Coordinatore per la sicurezza: quali documenti conservare in cantiere?
Il consiglio Nazionale degli Ingegneri, con la Circolare numero 510 del 27 marzo scorso, ha inviato una nuova bozza del documento sulla figura del coordinatore per la sicurezza a tutti gli ordini territoriali
Il gruppo di lavoro sulla Sicurezza del consiglio nazionale degli ingegneri ha rielaborato nelle scorse settimane il documento predisposto della Federazione Regionale Ordini Ingegneri dell’Emilia Romagna e della Toscana contenente le linee guida per il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e lo ha inviato ai vari Ordini e Federazioni territoriali.
Il documento su cui sono nate diverse discussioni è stato comunque esaminato a fondo dagli organi territoriali, i quali hanno proposto una serie di emendamenti al testo.
Di cosa parliamo in questo articolo:
Le linee guida su sui il CNI ha concentrato la propria attenzione si aprono subito con la specificazione che il ruolo del coordinatore per la sicurezza ricopre si, una funzione di “alta vigilanza”, ma tale funzione non deve implicare una costante e continua presenza in cantiere col compito di controllo delle singole lavorazioni in atto.
Il CNI ha infatti precisato che la “vigilanza operativa”, puntuale, continua e stringente, deve essere di competenza del datore di lavoro e delle figure operative da lui delegate quali il dirigente ed il preposto e non ricadente nelle funzioni del coordinatore.
In questo articolo tralasceremo, per poi riprenderle in un secondo momento, la parte relativa a competenze e professionalità del coordinatore per la sicurezza e ci concentreremo sulla documentazione che il CNI consiglia vivamente di tenere a disposizione in cantiere:
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Copia Notifica Preliminare;
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Programma dei lavori di demolizione (ove previsti);
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Piano Operativo di Sicurezza di competenza di ogni singolo appaltatore, redatto ai sensi dell’allegato XV del D.Lgs. 81/08;
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Attestati inerenti la formazione, copia modello Unilav e libro infortuni; il compito del CSE è quello di verificare l’avvenuta formazione dei lavoratori presenti in cantiere senza entrare nel merito dei progetti formativi; il controllo dell’abilitazione e della formazione dell’operatore nel caso di noleggio a caldo di attrezzature di lavoro deve essere effettuato dal CSE acquisendo la documentazione relativa;
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Schede tecniche tossicologiche per le sostanze chimiche adoperate;
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Libretto degli apparecchi di sollevamento, con relativi verbali di verifica annuale (gru a torre, argani a bandiera, elevatori a cavalletto, etc.);
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Libretti di omologazione di ponti sviluppabili, ponti mobili su carro e ponti sospesi;
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Libretti degli apparecchi a pressione se superiori a 25 l;
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Libretti d’istruzioni e uso delle singole attrezzature meccaniche e/o elettriche e/o con liquidi o gas a pressione presenti in cantiere;
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Dichiarazione di conformità degli impianti elettrici
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Certificato di conformità quadri elettrici, messa a terra con relativa certificazione degli impianti,
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Relazione per il rischio di fulminazione ed eventuale denuncia di protezione scariche atmosferiche; compito del coordinatore sarà quello di verificare la presenza delle suindicate conformità completa delle notizie essenziali senza tuttavia entrare nel merito dei contenuti, che non sono di sua competenza;
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Registro o scheda delle verifiche trimestrali funi e/o catene degli apparecchi di sollevamento;
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PI.M.U.S. Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi metallici; il CSE deve verificare che esso abbia i contenuti minimi previsti dall’allegato e verificare che il ponteggio sia stato montato seguendo il disegno esecutivo o il progetto, se previsto;
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Dichiarazione del proprietario del ponteggio di conformità dello stesso all’uso (contenuta nel PiMUS);
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Progetto ponteggio per allestimenti con altezze superiori ai 20 m, o per esecuzioni particolari non previste dal libretto di autorizzazione ministeriale (vedi allegato XVIII del D.Lgs. 81/08);
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Libretto ponteggio metallico, con relativa autorizzazione ministeriale, schemi di montaggio
Precisiamo che l’elenco come ribadito dallo stesso Consiglio Nazionale degli Ingegneri in conclusione delle linee guida diffuse alcune settimane fa potrebbe non essere completamente esaustivo, questo a causa dell’ancora poca chiarezza che avvolge una figura fondamentale come il coordinatore per la sicurezza.
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