Acquisire CFP per architetti: come funziona e linee guida

Crediti Formativi Architetti
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Cosa sono i CFP per architetti

Ogni architetto per poter esercitare la sua professione deve dimostrare ogni anno di possedere un certo numero di CFP, o Crediti Formativi Professionali, anche definiti come unità di misura della Formazione Professionale.

L’obbligo della formazione continua è stato introdotto nel 2012 dal D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137. I crediti formativi per architetti dimostrano l’aggiornamento professionale costante delle proprie competenze lavorative e permettono di rimanere all’interno dell’Ordine degli architetti. Come espresso nelle linee guida presenti nella Direttiva 2013/55/UE del Parlamento e del Consiglio Europeo, lo sviluppo professionale continuo contribuisce alla sicurezza e all’efficacia delle prestazioni dei professionisti, agli sviluppi tecnici, scientifici, normativi ed etici e a incoraggiare i professionisti a partecipare all’apprendimento in modo continuo.

I crediti possono essere raccolti attraverso la partecipazione a corsi abilitanti, ovvero: master, attività formative, corsi, seminari, mostre e fiere. Di seguito vedremo come funzionano i crediti formativi professionali e gli aspetti chiave da non sottovalutare.

Quanti crediti formativi devono acquisire gli architetti?

Come abbiamo anticipato, in Italia, gli architetti sono tenuti ad acquisire crediti formativi per mantenere la loro abilitazione professionale. Questo sistema di crediti formativi è gestito dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC).

Ai sensi dell’art. 6, comma 3 del Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo, gli architetti devono acquisire 60 crediti formativi nel triennio, di cui 12 CFP devono derivare da attività di aggiornamento sui temi della deontologia, delle discipline ordinistiche, dell’etica e della legalità nella professione.

Il CNAPPC e gli Ordini territoriali raccomandano agli iscritti l’acquisizione di un numero annuo di CFP non inferiore a 20, di cui 4 CFP su temi della deontologia, delle discipline ordinistiche, dell’etica e della legalità professionale. Questo è utile per garantire la continuità nel tempo dell’aggiornamento professionale.

Al termine di ogni anno solare, l’Ordine territoriale, attraverso propri strumenti informatici o attraverso il supporto della piattaforma predisposta dal CNAPPC, può inviare una comunicazione per riepilogare la situazione formativa.

Inoltre, è bene sapere che è ammesso riportare crediti formativi “ordinari” maturati in eccesso da un triennio al triennio successivo con un limite massimo di 40 CFP.

Come funziona per i neoiscritti e per i reiscritti?

Per gli architetti neoiscritti all’Albo, l’obbligo formativo inizia dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello dell’iscrizione. Se il periodo di valutazione dell’obbligo formativo non coincide con il triennio formativo, l’architetto dovrà acquisire 20 crediti formativi per anno, di cui 4 in discipline ordinistiche e deontologia. Inoltre, gli architetti hanno la possibilità di richiedere il riconoscimento di crediti formativi acquisiti tra l’iscrizione all’Albo e l’inizio dell’obbligo formativo.

Per gli architetti che si reiscrivono all’Albo, nel caso in cui questo avvenga entro 5 anni, il debito pregresso va saldato; ai professionisti reiscritti viene riconosciuto un esonero di 6 mesi solo se la reiscrizione avviene nel secondo semestre dell’anno solare. In caso di reiscrizione oltre 5 anni l’obbligo formativo occorre considerare l’intero triennio senza esonero alcuno e senza riporto del debito pregresso.

I casi di esonero

Il CNAPPC, nel suo Nuovo Regolamento, ha previsto specifiche circostanze in cui gli iscritti possono inoltrare una richiesta di esonero dall’obbligo formativo. Queste circostanze includono:

  • maternità, paternità, adozione e affidamento: si esonera l’iscritto dall’attività formativa per 24 mesi (pari a 32 più 8 CFP indipendentemente dalla scadenza del triennio) per ciascuna maternità (paternità, adozione e affidamento), inclusi i crediti in materia di deontologia, discipline ordinistiche, etica e legalità professionale;
  • malattia grave e infortunio: quando causano l’interruzione dell’attività professionale anche parziale;
  • altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore e situazioni di eccezionalità;
  • docenti universitari a tempo pieno (ordinari, associati, ricercatori), iscritti nell’elenco speciale, ai quali è precluso l’esercizio della libera professione (Legge n. 382/1980).

Inoltre, l’esonero si applica anche agli iscritti non esercitanti la professione, neanche in modo occasionale. Per ottenere l’esonero dai crediti formativi architetti, è necessario presentare una dichiarazione all’Ordine territoriale attestando di non possedere una partita IVA, di non essere iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza e di non aver esercitato l’attività professionale in qualsiasi forma, neanche occasionalmente, per 3 anni. Questa richiesta di esenzione deve essere presentata ogni anno.

Come ottenere i CFP per architetti e come si calcolano in base all’attività formativa?

I corsi abilitanti che permettono di mantenere l’iscrizione di un architetto al suo Ordine sono corsi con crediti formativi per architetti riconosciuti dal CNAPCC, Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.

Master e attività formative svolte

Per ogni Master di I e II livello ovvero quei percorsi di almeno 1 anno, dottorato di ricerca, scuole di specializzazione e corsi di perfezionamento universitari, seconda o ulteriore laurea, vengono riconosciuti 30 CFP per l’intero corso anche se diviso in moduli o annualità.

Nel caso in cui le attività non prevedano esame finale potranno essere riconosciuti 15 CFP ad avvenuta dimostrazione della frequenza annuale, previa verifica da parte dell’Ordine territoriale, anche in caso di corsi
che prevedano più di una annualità.

Seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop e simili, sia in frontale che in modalità a distanza sincrona

Per ricevere i CFP raccolti con la partecipazione a:

  • corsi o seminari organizzati da Enti pubblici – Regioni, Enea, CNR, … – a scopo formativo ma non convenzionati con il CNAPPC
  • corsi o eventi organizzati e accreditati da altri Ordini professionali e Collegi, in Italia, senza obbligo di accreditamento

Per il riconoscimento occorre presentare una richiesta scritta tramite il modulo messo a disposizione del proprio ordine.

Corsi di aggiornamento e sviluppo professionale, e percorsi formativi convenzionati

Per tutti i corsi di formazione frontale e a distanza accreditati, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento, viene attribuito 1 CFP per ogni ora di corso, con il limite massimo, nel caso di corsi di durata superiore a 30 ore, di n° 30 CFP per la partecipazione ad ogni singolo corso.

Ai fini del riconoscimento della validità del corso e l’ottenimento dei CFP corrispondenti è necessario che:

  • la frequenza non sia inferiore all’80% di quella complessiva prevista;
  • nei casi in cui è prevista prova finale, questa venga superata.

Come verificare i CFP?

Ogni Ordine Territoriale degli Architetti ha un proprio sito web dove gli iscritti possono accedere alla sezione dedicata ai crediti formativi. Dopo aver effettuato l’accesso con le proprie credenziali, è possibile visualizzare il numero di crediti formativi accumulati.

Il ravvedimento operoso per i CFP degli architetti

Nel contesto dei CFP, alcuni Ordini Territoriali potrebbero prevedere meccanismi che consentono agli architetti di “recuperare” i crediti mancanti entro un certo periodo di tempo, con modalità e condizioni che variano in base alle decisioni dell’Ordine stesso e alle normative vigenti.

Se un architetto non ha accumulato il numero richiesto di CFP entro il periodo stabilito, potrebbe essere soggetto a sanzioni, come detto in precedenza. Tuttavia, è possibile che l’Ordine offra opportunità per recuperare i crediti mancanti attraverso corsi o eventi formativi specifici.

Chi può rilasciare CFP

Gli Enti autorizzati a rilasciare CFP sono :

  1. Il CNAPPC
  2. Gli Ordini territoriali
  3. Associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, dover fatto richiesta di delibera del Consiglio Nazionale per ottenere il parere del Ministro vigilante.

L’accreditamento avviene attraverso la procedura di istanza digitale predisposta dal CNAPPC sulla piattaforma telematica.

Aggiornamento professionale e formazione continua degli architetti: si può fare online?

Ai tanti corsi organizzati per essere seguiti in aula, di presenza, si sono affiancati tanti webinar e corsi in videoconferenza tenuti da altrettanti docenti qualificati online.

L’aggiornamento in aula permette di avere un contatto diretto con il docente a inizio e fine corso e di allargare la propria rete di conoscenze. D’altra parte, però, la formazione svolta online è più sostenibile per i liberi professionisti come gli architetti perché non è necessario spostarsi, si può decidere liberamente in quali giorni e orari dedicarsi alle attività formative.

Nella prospettiva della costruzione del futuro degli architetti italiani secondo le loro esigenze, Unione Professionisti mette a disposizione un’ampia offerta di corsi per l’acquisizione di crediti formativi professionali. Alterna corsi teorici a corsi pratici in cui è possibile approfondire il funzionamento e l’uso dei migliori software di architettura professionale.

Se cerci Corsi CFP architetti, non perderti la proposta formativa di Unione Professionisti!

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