Architetti non in regola con i crediti formativi? Ecco le sanzioni!

Corso di Fotografia di Architettura
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I professionisti iscritti all’albo sono tenuti a rispettare l’obbligo formativo e al conseguimento di un certo numero di crediti formativi. L’obiettivo è quello di favorire l’aggiornamento continuo e costante, migliorando sempre di più le competenze dei professionisti e garantire un servizio migliore ai potenziali clienti. Tra i professionisti chiamati a rispettare tale obbligo troviamo gli architetti.

Cosa succede in caso di CFP mancanti e quali sono le sanzioni per architetti?

Mancata formazione obbligatoria

L’obbligo formativo per gli architetti consiste nel conseguimento di un minimo di 60 CFP (crediti formativi professionali) entro tre anni. Di questi, almeno 12 crediti devono riguardare attività strettamente legate a temi della deontologia e delle discipline ordinistiche. Al termine di ogni triennio avverrà la verifica per tutti gli iscritti.

Il prossimo triennio si chiuderà il 31/12/2022 ma la scadenza è stata rinviata al 30/06/2023. Se non hai ancora raggiunto i CFP necessari, ti suggeriamo di accedere alla sezione dedicata ai corsi con crediti formativi per architetti e rispettare l’obbligo di formazione continua.

Se si accumula un numero di crediti formativi inferiore a 60 si aprono diversi scenari per il professionista.

Sanzioni per per architetti inadempienti

La modifica all’articolo 9 del Codice Deontologico definisce i possibili provvedimenti in caso di mancato adempimento degli obblighi formativi: la censura e la sospensione. La differenza tra le due sanzioni è determinata dalla quantità di crediti mancanti.

La censura si riferisce a “la mancata acquisizione dei crediti formativi professionali triennali minimi, nel limite massimo del venti per cento (12 su 60) comporta l’irrogazione della censura” (articolo 9 del Codice Deontologico). Questa condizione si applica quando mancano un numero pari o inferiore a 12 CFP e verrà notificata tramite una dichiarazione formale di mancanza delle commesse.

La sospensione subentra quando mancano più di 12 CFP. In questo caso l’architetto non può più esercitare la professione per un numero di giorni pari al numero di crediti mancanti. Il Codice Deontologico si esprime in tal senso: “la mancata acquisizione di un numero di crediti superiore al venti per cento comporta l’irrogazione della sanzione della sospensione, da calcolarsi nella misura di un giorno di sospensione per ogni credito formativo mancante.

Come si applicano le sanzioni

Seguendo lo schema esemplificativo proposto dal CNAPPC possiamo avere un quadro di come si applicano le sanzioni.

Schema esemplificativo sanzioni architetti - CNAPPC
Schema esemplificativo sanzioni architetti – CNAPPC

Una conseguenza importante della sospensione, in caso di mancata formazione obbligatoria, è la cancellazione da Inarcassa, la cassa previdenziale di architetti e ingegneri. Anche in caso di sospensione si dovrà continuare a corrispondere la contribuzione ad Inarcassa con riferimento al reddito prodotto nell’arco dell’anno. Inoltre, il periodo di cancellazione non verrà conteggiato ai fini dell’anzianità di iscrizione con una ripercussione sulla maturazione del diritto alla pensione.

Quando è previsto l’esonero?

Esistono delle condizioni particolari che permettono al professionista di richiedere l’esonero dall’accumulo dei CFP. Queste condizioni si riferiscono a:

  • maternità, paternità e adozione;
  • malattia grave o infortunio;
  • altri casi di documentato impedimento;
  • svolgimento della professione di docente universitario a tempo pieno;
  • iscritti che non esercitano la professione.

L’esonero dei crediti formativi è una realtà che è bene conoscere per evitare di incorrere in censure o sospensioni.

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