Diagnosi energetiche: tutti i chiarimenti in arrivo dal Mise

Il ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato un documento che fornisce i chiarimenti per l’applicazione delle disposizioni relative alle diagnosi energetiche previste dall’articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

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“Le diagnosi energetiche eseguite prima della data del 5 dicembre 2015, purché conformi ai criteri minimi dell’Allegato 2, hanno validità pari a 4 anni, a partire dalla data di redazione del rapporto di diagnosi”

Ad affermarlo è stato lo stesso ministero dello sviluppo economico, con un documento pubblico diffuso nei giorni scorsi con cui si cerca di fare chiarezza su alcuni dettagli del decreto legislativo numero 102, pubblicato sulla gazzetta ufficiale il 4 luglio 2014.

Un anno di “polemiche” e dubbi a cui il Mise, grazie anche alla collaborazione dell’Enea, sembra aver posto fine.

Il documento in esame infatti è stato elaborato dal Mise, in stretta collaborazione con Enea e con le principali associazioni di categoria del settore, e sarà costantemente aggiornato al fine di fornire ulteriori chiarimenti a quesiti che potranno emergere nel corso di attuazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 4 luglio 2014.

Ma andiamo ad esaminare alcuni singoli punti del documento, come il quesito su chi sono i soggetti qualificati a rilasciare le diagnosi energetiche.

Il documento redatto da Mise e Enea puntualizza l’arco temporale e ribadisce che fino al 19 luglio 2016, le diagnosi potranno essere condotte da:

  • società di servizi energetici

  • esperti in gestione dell’energia

  • auditor energetici

anche se non in possesso di certificazioni rilasciate sotto accreditamento.

Cosa si intende invece con la definizione di “prossimità” alle reti di teleriscaldamento ?

Il documento licenziato in questi giorni dal Mise ha provveduto inoltre a chiarire cosa si debba intendere per “prossimità” alle reti di teleriscaldamento.

Si potrà parlare di “prossimita” quando l’impresa che debba eseguire una diagnosi contenente una valutazione tecnica- economica ed ambientale relativa al conferimento del proprio calore a terzi e/o a reti locali di teleriscaldamento oppure relativa all’utilizzo del calore proveniente da un impianto cogenerativo di terzi o al collegamento alla rete locale di teleriscaldamento, siano situati entro il raggio di 1 km dal sito oggetto di diagnosi. Per distanze maggiori, l’impresa potrà comunque eseguire la diagnosi comprendente gli aspetti legati alla cogenerazione e al teleriscaldamento.

A quali tempi sono legate le diagnosi energetiche?

Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, la diagnosi energetica deve essere eseguita entro il 5 dicembre dell’anno in corso, a decorrere dal 2015. La procedura per la trasmissione delle diagnosi verrà resa nota da ENEA attraverso idonea comunicazione pubblicata sul proprio sito istituzionale.

Come devono essere considerate le diagnosi energetiche eseguite prima del 5 Dicembre 2015?

Le diagnosi eseguite precedentemente al 5 dicembre 2015, purché conformi ai criteri minimi dell’Allegato 2, hanno validità pari a 4 anni, a partire dalla data di redazione del rapporto e possono essere validamente presentate, ai fini dell’adempimento dell’obbligo. Se la data di scadenza della validità è antecedente al 5 dicembre 2015, occorre effettuare una nuova diagnosi.

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Giornalista, Fotoreporter, Copywriter, Blogger, Web Writer, Addetto Stampa per giornali, riviste, enti pubblici e blog aziendali. Provo a descrivere il loro mondo e le loro storie, le loro passioni e le loro idee. "Tutto quello che ho per difendermi è l’alfabeto; è quanto mi hanno dato al posto di un fucile" P.R.

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