PES, PAV, PEI: nomina, requisiti, formazione e differenze
Di cosa parliamo in questo articolo:
Normativa sui lavori elettrici
La norma CEI 11-27 Lavori su Impianti Elettrici, è la norma tecnica a cui fanno riferimento tutte le attività di lavoro svolte sugli impianti elettrici. I lavori elettrici sono normati dal D.Lgs. 81/2008, nello specifico dagli articoli 82, per i lavori sotto tensione, e 83, per i lavori in prossimità di parti attive. Con la norma CEI 11-27 si vuole dare una struttura identica alla Norma CEI EN 50110-1:2014-01 e si applica alle diverse operazioni e attività sugli impianti, quelle connesse e le operazioni in prossimità di impianti.
Oggi vogliamo affrontare la differenza tra le figure che rivestono un ruolo quando si parla di lavori elettrici, quali sono i requisiti, i compiti e come avviene la nomina.
PES, PAV, PEI: chi sono e che compiti svolgono?
Gli acronimi PES, PAV e PEI si riferiscono a tre figure distinte che si rendono necessarie in diversi contesti e scenari di intervento.
- PES è la persona esperta, ovvero chi conosce le tecniche teoriche e ha un’esperienza tale da poter analizzare i rischi che derivano dall’elettricità, riuscendo a svolgere i lavori in assoluta sicurezza;
- PAV è la persona avvertita, ovvero una figura che conosce i rischi derivanti dall’elettricità e sa svolgere i lavori elettrici in piena sicurezza;
- PEI è la persona idonea, ovvero la figura in possesso dei requisiti per svolgere tutti i tipi di lavori elettrici senza nessuna esclusione.
Possiamo dire che in assenza si tensione o in prossimità di aree in tensione i lavori elettrici possono essere svolti da PES e da PAV, anche se le persone avvertire non possono intervenire senza il coordinamento di un PES. Quando invece ci troviamo davanti a lavori in tensione, nelle categorie O e I, la figura incaricata deve essere la PEI.
I requisiti
Nel caso di un lavoratore autonomo, è necessario presentare al committente su richiesta un’autocertificazione scritta che attesta di possedere i requisiti per poter svolgere i lavori. Quando invece si parla di un dipendente, il datore di lavoro che decide di assegnare il ruolo di PES o PAV dovrà accertarsi dei requisiti e basarsi sulla preparazione del dipendente o sull’esperienza in campo. In alcuni casi, per una maggiore garanzia, il datore di lavoro può richiedere la frequentazione ad un corso di formazione specifico, con i contenuti dettato dalla normativa CEI 11-27.
Esistono delle figure che non sono tenute a frequentare il corso per la formazione PES/PAV e sono:
- Operatori in possesso di diploma tecnico di scuola superiore (ITIS o IPSIA o comunque equivalente);
- Operatori elettrici che, a discrezione del datore di lavoro, sono in possesso di tutti i requisiti necessari per essere definiti PES o PAV;
- Datori di lavoro o lavoratori autonomi in possesso dei requisiti tecnico/pratici dettati dalla norma CEI 11-27.
I requisiti necessari richiesti a un lavoratore per essere designato come PEI sono:
- frequentare un modulo di formazione specifico;
- avvalersi della “Formazione per affiancamento”, un addestramento ai lavori sotto tensione affiancato al datore di lavoro o ad una PEI.
La nomina
Secondo la normativa CEI, la nomina di queste figure spetta al datore di lavoro, in base all’esperienza, alle caratteristiche personali e all’istruzione. All’interno di un’azienda, è possibile che una sola persona svolga tutte e tre le figure. L’unico requisito richiesto è che la persona che svolge l’incarico da PES, PAV e PEI sia adeguatamente formata, sia per la sicurezza personale ma anche per quella di tutti gli operatori coinvolti.
La formazione
La formazione è un requisito importante. Il Corso PES PAV PEI fornisce al professionista tutte le conoscenze necessarie per rivestire questi incarichi. Inoltre, è necessario restare sempre aggiornati in materia e conoscere le novità, le nuove tecniche, la normativa e migliorare così la qualità del proprio lavoro. Per questo esiste un corso di Aggiornamento PES PAV PEI, pensato proprio per chi riveste già questo incarico.
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