Come acquisire CFP architetti: come funziona e linee guida

Crediti Formativi Architetti
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Cosa sono i CFP per architetti

Ogni architetto per poter esercitare la sua professione deve dimostrare ogni anno di possedere un certo numero di CFP, o Crediti Formativi Professionali, anche definiti come unità di misura della Formazione Professionale.

L’obbligo della formazione continua è stato introdotto nel 2012 dal D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137. I crediti formativi per architetti dimostrano l’aggiornamento professionale costante delle proprie competenze lavorative e permettono di rimanere all’interno dell’Ordine degli architetti.

Ogni architetto ha a disposizione 12 mesi per raccogliere i crediti formativi necessari al suo aggiornamento. I crediti possono essere raccolti attraverso la partecipazione a corsi abilitanti, ovvero: master, attività formative, corsi, seminari, mostre e fiere. Di seguito vedremo come funzionano i crediti formativi professionali e gli aspetti chiave da non sottovalutare.

Quanti crediti formativi devono acquisire gli architetti?

Come abbiamo anticipato, in Italia, gli architetti sono tenuti ad acquisire crediti formativi per mantenere la loro abilitazione professionale. Questo sistema di crediti formativi è gestito dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC).

Gli architetti devono acquisire 60 crediti formativi all’anno, di cui 12 CFP devono derivare da attività di aggiornamento sulla Deontologia e le Discipline Ordinistiche. Inoltre, è possibile trasferire da un triennio all’altro fino a un massimo di 20 CFP in eccedenza.

Tuttavia, è importante notare che il numero esatto di crediti e le specifiche modalità di acquisizione possono variare nel tempo e in base alle decisioni del CNAPPC.

Come funziona per i neo-iscritti e per i re-iscritti?

Per gli architetti neo-iscritti all’Albo, l’obbligo formativo inizia dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello dell’iscrizione. Se il periodo di valutazione dell’obbligo formativo non coincide con il triennio formativo, l’architetto dovrà acquisire 20 crediti formativi per anno, di cui 4 in discipline ordinistiche e deontologia. Inoltre, gli architetti hanno la possibilità di richiedere il riconoscimento di crediti formativi acquisiti tra l’iscrizione all’Albo e l’inizio dell’obbligo formativo.

Per gli architetti che si re-iscrivono all’Albo, l’obbligo formativo inizia dall’anno della nuova iscrizione. La quantità di crediti formativi da acquisire varia in base al semestre di riferimento della re-iscrizione: coloro che si re-iscrivono dal 1° gennaio al 30 giugno dovranno acquisire 20 crediti formativi, di cui 4 in materie ordinistiche, mentre coloro che si re-iscrivono dal 1° luglio al 31 dicembre dovranno acquisire 10 crediti formativi, di cui 2 in materie deontologiche. I re-iscritti devono anche saldare eventuali debiti formativi maturati prima della cancellazione, a meno che la cancellazione non risalga a più di cinque anni solari.

I casi di esonero

Il CNAPPC, nel suo Nuovo Regolamento, ha previsto specifiche circostanze in cui gli iscritti possono inoltrare una richiesta di esonero dall’obbligo formativo. Queste circostanze includono:

  • Maternità, paternità e adozione: in questi casi, gli iscritti devono accumulare 20 crediti in meno rispetto al normale obbligo, di cui 4 devono essere per attività deontologiche e ordinistiche.
  • Malattia grave o infortunio: questo esonero si applica se la malattia o l’infortunio comporta un’interruzione dell’attività professionale di almeno 6 mesi. È essenziale che la situazione eccezionale di impedimento sia adeguatamente documentata.
  • Docenti universitari a tempo pieno: l’esonero è previsto per i docenti universitari a tempo pieno, dato che a loro è precluso l’esercizio della libera professione.
  • Iscritti non esercitanti la professione: questo esonero si applica agli iscritti che non hanno esercitato la loro professione per almeno 3 anni consecutivi. Per ottenere l’esonero dai crediti formativi architetti, devono presentare una dichiarazione all’Ordine territoriale attestando di non possedere una partita IVA, di non essere iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza e di non aver esercitato l’attività professionale in qualsiasi forma, neanche occasionalmente, per 3 anni. Questa richiesta di esenzione deve essere presentata ogni anno.

Le sanzioni

Se un professionista iscritto all’albo non acquisisce i CFP richiesti entro il periodo previsto, in violazione di quanto stabilito nel regolamento per l’aggiornamento e lo sviluppo professionale, può essere soggetto alle seguenti sanzioni:

  • Censura: si tratta di una dichiarazione formale attraverso la quale viene notificata al professionista la mancanza di crediti formativi. Questa sanzione è applicabile nel caso in cui la mancanza sia pari o inferiore a 12 CFP.
  • Sospensione: questa sanzione viene applicata in caso di una mancanza superiore a 12 CFP. La sospensione comporta una cessazione dell’esercizio professionale per un numero di giorni equivalente ai crediti mancanti.

È quindi fondamentale per i professionisti iscritti all’albo assicurarsi di acquisire i CFP necessari per evitare queste sanzioni.

Come ottenere i CFP per architetti e come si calcolano in base all’attività formativa?

I corsi abilitanti che permettono di mantenere l’iscrizione di un architetto al suo Ordine sono corsi con crediti formativi per architetti riconosciuti dal CNAPCC, Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.

Master, attività formative svolte all’estero

Per ogni Master di I e II livello ovvero quei percorsi di circa 1.500 ore frequentati in Italia, vengono assegnati  20 crediti formativi professionali per ogni anno di corso, dopo il superamento e la verifica da parte dell’Ordine.

Nel caso in cui un architetto svolge attività formative all’estero – come corsi, convegni – viene assegnato 1 CFP per i corsi che durano più di 20 ore, fino a un massimo di 20 cfp. Per l’assegnazione dei crediti è necessario presentare una richiesta a cui allegare l’attestato, il programma del corso e l’autocertificazione.

Corsi e seminari

Per ricevere i CFP raccolti con la partecipazione a:

  • corsi o seminari organizzati da Enti pubblici – Regioni, Enea, CNR, … – a scopo formativo ma non convenzionati con il CNAPPC
  • corsi o eventi organizzati e accreditati da altri Ordini professionali e Collegi, in Italia, senza obbligo di accreditamento

Bisogna presentare una richiesta scritta tramite il modulo messo a disposizione del proprio ordine.

Mostre e fiere

La partecipazione documentata, ovvero dimostrabile, dà diritto a 1 CFP. Basta compilare il modulo apposito e allegare l’autocertificazione. 

Come verificare i CFP?

Ogni Ordine Territoriale degli Architetti ha un proprio sito web dove gli iscritti possono accedere alla sezione dedicata ai crediti formativi. Dopo aver effettuato l’accesso con le proprie credenziali, è possibile visualizzare il numero di crediti formativi accumulati.

Il ravvedimento operoso per i CFP degli architetti

Nel contesto dei CFP, alcuni Ordini Territoriali potrebbero prevedere meccanismi che consentono agli architetti di “recuperare” i crediti mancanti entro un certo periodo di tempo, con modalità e condizioni che variano in base alle decisioni dell’Ordine stesso e alle normative vigenti.

Se un architetto non ha accumulato il numero richiesto di CFP entro il periodo stabilito, potrebbe essere soggetto a sanzioni, come detto in precedenza. Tuttavia, è possibile che l’Ordine offra opportunità per recuperare i crediti mancanti attraverso corsi o eventi formativi specifici.

Chi può rilasciare CFP

Gli Enti autorizzati a rilasciare CFP sono :

  1. Il CNAPPC
  2. Gli Ordini territoriali
  3. Associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, dover fatto richiesta di delibera del Consiglio Nazionale per ottenere il parere del Ministro vigilante.

L’accreditamento avviene attraverso la procedura di istanza digitale predisposta dal CNAPPC sulla piattaforma telematica.

Aggiornamento professionale e formazione continua degli architetti: si può fare online?

Ai tanti corsi organizzati per essere seguiti in aula, di presenza, si sono affiancati tanti webinar e corsi in videoconferenza tenuti da altrettanti docenti qualificati online.

L’aggiornamento in aula permette di avere un contatto diretto con il docente a inizio e fine corso e di allargare la propria rete di conoscenze. D’altra parte, però, la formazione svolta online è più sostenibile per i liberi professionisti come gli architetti perché non è necessario spostarsi, si può decidere liberamente in quali giorni e orari dedicarsi alle attività formative.

Nella prospettiva della costruzione del futuro degli architetti italiani secondo le loro esigenze, Unione Professionisti mette a disposizione un’ampia offerta di corsi per l’acquisizione di crediti formativi professionali. Alterna corsi teorici a corsi pratici in cui è possibile approfondire il funzionamento e l’uso dei migliori software di architettura professionale.

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