Interventi sui beni culturali: normativa e autorizzazioni

Di cosa parliamo in questo articolo:
Normativa beni culturali
Ecco alcune delle normative che riguardano la tutela dei beni culturali:
- Legge 1 giugno 1939, n. 1089 – “Tutela delle cose d’interesse artistico e storico”
- Legge 29 gennaio 1975, n. 5 – “Istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali”
- Legge 7 agosto 1982, n. 512 – “Regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale”
- Legge 30 marzo 1998, n. 88 – “Norme sulla circolazione dei beni culturali”
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 – “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”
- Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 – “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”
- Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 – “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’articolo 1 della legge 8 ottobre, n. 352”
- Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”.
Interventi su Beni Culturali: la verifica del vincolo
Prima di intervenire su un bene culturale, ovvero su un edificio sottoposto a vincolo bisogna affidarsi a tecnico professionista – ingegnere o architetto – abilitato. Un esempio può essere la ristrutturazione di un edificio in centro storico.
Il professionista effettua un sopralluogo e controlla la documentazione presente al Comune per capire a quale vincolo – storico, architettonico, paesaggistico, idrogeologico – è sottoposto l’edificio.
L’autorizzazione paesaggistica: standard o semplificata
Dopo queste prime analisi il tecnico può chiedere:
- l’autorizzazione paesaggistica se il vincolo è di tipo paesaggistico
- l’autorizzazione paesaggistica semplificata nel caso in cui l’intervento ricade tra uno dei 42 interventi elencati nell’Allegato B del DPR 31/2017.
Cambiano moltissimo i tempi: nel caso di autorizzazione standard per avere l’autorizzazione a procedere possono passare anche 90-120 giorni, per avere l’autorizzazione semplificata, invece, in media, bastano 30-40 giorni.
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