Quali sono i rischi giuridici di un RSPP?

Corso Aggiornamento RSPP
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Chi è il RSPP

Come stabilito dall’art. 17 del Testo Unico per la Sicurezza, D. Lgs. 81/2008 il datore di lavoro ha l’obbligo, non delegabile, di nominare un responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, ovvero un RSPP.

I compiti di un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi

Ogni RSPP, come stabilito dall’art. 33 del D.Lgs. 81/08 ha il compito di:

  • individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro
  • elabora – insieme al datore di lavoro e al medico competente – e firma il DVR, Documento Valutazione Rischi – come previsto dall’art. 28, comma 2, del Testo Unico – ovvero una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa e i sistemi di controllo di tali misure
  • elabora le procedure di sicurezza per le attività aziendali
  • propone i programmi di informazione e formazione dei lavoratori
  • partecipa alle riunioni periodiche – previste dall’art. 35 – e a tutte le riunioni che riguardano la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, 
  • dà ai lavoratori le informazioni citate nell’articolo 36, ovvero indicazioni sui rischi per la salute e la sicurezza, i pericoli e su misure e attività di protezione e prevenzione adottate.

Altri compiti in materia di sicurezza del RSPP sono:

  • controllare che le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori hanno i requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle norme e 
  • qualora una delle attrezzature risulterà non avere uno di quei requisiti il RSPP deve informare subito l’autorità nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto

Responsabilità penali e civili di un RSPP

La responsabilità penale dell’RSPP

Il D.Lgs. 81/2008 non prevede sanzioni penali per il RSPP. Non c’è un sistema di pene ufficiale per sanzionare un RSPP che non ha assolto i suoi obblighi.

Varie sentenze della Cassazione stabiliscono l’attribuzione della responsabilità penale al RSPP in caso, per esempio, di infortunio sul lavoro come previsto dalla Cass. Pen. Sez. IV 27.01.2011 n. 2814.

Dunque, il RSPP non può considerarsi esonerato a priori qualora si verifichino alcuni eventi. soprattutto, se questi sono dovuti al suo venir meno ai suoi compiti di prevenzione del rischio per la salute e la sicurezza sul posto di lavoro.

La responsabilità civile dell’RSPP

Il RSPP ha anche responsabilità civili, sia nel caso in cui sia interno sia che si tratti di RSPP esterno: deve risarcire eventuali danni dovuti a una sua consulenza.

La responsabilità civile può essere di due tipi:

  • extracontrattuale: detta anche “da fatto illecito”, ha origine nell’art. 2043 del Codice Civile “risarcimento per fatto illecito”. Se il RSPP non rispetta uno dei compiti assegnati nell’art. 33 del D.Lgs. 81/08 e ciò provoca, anche non direttamente, un danno – che riguardi persone o cose –  il RSPP dovrà risarcire di tasca propria. 
  • contrattuale: quando il datore di lavoro nomina il RSPP tra loro c’è un contratto e se il RSPP viene meno agli obblighi che ha accettato di assumersi allora viene meno anche al contratto ed è costretto al risarcimento. 

Come accennato sopra il RSPP si occupa di individuare i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e indica le misure da mettere in campo per prevenirli. Dunque, se ignora alcuni rischi, non li affronta, non si aggiorna, e non informa i lavoratori loro sono a rischio e potrebbero verificarsi danni – ai lavoratori – per i quali è costretto a rispondere personalmente. insieme al datore di lavoro.

Il RSPP non ha alcuna responsabilità se riesce a dimostrare che:

  • ha assolto tutti gli obblighi
  • l’evento si è verificato per cause che non dipendono in alcun modo da lui, in quanto aveva assolto a tutti gli obblighi.

I rischi giuridici di un RSPP esterno

I rischi giuridici di un RSPP esterno sono gli stessi di un RSPP interno. Anche nel caso in cui il RSPP sia esterno questo può essere citato per “il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’azione od omissione del colpevole” come previsto dall’art. 41 del Codice Penale.

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