Cosa sono i crediti formativi professionali e come ottenerli

Corsi Accreditati per l'Aggiornamento Professionale
Rate this post

Con l’iscrizione ad un ordine professionale diventa necessario per la propria attività acquisire crediti formativi professionali obbligatori. I crediti formativi professionali (CFP) sono fondamentali per diverse ragioni: in primo luogo, ti permettono di rimanere aggiornato anche sugli aspetti tecnici e più pratici della tua professione e, in secondo luogo, ti garantiscono di non essere sospeso o radiato dall’albo per violazione dell’obbligo formativo.

Secondo il DPR n.137 del 2012, infatti, è previsto per il professionista l’obbligo di “seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali”. Questo dovere è richiesto da vari ordini professionali, come quelli di geometri, architetti e ingegneri, e consente loro di tenere alto il livello di competenza dei propri iscritti.

Ma come funzionano i CFP e a cosa servono? E quali categorie professionali richiedono l’acquisizione dei CFP obbligatori? Leggi la guida di Unione Professionisti dedicata a CFP e formazione professionale.

Cosa sono i crediti formativi professionali o CFP

I Crediti Formativi, in generale, sono l’unità di misura che attesta la preparazione e la competenza di una persona, sia questa uno studente oppure un professionista che per svolgere il proprio lavoro necessita appartenere ad un Ordine o Albo Professionale.

Possiamo distinguere i crediti formativi in tre sottotipi:

  • i crediti formativi scolastici o CFS, che permettono a studenti delle scuole secondarie di secondo grado di avere un certo punteggio per il voto di maturità;
  • i crediti formativi universitari o CFU, previsti dai piani di studio dei corsi di laurea e associati al superamento di ciascun esame o attività curricolare al fine di conseguire la laurea;
  • i crediti formativi professionali o CFP, previsti per l’appartenenza a determinati ordini professionali e fondamentali per adempiere l’obbligo di aggiornamento professionale continuo.

Dunque, la differenza tra CFU e CFP riguarda la persona coinvolta nella formazione: studente universitario nel primo caso e professionista abilitato nel secondo.

In questo articolo entreremo ovviamente nello specifico dei CFP e del come ottenerli.

A cosa servono i crediti formativi professionali?

Come abbiamo anticipato, quando parliamo di CFP ci riferiamo ai crediti richiesti a professionisti come architetti, periti, ingegneri, geometri, agronomi, geologi e tanti altri. Il loro scopo è quello di certificare lo svolgimento di approfondimenti e aggiornamenti che ciascun professionista, iscritto a un Albo, è obbligato ad acquisire in un certo lasso di tempo, accertando così di aver conseguito conoscenze e competenze in linea con gli standard imposti dall’ordine.

Per ogni Ordine Professionale è atteso un certo numero di CFP da ottenere in un determinato periodo per assicurare la già citata “formazione continua” e offrire un servizio di qualità nell’esercizio del proprio lavoro.

Chi è tenuto ad acquisire i crediti formativi?

La formazione continua e, conseguentemente l’acquisizione dei Crediti Formativi Professionali, è dovere di tutti i professionisti che esercitano una “professione regolamentata”, definita in modo dettagliato all’articolo 1 del DPR 137/2012.

Ai fini del decreto: a) per «professione regolamentata» si intende l’attività, o l’insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d’iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all’accertamento delle specifiche professionalità […]

Esenzioni e casistiche particolari

I Consigli di ogni ordine generalmente prevedono la possibilità di ottenere esoneri, anche parziali, allo svolgimento della formazione continua. Le casistiche specifiche vanno ricercate nei Regolamenti dell’Ordine di riferimento. Solitamente però si possono richiedere esoneri, su domanda dell’interessato al Consiglio dell’Ordine, per le seguenti motivazioni:

  • per maternità o paternità nel periodo del parto o successivo alla nascita o per doveri collegati alla genitorialità in presenza di figli minori;
  • per grave malattia, infortunio o altre situazioni personali di rilevanza analoga;
  • per interruzione dell’attività professionale o del suo trasferimento all’estero per un certo periodo di tempo;
  • per cause di forza maggiore;
  • per altre condizioni eventualmente indicate dal Consiglio dell’Ordine.

Come sono regolamentati i CFP?

Come già specificato precedentemente, i CFP sono considerati “formazione continua”, obbligatoria per i professionisti regolarmente iscritti a un certo Albo, normata dal “Regolamento di delegificazione in materia di professioni regolamentate“, il già citato Decreto del Presidente della Repubblica n.137 del 2012.

L’articolo 7 del DPR 137 concretizza il principio menzionato nella lettera b) del provvedimento di autorizzazione alla delegificazione, in tema di formazione continua dei professionisti.

 Più nello specifico, il regolamento:

  • ribadisce che la formazione continua è un dovere del professionista, la cui violazione rappresenta un illecito disciplinare;
  • stabilisce che i corsi di formazione possono essere tenuti anche da associazioni di iscritti agli albi, previ autorizzazione dei consigli nazionali e parere ministeriale;
  • attribuisce al consiglio nazionale il compito di redigere il decreto per disciplinare modalità e condizioni dell’assolvimento dell’obbligo di formazione, requisiti dei corsi di aggiornamento e valore dei crediti formativi;
  • rimanda a convenzioni tra i consigli nazionali e le università la possibilità di determinare regole di riconoscimento reciproco dei crediti formativi;
  • demanda ai vari consigli nazionali la funzione di definire i crediti formativi interdisciplinari;
  • permette l’organizzazione della formazione da parte di ordini e collegi anche in cooperazione con altri soggetti;
  • consente alle regioni di regolamentare l’attribuzione di fondi per la formazione professionale;
  • conferma che resta ferma la disciplina sull’educazione continua in medicina (ECM).

Gli organismi di controllo e accreditamento

I crediti formativi professionali si acquisiscono generalmente mediante la partecipazione a corsi di formazione presenti sul territorio sia a livello locale che nazionale. Questi, ad eccezione dei corsi gestiti direttamente dall’Ordine, devono essere corsi accreditati.

Ciò significa che un corso di formazione rilascia CFP solo se ha ottenuto l’accreditamento dall’ordine professionale. Di norma l’accreditamento avviene in base a:

  • coerenza dei temi affrontati con lo scopo della formazione e pertinenza con la professione nei contenuti previsti;
  • numero di partecipanti e durata;
  • esperienza e preparazione dei relatori in relazione alla professione;
  • metodologia d’insegnamento;
  • supporti tecnologici disponibili;
  • qualità degli argomenti trattati.

Ogni Albo Professionale definisce le sue regole e le sue procedure di accreditamento e non tutti i corsi contemplano il raggiungimento dello stesso numero di CFP.

Criteri e parametri per l’attribuzione dei CFP

Gli Ordini territoriali sono incaricati di organizzare le attività formative e decidere quali sono i corsi riconosciuti seguendo le linee di indirizzo: riconoscono quindi i corsi di associazioni e altri soggetti autorizzati dall’Ordine e assegnano il numero di CFP, si occupano della banca dati dei CFP degli iscritti e possono prevedere la certificazione volontaria delle competenze degli iscritti.
 
Inoltre, i CFP accumulati a livello territoriale sono validi su tutto il territorio nazionale. Ad esempio un architetto iscritto all’Albo di Napoli può partecipare a un corso promosso dall’Ordine di Bologna ed acquisire i relativi CFP.

Come ottenere i crediti formativi professionali

Abbiamo detto che la formazione continua si attua principalmente attraverso la partecipazione a corsi organizzati da:

  • ordini e collegi professionali di categoria;
  • associazioni di professionisti iscritti agli albi;
  • altri soggetti autorizzati dall’ordine o dal collegio di riferimento (enti formativi accreditati).

L’articolo 7, al comma 3 stabilisce proprio che:

Il consiglio nazionale dell’ordine o collegio disciplina con regolamento […]:
a) le modalità e le condizioni per l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l’organizzazione dell’attività di aggiornamento a cura degli ordini o collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati;
b) i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento;
c) il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua.

Ogni Ordine emana, dunque, un proprio regolamento specifico per la formazione continua dei suoi professionisti iscritti, dove sono definite le modalità e i requisiti per adempiere l’obbligo di aggiornamento.

Corsi di formazione accreditati

I corsi di formazione accreditati sono quelli che per cui è previsto il riconoscimento dei crediti formativi. Prescindendo dal professionista di riferimento, lo scopo questi corsi è quello di accrescere le competenze di chi li segue. Per riuscirci, i contenuti delle lezioni riguardano sia le questioni tecniche del settore che i temi di interesse professionale in generale.

Solitamente è valida la seguente equazione: a 1 CFP corrisponde un’ora di corso.

Di corsi riconosciuti ne esistono tantissimi: dai corsi CFP ingegneri, a quelli per periti agrari e industriali, passando per i corsi rivolti ai geometri e a tante altre figure, fino ad arrivare ai corsi CFP architetti.

Partecipazione a seminari, workshop e convegni

Di norma ai professionisti è permesso decidere liberamente come e dove ottenere i CFP, l’unico requisito imprescindibile rimane quello di raggiungere entro la fine del periodo stabilito i crediti previsti dal proprio Ordine di appartenenza.

I CFP possono essere conseguiti oltre ai corsi, anche attraverso altre attività di:

  • lezione
  • meeting
  • conferenza
  • seminario
  • convegno
  • master
  • corsi online
  • FAD (formazione a distanza su piattaforma e-learning)
  • attività di studio seminariale
  • altre attività formative previste dall’Ordine

Per quanto riguarda più nello specifico i seminari, i loro contenuti concernono gli approfondimenti su argomenti di interesse collettivo. Inoltre, le ore totali previste per i seminari non possono superare il limite di 6, di conseguenza non è possibile ottenere più di 6 crediti frequentandoli.

Scadenza dei CFP e periodicità della formazione professionale

Come abbiamo anticipato, i diversi Ordini Professionali hanno un modo differente per contare i CFP minimi necessari da ottenere in un determinato periodo di tempo, variabile da 1 a 5 anni.

Vediamo insieme quanti crediti sono richiesti ai diversi professionisti in base alle regole di ciascun ordine:

  • Geometri: il CNGeGL, l’ordine dei Geometri e Geometri Laureati, stabilisce l’obbligo di 60 crediti formativi professionali per geometri, da acquisire nel corso di 3 anni. I crediti devono appartenere ad almeno sei delle discipline deontologiche previste;
  • Periti industriali: il periodo per acquisire i CFP per i periti industriali comprende un arco temporale più lungo. In 5 anni, infatti, si devono ottenere 120 CFP e almeno 15 CFP all’anno;
  • Ingegneri: il CNI ha stabilito un obbligo annuale di 30 crediti formativi professionali per ingegneri. Questi si conseguono tramite diverse attività formative anche informali;
  • Agronomi: la formazione continua di agronomi e dottori forestali li obbliga a ottenere 9 CFP in 3 anni di cui almeno 2 per ogni anno;
  • Architetti: il CNAPP prescrive a tutti gli iscritti di acquisire 60 crediti formativi professionali per architetti ogni 3 anni. Il piano garantisce inoltre un minimo di 12 crediti per le materie deontologiche;
  • Avvocati: come stabilito dal CNF, gli avvocati devono ottenere 60 CFP ogni 3 anni, minimo 15 crediti all’anno;
  • Giornalisti: l’ordine dei giornalisti professionisti prevede 60 CFP in un periodo di 3 anni, tra cui almeno 20 crediti deontologici. I giornalisti con alle spalle almeno 30 anni d’esperienza hanno un esonero parziale dall’obbligo che permette loro di dover acquisire solo 20 CFP ogni 3 anni;
  • I professionisti del settore medico, invece, devono acquisire ECM (Educazione Continua in Medicina).

Come verificare i CFP?

Il Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori ha creato il Portale Servizi del CNAPPC: si tratta di una piattaforma gestionale dei crediti che permette di amministrare facilmente tutto il processo di ricezione, conservazione e consultazione dei CFP ottenuti dalle attività formative degli iscritti.

Se sei un ingegnere, invece, ormai da diversi anni, è possibile per ogni iscritto all’Albo richiedere le credenziali personali e accedere così all’anagrafe nazionale dei crediti per verificare i CFP conseguiti e convalidati, collegandosi al sito della Fondazione CNI.

Cosa succede in caso di mancata acquisizione dei CFP?

Sempre secondo l’articolo 7 del DPR 137/20212, l’inadempienza all’obbligo di formazione rappresenta un illecito che può portare in determinati casi alla radiazione dall’Ordine o Albo di Appartenenza.

Ai soggetti inadempienti, se non sono riusciti ad ottenere i crediti previsti con uno scarto inferiore o uguale al 20%, viene applicata la “censura“. Si tratta di una comunicazione del Presidente del Collegio di Disciplina che formalizza la mancata acquisizione dei crediti formativi insieme a una nota formale di biasimo. Se invece tale percentuale risulta oltre il 20%, la sanzione consiste nella sospensione dalla professione fino a un massimo di 6 mesi: un giorno di sospensione per ogni CFP non ottenuto.

Eserciti una professione regolamentata e stai cercando corsi accreditati online? Su Unione Professionisti troverai un ampio catalogo di Corsi CFP per diverse categorie di professionisti: architetti, ingegneri, periti industriali e agrari, geometri e geologi. Trova il corso riconosciuto che fa per te!

Tutti I Corsi
Avatar photo

Il Blog di Unione Professionisti è una piattaforma di contenuti e servizi dedicata al mondo del lavoro e delle libere professioni. Con i professionisti ci rapportiamo e confrontiamo ogni giorno per fornire un'informazione dettagliata a 360 gradi. Il nostro staff di collaboratori è composto da giornalisti, professionisti, esperti in formazione professionale, grafici, esponenti del mondo imprenditoriale e non solo. Oltre alle classiche news, alle guide tecniche, agli approfondimenti tematici, alle segnalazioni di opportunità lavorative, offriamo anche un utile servizio di documenti in pdf (normative, fac-simile, modulistica … ) liberamente scaricabili e riutilizzabili.

0 Commenti

Non ci sono commenti!

Non ci sono ancora commenti, ma puoi essere il primo a commentare questo articolo.

Lascia un commento