:

  • del personale che si occupa dei ponteggi
  • di chiunque può trovarsi coinvolto durante le operazioni come: altri lavoratori del cantiere, abitanti…

I professionisti interessati alla sicurezza nei cantieri possono approfondire tale tematica seguendo il corso di gestione sicurezza in cantiere.

Chi deve redigere il PiMus e chi lo deve firmare?

L’articolo 136 del D.Lgs. 81/08 prevede che, nei lavori in quota, è il datore di lavoro dell’impresa che monta e smonta il ponteggio a redigere il PiMUS affiancato da persona competente per valutare le condizioni di sicurezza nelle varie fasi di lavoro.

La persona competente può essere:

  • il datore di lavoro che in qualche modo ha esperienza nel campo dei ponteggi
  • il tecnico interno/esterno abilitato a progettare un ponteggio
  • il preposto ai lavori con esperienza pluriennale
  • il soggetto RSPP – Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione – dell’impresa, che deve effettuare la valutazione dei rischi e scegliere le attrezzature idonee e le procedure per l’uso
  • il soggetto ASPP – Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione – dell’impresa, che ha competenze tecniche relative ai ponteggi.

Se operano più imprese, si redige un solo PiMUS, firmato dai diversi datori di lavoro. 

Quando è obbligatorio il PiMus?

Il PiMUS va redatto prima dell’inizio dei lavori di montaggio dei ponteggi e, andrà aggiornato in caso fossero necessarie modifiche in corso d’opera.

Una copia deve essere sempre tenuta tra i documenti del cantiere, come previsto dall’art. 134 del D.Lgs. 81/08, nei cantieri dove vengono impiegati ponteggi.

Il PiMUS è obbligatorio per ponteggi:

  • metallici fissi, indipendentemente dalle dimensioni e dalla complessità
  • provvisori, o impalcati costruiti con elementi di ponteggi metallici fissi
  • in legno.

Non è obbligatorio redarre il PiMUS per opere provvisionali diverse dai ponteggi, come ponti su cavalletti, ponti su ruote, parapetti, o simili.

Un esempio di PiMus: quali dati inserire?

Come specificato nell’allegato XXII del D.Lgs. 81/08 i contenuti minimi che devono essere presenti nel PiMUS, o Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi, sono:

  • dati identificativi relativi a luogo di lavoro, datore di lavoro, squadra degli addetti e tipologia di ponteggio
  • disegno esecutivo del ponteggio, con indicazione di: generalità e firma del progettista, sovraccarichi massimi per metro quadrato di impalcato, appoggi e ancoraggi
  • progetto del ponteggio, se previsto
  • illustrazione delle modalità di montaggio, trasformazione e smontaggio, con le sequenze e la descrizione delle regole da applicare durante le operazioni, con istruzioni ed elaborati grafici costituiti da schemi, disegni e foto
  • descrizione delle regole da applicare durante l’uso del ponteggio
  • indicazioni delle verifiche da effettuare prima del montaggio e durante l’uso.
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