Certificazione energetica Toscana: novità dal primo gennaio 2017 per compravendite e locazioni

Certificazione energetica Toscana: dal 1° gennaio 2017, a seguito della l.r. 85/2016, cessa l'obbligo di invio al Comune di copia dell'ACE in caso di compravendita o locazione

Corso Certificazione Energetica
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Certificazione energetica Toscana: cosa cambia per la redazione degli Ape nella Regione Toscana? Il concetto di certificazione energetica degli edifici era già stato introdotto con la Legge 10 del 1991. Tale legge poneva l’Italia in una posizione privilegiata rispetto agli altri stati Europei, riguardo il contenimento dei consumi energetici. Purtroppo non venne pubblicato nessun decreto attuativo che rendeva operativa la legge. Solo nel dicembre 2002, quando venne presentata la Direttiva Europea 2002/91/CE sul “rendimento energetico nell’edilizia”, che dava ai vari stati un tempo massimo di 3 anni per il suo recepimento, l’Italia recepì la Direttiva con il D.Lgs 192/05, successivamente corretto ed integrato dal Dlgs 311/2006. I due decreti legislativi hanno imposto dei requisiti minimi prestazionali e/o prescrittivi e la certificazione energetica per il sistema edificio/impianto. I decreti attuativi e le linee guida sono stati infine pubblicati nel 2009 (DPR 59/2009 e DM 26 giugno 2009). Il DL 63/2013, convertito nella Legge 3 agosto 2013, n.90, ha modificato i contenuti del DLGS 192/2005, decretando il passaggio dall’Attestato di Certificazione Energetica (ACE) all’Attestato di Prestazione Energetica (APE).

Poche righe, ed è già chiaro quanto la burocrazia abbia fatto diventare più complessa del necessario una materia che se applicata avrebbe potuto garantire vantaggi economici diffusi per tutto il territorio nazionale. Un territorio che però, ha mantenuto i suoi connotati feudali. Un feudalismo energetico, in salsa italiana, dove ogni regione ha potuto legiferare e regolare, quasi in piena libertà la materia. Per questo oggi, siamo costretti a parlare di certificazione energetica toscana, certificazione energetica Lombardia (dove addirittura si utilizza un software regionale dedicato, il software Cened), certificazione energetica emilia romagna, e cosi via.

Regole per la certificazione energetica degli edifici: le regole vigenti per la certificazione energetica Toscana.

Per prima cosa dobbiamo sottolineare come dal primo ottobre 2015 sono in vigore anche in Toscana le Linee guida nazionali per l’Attestazione della Prestazione Energetica degli edifici di cui al DM 26 giugno2015, regole che hanno quasi costretto un intera categoria professionale a seguire dei corsi di aggiornamento per la certificazione energetica. Mentre, è qui sta la novità, dal primo gennaio 2017, a seguito della l.r. 85/2016, è cessato l’obbligo di invio al Comune di copia dell’ACE in caso di compravendita o locazione.

Ma quella del gennaio 2017 non è la prima modifica alla materia. Già il Decreto Legge 4/06/2013 infatti, ha modificato profondamente obblighi e sanzioni in materia di certificazione energetica toscana.
Si segnala al riguardo che il testo del Regolamento regionale 17/2010 non è ancora aggiornato alla L. 90/2013 e al DM 26/06/2015 “Linee guida nazionali” succitate, le cui disposizioni di diretta applicabilità sono comunque da rispettarsi.

Principali riferimenti normativi in materia di certificazione energetica toscana e nazionale

Dal 1° luglio 2009 in tutta Italia era previsto l’attestato di certificazione energetica nel caso di edifici di nuova costruzione nonché nel caso di compravendita di immobili (articolo 6 del Dlgs 192/2005).

Le modalità, a livello nazionale, per la certificazione energetica degli edifici furono definite con il decreto ministeriale 26/06/2009Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici“.

Il 18 marzo 2010 era entrata in vigore in Toscana una specifica disciplina regionale sulla materia: gli articoli da 23 a 23 sexies della legge regionale 39/2005 e il relativo regolamento regionale sulla Certificazione Energetica degli edifici. (DPGR 25 febbraio 2010, n. 17/R) riguardante anche le locazioni.

Il decreto legislativo 28/2011, articolo 13, aveva dal 29/03/2011 imposto in tutta Italia che, sia nei casi di compravendita che di locazione, siano fornite all’acquirente o locatario durante la trattativa le informazioni sulla certificazione energetica dell’immobile.

Già con il decreto MISE 22/11/2012 (pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13-12-2012) di modifica del decreto 26/06/2009 succitato, era stata abrogata la possibilità del proprietario di autodichiarare la pessima qualità energetica dell’edificio (possibilità inizialmente prevista dal paragrafo 9 dell’allegato A del DM 26/06/2009).

I soggetti che possono rilasciare la certificazione energetica degli edifici sono stati individuati inizialmente dall’allegato III al decreto legislativo 115/2008. A partire dal 12/07/2013 sono individuati dal DPR 16/04/2013 n. 75.

Il nuovo corso online proposto da Unione Professionisti è frutto di una consistente revisione dei contenuti volta alla pubblicazione di un corso aggiornato al 2019 per quanto riguarda normative e tecnologie disponibili in materia.

La Legge 90/2013 ha:
ampliato gli obblighi di certificazione energetica degli edifici;
prescritto che gli annunci di vendita e locazione degli immobili devono riportare la prestazione energetica degli stessi. Vedi: prestazione energetica negli annunci immobiliari;
imposto conseguenze pesanti per l’omissione degli obblighi e la mancanza dell’attestato;
rinominato l’attestato di certificazione energetica in “Attestato di Prestazione energetica” disponendone la firma di tecnico come “dichiarazione sostitutiva di atto notorio”;

Il DL 23 dicembre 2013 n. 145 ha corretto alcune imprecisioni della L 90/2013 e sostituito una sanzione di nullità degli atti con una sanzione pecuniaria;

Il DM 26 giugno 2015 ha varato le nuove linee guida nazionali sulla certificazione energetica in vigore dal 01/10/2015

La l.r. 85/2016 ha riportato dal 1° gennaio 2017 la vigilanza sugli APE alla Regione (fatto salve le verifiche comunali sull’APE come allegato ad una pratica edilizia).

Quali sono le differenze tra la normativa nazionale in materia di certificazione energetica e quella della Regione TOSCANA?

Innanzitutto va chiarito che:

  • la disciplina regionale in materia non tocca né le metodologie di calcolo per la certificazione, né l’individuazione della figura del certificatore: su tali temi si seguono pienamente le norme statali (per le metodologie le Linee guida nazionali apposite, per la figura del certificatore il DPR 16/04/2013 n. 75);

  • sono in vigore, fino alla eventuale emanazione di un modello regionale, i modelli di attestato allegati alle linee guida nazionali,

  • le disposizioni regionali inerenti il sistema informativo sull’efficienza energetica troveranno applicazione solo dopo il varo di tale sistema informativo.

Vediamo quindi punto per punto quali sono le modalità vigenti in Toscana per quanto riguarda la Certificazione Energetica TOSCANA.

I casi in cui è obbligatorio dotare l’immobile di un attestato di prestazione energetica – APE
Le disposizioni regionali (articoli 3 e 4 del regolamento 17/2010) avevano ampliato il campo di obbligatorietà della Certificazione Energetica rispetto alla normativa nazionale originaria. Ora la Legge 90/2013 è andata in generale anche oltre quelle disposizioni.

Secondo il nhrome/55.0.2883.87 Safari/537.36la Legge 90/2013 e dal DL 145/2013 si devono dotare di APE gli edifici o le unità immobiliari:

  • costruiti (si segnala che la lettura completa della norma fa intendere per “costruiti” gli edifici/immobili di nuova costruzione);

  • sottoposti a “ristrutturazioni importanti” (vedi la definizione di “ristrutturazione importante” all’art. 2 del Dlgs) se tali lavori comportano il rilascio di un nuovo certificato di agibilità/abitabilità;

  • venduti

  • locati ad un nuovo locatario.

Vi sono esclusioni equivalenti alla normativa regionale:

  • gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d’uso di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi;

  • gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili.

Vi sono operò esclusioni più ampie della normativa regionale per quanto riguarda : edifici rurali non residenziali non solo se riscaldati dal processo produttivo ma anche se semplicemente sprovvisti di impianti di climatizzazione; i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore non a 25 mq ma a 50 mq anche gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.

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Giornalista, Fotoreporter, Copywriter, Blogger, Web Writer, Addetto Stampa per giornali, riviste, enti pubblici e blog aziendali. Provo a descrivere il loro mondo e le loro storie, le loro passioni e le loro idee. "Tutto quello che ho per difendermi è l’alfabeto; è quanto mi hanno dato al posto di un fucile" P.R.

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