La formazione continua per gli avvocati: obblighi e sanzioni per chi non adempie alle direttive del CNF

Modalità e disciplina della formazione continua per gli avvocati italiani in vigore dal 1 gennaio 2015

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Formazione e aggiornamento continuo: sono queste le due fondamentali modalità che l’avvocato, cosi come le altre professioni riconosciute dallo stato, potrà, ma soprattutto dovrà, seguire per adempiere al doppio obbligo, deontologico e legislativo, della formazione continua per gli avvocati.

L’obbligo per la formazione continua per gli avvocati divenuto pienamente attuativo e ufficiale con la pubblicazione da parte del Consiglio Nazionale Forense, a novembre 2014, del regolamento professionale numero 6 coinvolgerà tutti i circa 170.000  avvocati italiani in programmi continui e certificati di formazione.

Se per alcuni ordini professionali, l’obbligo della formazione continua è sembrato quasi un peso a cui adempiere, cosi non è stato per le decine di migliaia di legali italiani.

La formazione continua per gli avvocati già prevista dalla stessa riforma forense 247 del 2012, con la quale si invitava il Consiglio Nazionale Forense (CNF) a determinare gli obblighi di aggiornamento per gli iscritti, mettendo a punto, insomma, un nuovo regolamento in grado di oltrepassare il sistema dei crediti formativi professionali.

Il nuovo sistema entrato  in vigore il primo gennaio 2015, risulta profondamente ispirato all’obiettivo di promuovere l’adempimento dell’obbligo formativo da parte degli avvocati nella maniera più proficua e utile.

Il sistema dei crediti cosi come è stato pensato in origine, seppur ancora in vigore, risulta oramai concettualmente superato. I principi generali cui si ispira il regolamento declinano infatti il concetto di formazione continua ricomprendendo in essa tutte le attività a carattere formativo che danno luogo a percorsi di apprendimento e di acquisizione di conoscenze e competenze in tempi successivi rispetto a quelli della formazione iniziale, come comunemente e universalmente inteso in campo formativo.

L’obbligo formativo viene coniugato con il principio della libertà di formazione, teso a consentire all’avvocato la scelta degli eventi e delle modalità da seguire più ampia possibile. Libertà formativa che non va confusa comunque con l’anarchia. I corsi, certificati e riconosciuti dalle organizzazioni professionali vengono sottoposti ad un ferreo sistema di verifica e monitoraggio.

Il regolamento sulla formazione continua per gli avvocati  stilato dal CNF disegna un “sistema” con pluralità di attori, con responsabilità diverse cosi da garantire il maggior livello di uniformità possibile secondo il seguente processo:

  • professionista

  • formazione

  • coerenza

  • valutazione

  • verifiche e monitoraggio

Riepilogando gli avvocati dovranno maturare obbligatoriamente un totale di circa 60 crediti formativi, con un minimo di 15 crediti all’anno, di cui ben nove in materie concernenti la deontologia professionale.

I corsi di deontologia professionale, vista l’importanza sociale, potranno essere somministrati solo ed esclusivamente, come del resto anche per le altre professioni, dagli Ordini Nazionali di riferimento, pena la nullità della formazione.

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