Tariffe minime architetti ingegneri, la Corte Ue boccia il regolamento della Germania

La Repubblica federale di Germania non è riuscita a dimostrare che le tariffe minime previste dalla HOAI sono idonee a garantire il conseguimento dell’obiettivo consistente nel garantire un elevato livello di qualità delle prestazioni di progettazione e ad assicurare la tutela dei consumatori

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“La Repubblica federale di Germania, avendo mantenuto tariffe obbligatorie per i servizi di progettazione degli architetti e degli ingegneri, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 15, paragrafo 1, paragrafo 2, lettera g), e paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno”.

Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza del 4 luglio 2019, causa C-377/17.

In Germania gli onorari di architetti e di ingegneri sono disciplinati dalla Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (regolamento sugli onorari di architetti e ingegneri) del 10 luglio 2013 – «HOAI».

La Corte Ue ha tra l’altro evidenziato che “occorre constatare che la Repubblica federale di Germania non è riuscita a dimostrare che le tariffe minime previste dalla HOAI sono idonee a garantire il conseguimento dell’obiettivo consistente nel garantire un elevato livello di qualità delle prestazioni di progettazione e ad assicurare la tutela dei consumatori”.

“Al contrario, per quanto riguarda le tariffe massime”, si legge nella sentenza, “queste sono di natura tale, come sostiene la Repubblica federale di Germania, da contribuire alla tutela dei consumatori aumentando la trasparenza delle tariffe praticate dai prestatori e impedendo a questi ultimi di praticare onorari eccessivi”.

La Repubblica federale di Germania “non ha dimostrato le ragioni per cui il fatto di mettere a disposizione dei clienti un orientamento in materia di prezzi per le diverse categorie di prestazioni contemplate dalla HOAI, suggerito dalla Commissione come misura meno restrittiva, non sarebbe sufficiente a conseguire il suddetto obiettivo in modo adeguato. Ne consegue che il requisito consistente nella fissazione di tariffe massime non può essere considerato proporzionato a tale obiettivo”.

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