Bonifica ordigni bellici: quando si fa e chi è tenuto a farla

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Negli anni si sono susseguite diverse norme che riguardano la bonifica degli ordigni inesplosi per stabilire: chi è autorizzato a fare questo tipo di operazione, in quali casi e come deve avvenire la procedura per garantire la sicurezza di tutti:

  • Determinazione 27 settembre 2001 dell’autorità per la vigilanza sui lavori pubblici pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 243 del 18 ottobre 2001
  • D. Lgs. 09 aprile 2008, n. 81:  attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
  • D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell’Ordinamento Militare – articolo 22 come modificato dal d. lgs. 24 febbraio 2012, n.20
  • Legge 1° ottobre 2012, n. 177:  modifiche al decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro, per la bonifica degli ordigni bellici
  • D.M. 11 maggio 2015, n. 82:  regolamento per la definizione dei criteri per l’accertamento dell’idoneità delle imprese ai fini dell’iscrizione all’albo delle imprese specializzate in bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici
  • D.Lgs. 18 aprile 2016 , n. 50, attuazione delle direttive 2014/23/ue, 2014/24/ue e 2014/25/ue sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, gli appalti pubblici e le procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali
  • D.M. 28 febbraio 2017: regolamento che disciplina l’organizzazione del servizio di bonifica del territorio nazionale da ordigni esplosivi residuati bellici e le connesse attività di sorveglianza e vigilanza, nonché la formazione del personale appartenente al Ministero della difesa e alle imprese specializzate iscritte nell’apposito albo di cui al decreto 11 maggio 2015,n.82.

Di cosa parliamo in questo articolo:

Chi è tenuto a fare la bonifica e quando?

In base all’art. 22 del D. Lgs. 66/2010 e della L. 177/2012 tutte le attività di bonifica sistematica terrestre possono essere eseguite da imprese specializzate che hanno ricevuto il parere favorevole dell’autorità militare competente per territorio ed è emesso, su delega di GENIODIFE – Ministro della Difesa alla Direzione dei Lavori e del Demanio-, dagli OEP – Organi Esecutivi Periferici.

Dopo la valutazione del rischio degli ordigni bellici le imprese devono presentare all’OEP una specifica istanza con annesso il Documento Unico di Bonifica Bellica Sistematica Terrestre – DUB, sottoscritto da:

  • Dirigente Tecnico BCM dell’impresa specializzata, incaricata del servizio, in possesso di brevetto di specializzazione in corso di validità
  • Soggetto Interessato o suo delegato..

L’OEP una volta ricevuto il DUB, dopo aver proceduto a verificarne la regolarità, dovrà emettere e comunicare al soggetto interessato o suo delegato, entro il termine di 30 giorni dalla data di acquisizione al protocollo, il proprio parere vincolante che può essere:

  • positivo con DUB approvato o approvato con limitate prescrizioni;
  • negativo con DUB non approvato e indicazione delle carenze.

Il parere vincolante positivo ha validità di 365 giorni dal momento del rilascio e permette l’inizio delle attività di bonifica degli ordigni bellici.

La procedura di bonifica

L’impresa può iniziare la bonifica solo dopo aver inviato tramite PEC agli enti/soggetti indicati nel fac-simile 3.9 in appendice I dell’annesso III, la data di inizio e l’elenco dettagliato del personale (con numero di brevetto BCM), dei mezzi, delle attrezzature e degli apparati di ricerca che saranno impiegati nello svolgimento dello specifico servizio BST.

L’OEP segnalare alle competenti sedi INAIL il personale incaricato di effettuare lo specifico servizio di BST – bonifica sistematica terrestre. Nell’esecuzione del servizio BST, l’impresa dovrà attenersi scrupolosamente al DUB approvato dall’OEP. Ogni variante al DUB dovrà essere prima approvata dall’OEP, entro il termine di 15 giorni dalla data di ricezione.

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