Professionisti antincendio, RSPP e coordinatori per la sicurezza: il Ministero fa chiarezza sui corsi di aggiornamento professionale
Professionisti antincendio, RSPP e coordinatori per la sicurezza: il Ministero del lavoro ha risposto a una istanza di interpello avanzata dal CNI.

Il ministero del Lavoro ha risposto ad un interpello presentato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, e ha chiarito (mettendo probabilmente la parola fine sulla vicenda) che ai sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013 e a quelli per coordinatori per la sicurezza, ai sensi dell’Allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 non può essere considerata valida al fine dell’aggiornamento ASPP e RSPP la partecipazione a corsi di formazione professionale finalizzati all’aggiornamento di qualifiche specifiche diverse da RSPP e ASPP. Una pratica questa che si stava diffondendo “a macchia d’olio” tanto da aver attirato l’attenzione del CNI che ha presentato istanza ufficiale al Ministero del Lavoro.
Di cosa parliamo in questo articolo:
Cosa ha stabilito il Ministero del Lavoro rispondendo alla domanda ufficiale del CNI riguardante i corsi di formazione professionale per professionisti antincendio, ASPP, RSPP, coordinatori per la Sicurezza?
Il Ministero, investito dalla questione a seguito di interpello del CNI ha stabilito che:
- “è possibile organizzare un solo e unico corso formativo valido sia quale aggiornamento per RSPP, ASPP e coordinatori per la sicurezza nei cantieri, sia quale aggiornamento per la qualifica di professionista antincendio, ex d.lgs. n. 139/2006 e DM 5 agosto 2011”;
- “è ammessa la possibilità per gli enti formatori di erogare i corsi di aggiornamento per RSPP, ASPP e coordinatori per la sicurezza, e, contemporaneamente, organizzare dei convegni o dei seminari di aggiornamento professionale dedicati ai professionisti antincendio”.
Quale è la particolarità di questo tipo di corsi organizzati da diversi soggetti formatori?
La particolarità è individuabile (citiamo alla lettera la risposta ufficiale della commissione esaminatrice del Ministero) “nel fatto che attraverso un unico corso formativo, e quindi un’unica sessione, si ottiene l’attestazione valida per diversi obblighi formativi e distinte qualifiche professionali”.
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