Autorizzazione paesaggistica: guida ai diversi procedimenti

I diversi procedimenti di autorizzazione paesaggistica. Autorizzazione paesaggistica ordinaria e autorizzazione paesaggistica semplificata.

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L’autorizzazione paesaggistica è un documento, facente parte dei titoli abitativi edilizi, concesso dalla Soprintendenza ai beni culturali per autorizzare lo svolgimento di lavori edili in zone soggette a vincolo paesaggistico e stabilire le regole a cui attenersi durante l’esecuzione dei lavori. Essa è normata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (DLGS 42/2004) ma è stata integrata dal DPR 31/2017, ovvero dal “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”.

Dunque, quando si vuole intervenire su un bene culturale, per esempio ristrutturando una casa in centro storico, è necessario che un professionista abilitato (ingegnere o architetto) effettui un sopralluogo e verifichi la presenza di vincoli sull’immobile. I vincoli possono essere diversi: storici, architettonici, idrogeologici o paesaggistici, come in questo caso.

Analizziamo nel dettaglio la normativa e vediamo insieme tutto ciò che riguarda tempistiche, modalità e procedure dell’istanza di autorizzazione paesaggistica ordinaria e i casi in cui non è obbligatorio presentarla.

Cosa si intende per autorizzazione paesaggistica

L’autorizzazione paesaggistica è, in poche parole, il permesso rilasciato dall’amministrazione competente ad effettuare interventi sui beni culturali protetti da vincolo.

È descritta e regolata all’art. 146 dlgs 42/2004 che la definisce come un

atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio.

L’articolo 146 aggiunge poi che l’autorizzazione non può essere rilasciata successivamente alla realizzazione, anche parziale, dei lavori e che la sua durata è di 5 anni. Passato questo periodo deve essere richiesta una nuova autorizzazione. Inoltre, l’efficacia dell’autorizzazione entra in vigore dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario alla realizzazione dell’intervento, ad esclusione di un ritardo causato dall’interessato stesso.

Quando è necessaria l’autorizzazione paesaggistica

Le autorizzazioni paesaggistiche sono richieste ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di edifici o aree di interesse paesaggistico tutelati dalla legge, agli artt. 136 e 142 del dlgs 42/2004. Questi soggetti sono obbligati a presentare presso l’amministrazione competente il progetto dei lavori che vogliono intraprendere, corredato dalla documentazione prevista, e a iniziare i lavori solo una volta ottenuto il permesso.

I progetti dei lavori sono quindi sottoposti ad approvazione affinché se ne accerti la compatibilità paesaggistica e, solo in seguito a questo passaggio, sia concessa l’autorizzazione paesaggistica.

Ma quali sono i beni tutelati dal Decreto Legislativo n.42 del 2004? Vediamoli insieme.

Interventi soggetti a vincolo paesaggistico

I lavori che necessitano di un’autorizzazione paesaggistica sono quelli che riguardano i “Beni paesaggistici” indicati dall’art. 134 sempre del dlgs 42/2004:

  • gli immobili e le aree indicati all’articolo 136 come “immobili ed aree di notevole interesse pubblico“, individuati tramite una specifica procedura chiamata “proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico” (regolata dagli articoli da 138 a 141), per esempio centri storici, ville, giardini, parchi, bellezze panoramiche ecc.;
  • le “aree tutelate per legge” descritte all’articolo 142, come fiumi e torrenti, zone costiere, boschive, di interesse archeologico ecc.;
  • gli immobili e le aree comunque tutelati dal piano paesaggistico, strumento previsto dall’articolo 143 del Codice.

Zone di particolare interesse paesaggistico

Sono di interesse paesaggistico e soggette alle prescrizioni di questo decreto legislativo le seguenti aree tutelate per legge (art. 142 dlgs 42/2004):

  • i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
  • i territori contigui ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
  • i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici (Regio Decreto 1775/1933), e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
  • le montagne a partire dai 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
  • i ghiacciai e i circhi glaciali;
  • i parchi e le riserve nazionali o regionali;
  • i territori coperti da foreste e da boschi, anche se percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, definiti dall’articolo 2 (commi 2 e 6) del dlgs 22/2001;
  • le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
  • le zone umide incluse nell’elenco previsto dal dpr 48/1976;
  • i vulcani;
  • le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del codice.

I diversi tipi di autorizzazione paesaggistica

A seconda del tipo di lavori e di interventi da effettuare si potrà accedere a una determinata procedura di autorizzazione, tra cui quella semplificata e quella ordinaria. Esaminiamole più nello specifico.

Autorizzazione paesaggistica semplificata

Il dpr 31/2017 individua un elenco di 42 interventi di lieve entità, contenuti nell’Allegato B, per cui può essere applicata la procedura di autorizzazione paesaggistica semplificata. Ne riportiamo alcuni a titolo esemplificativo qui di seguito:

  • incrementi di volume inferiori al 10% della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiori a 100m3, eseguiti rispettando le peculiarità architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;
  • creazione o modifica di aperture esterne o finestre a tetto riguardanti beni vincolati alla condizione di essere compiuti rispettando le caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;
  • realizzazione, modifica o chiusura di balconi o terrazze;
  • realizzazione o modifica sostanziale di scale esterne;
  • interventi di adeguamento antisismico o di efficienza energetica;
  • interventi utili al superamento di barriere architettoniche.

In questi casi quindi si può procedere con la procedura più snella e veloce.

Autorizzazione paesaggistica ordinaria

L’autorizzazione paesaggistica ordinaria è la procedura richiesta quindi in tutti gli altri casi che non rientrano tra quelli elencati nell’Allegato A e B del suddetto dpr 31/2017, ovvero per i lavori che non appartengano alla categoria degli interventi liberi o di lieve entità, che -ricordiamolo- non necessitano di permesso o prevedono un iter semplificato.

La procedura per ottenere l’autorizzazione paesaggistica

In base a quale procedura sia prevista per il tipo di lavori o di opere che devi realizzare esistono due procedimenti diversi: uno per l’autorizzazione ordinaria e l’altro per quella semplificata.

Presentazione della domanda

Chiunque abbia bisogno di ottenere un’autorizzazione paesaggistica ordinaria ha l’obbligo di sottoporre alla Regione o all’ente locale al quale la Regione ha affidato la relativa competenza i progetti delle opere da realizzare, corredati della documentazione attesa.

Le istanze di autorizzazione paesaggistica semplificata, invece, devono essere presentate:

  • per interventi edilizi (ai sensi del testo unico per l’edilizia dpr 380/2001) allo sportello unico per l’edilizia (SUE), secondo l’art. 5 del testo unico;
  • per interventi nell’ambito di applicazione del “regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive” (dpr 160/2010) allo sportello unico per le attività produttive (SUAP);
  • in tutti gli altri casi all’autorità procedente, ovvero la Regione.

Documentazione necessaria

Nel caso d’istanza di autorizzazione ordinaria può esserci un elenco corposo di documentazione da produrre, da verificare per ogni singola autorità procedente (le Regioni) perché variabile. Sicuramente dovrà essere redatta una relazione paesaggistica. Altri documenti che possono essere necessari sono: la relazione tecnica, gli elaborati di progetto, la corografia e cartografia, le prove fotografiche, ecc.

Per quanto riguarda l’autorizzazione paesaggistica semplificata, l’articolo 8 del dpr 31/2017 regola le modalità di compilazione dell’istanza per conseguire il rilascio del permesso per gli interventi di lieve entità, come pure la documentazione da includere. In particolare, si prevede che l’istanza sia redatta usando il modello semplificato in allegato al dpr 31/2017 (Allegato C) e accompagnata da una relazione paesaggistica semplificata, stesa da un tecnico abilitato sulla base dell’Allegato D.

Tempi e iter di valutazione

Ecco i passaggi previsti per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ordinaria: l’amministrazione competente riceve istanza di autorizzazione paesaggistica ed entro 40 giorni trasmette alla soprintendenza competente la proposta di autorizzazione paesaggistica. A questo punto la soprintendenza esamina la correttezza della documentazione e trasmette il parere di competenza entro il termine tassativo di 45 giorni. Dopo 20 giorni dalla ricezione del parere in questione, l’amministrazione concede l’autorizzazione paesaggistica, che diventa efficace da subito. Guardando i punti della procedura di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ordinaria, puoi notare che, escludendo la possibilità di eventuali intoppi, possono volerci fino a 105 giorni (oltre 3 mesi) per iniziare i lavori.

Per l’autorizzazione paesaggistica semplificata invece i tempi sono notevolmente ridotti: una volta ricevuta la richiesta, l’amministrazione competente richiede all’interessato, se necessari, ulteriori documenti e chiarimenti strettamente indispensabili, entro 10 giorni. I documenti integrativi devono essere inviati entro il termine di 10 giorni, il procedimento nel frattempo resta sospeso. Entro 20 giorni dalla richiesta di autorizzazione, nel caso di documentazione aggiuntiva appunto, viene inoltrata alla Soprintendenza la proposta per via telematica. Quest’ultima ha 20 giorni di tempo per esprimere il proprio parere vincolante. L’amministrazione adotta così la disposizione nei 10 giorni successivi. In sostanza, il procedimento semplificato termina con un provvedimento, adottato tassativamente entro 60 giorni dal ricevimento della domanda da parte dell’amministrazione procedente.

Cosa succede in caso di mancata autorizzazione paesaggistica

I lavori che non possiedono la necessaria autorizzazione paesaggistica, possono essere soggetti ad atti inibitori e sanzionatori, inclusa la demolizione, in quanto violano il divieto di avvio dei lavori all’art. 146, comma 2, del Codice dei beni culturali.

Ricordiamo che l’autorizzazione paesaggistica mancante non può essere rilasciata successivamente all’inizio dei lavori perché si tratta di titoli che devono necessariamente precedere gli interventi edilizi. L’unica autorizzazione paesaggistica ex post possibile è indicata all’art. 167, co. 4 e 5, del dlgs 42/2004, e tra questi non sono compresi i lavori che prevedono la creazione di superfici utili, di volumi o l’aumento della volumetria originaria.

Le sanzioni

Attualmente sono previste sanzioni pecuniarie quando sia accertata l’incompatibilità paesaggistica: il trasgressore dovrà pagare una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante l’illecito. L’importo della sanzione è deciso tramite una perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si attua la sanzione demolitoria.

Inoltre si applicano le seguenti sanzioni penali:

  • i lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici, senza la dovuta autorizzazione o in difformità di essa sono puniti con le pene previste dall’articolo 44 del D.P.R. 380/01, cioè l’arresto fino a due anni e una sanzione da 15.493 a 51.645 euro (Art. 181 comma 1 del D.Lgs. 42/2004);
  • gli interventi che hanno causato (Art. 181 comma 1-bis del D.Lgs. 42/2004) un aumento della costruzione superiore al 30% della volumetria rispetto al manufatto originario, un suo ampliamento superiore a 750 metri cubi o una nuova costruzione di volumetria superiore ai 1000 metri cubi è prevista la reclusione da uno a quattro anni.

Ripristino dello stato dei luoghi

Tuttavia il ripristino delle aree o degli immobili subordinati a vincoli paesaggistici da parte del trasgressore, prima che il rispristino stesso venga disposto dall’autorità competente, e comunque precedentemente alla condanna, estingue i reati in questione.

Gli interventi esenti da autorizzazione paesaggistica

Nell’Allegato A del nuovo dpr 31/2017, il regolamento di semplificazione riguardante la procedura di autorizzazione paesaggistica, sono presenti un elenco di interventi liberi, cioè lavori ed opere che non hanno bisogno del via libera dell’autorità competente per essere realizzati, seppure riguardino beni vincolati. Si tratta dei seguenti lavori:

  • opere interne che non modificano l’aspetto esteriore degli immobili anche se prevedono un mutamento della destinazione d’uso;
  • interventi su prospetti o coperture degli edifici, a patto che siano compiuti nel rispetto degli eventuali piani del colore in vigore nel Comune e dei tratti architettonici, morfo-tipologici, dei materiali e delle finiture correnti;
  • interventi per il consolidamento statico degli edifici, compresi quelli dedicati all’adeguamento antisismico che non implicano cambiamenti alle caratteristiche morfo-tipologiche, ai materiali di finitura o rivestimento, o a volume e altezza della struttura;
  • interventi essenziali per l’eliminazione delle barriere architettoniche, come le rampe esterne non superiori a 60 cm, l’installazione di apparecchi servoscala esterni, nonché la realizzazione, in luoghi non visibili dallo spazio pubblico, di ascensori esterni o di costruzioni simili;
  • montaggio di impianti tecnologici esterni a servizio dei singoli edifici non sottoposti a titolo edilizio (condizionatori e climatizzatori, parabole, caldaie, antenne, ecc.)
  • installazione di pannelli solari;
  • installazione di micro generatori eolici di altezza inferiore a 1,5 metri e diametro inferiore a 1 metro;
  • montaggio di dispositivi di sicurezza anti-caduta sulle coperture degli immobili.

In totale il regolamento esclude ben 31 interventi dall’obbligo di autorizzazione.

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