Qual è la normativa italiana di riferimento per il BIM?

Corso Bim Revit
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Si parla di BIM per indicare il Building Information Modeling, ovvero un sistema informativo digitale della costruzione che integra numerosi dati (fisici, prestazionali e funzionali) di un edificio. L’uso di questa tecnologia è possibile grazie all’uso di un apposito software BIM che semplifica il compito dei professionisti di settore.

A partire dal 1° gennaio 2019, è previsto l’obbligo BIM e dell’utilizzo di metodi e strumenti elettronici di modellazione per le opere di importo pari o superiore a 100 milioni di euro, e poi via via per importi minori a decorrere dagli anni successivi al 2019 fino alle opere sotto 1 milione di euro, per le quali il termine decorre dal 1° gennaio 2025.

A oggi possiamo dunque considerare il bim obbligatorio nelle opere pubbliche in Italia. Che cosa significa e cosa comporta?

Cosa dice la normativa?

La normativa degli appalti pubblici è una materia piuttosto combattuta e regola i diversi aspetti che caratterizzano questo mondo. A partire dal 27 gennaio 2018 è diventato vigente l’obbligo bim previsto dal decreto firmato dal Ministro Graziano Delrio il 1° dicembre 2017 che – in attuazione dell’articolo 23, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici” – definisce le modalità e i tempi di introduzione dell’obbligatorietà dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture nelle stazioni appaltanti, per razionalizzare le attività di progettazione e le relative verifiche.

Il decreto Obbligo BIM è ancora oggi in fase di implementazione e lo sarà fino al 2025.

Come dovranno adeguarsi all’obbligo BIM le stazioni appaltanti?

Il provvedimento disciplina anche gli adempimenti preliminari delle stazioni appaltanti, che dovranno adottare un piano di formazione del proprio personale, un piano di acquisizione o di manutenzione di hardware e software di gestione dei processi decisionali e informativi e un atto organizzativo che espliciti il processo di controllo e gestione, i gestori dei dati e la gestione dei conflitti.

Inoltre, si prevede l’uso di piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari da parte delle stazioni appaltanti. In questo modo si definisce l’uso dei dati e delle informazioni prodotte e condivise tra tutti i partecipanti al progetto, alla costruzione e alla gestione dell’intervento.

Gli strumenti previsti dal decreto dovranno essere impiegati per le nuove opere ma anche per interventi di recupero, riqualificazione o varianti, da parte delle stazioni appaltanti che abbiano ottemperato agli adempimenti preliminari.

Una Commissione, istituita ad hoc con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, avrà il compito di monitorare gli esiti e le eventuali difficoltà incontrate dalle stazioni appaltanti e di individuare eventuali misure correttive, per aggiornare i dati e le procedure previsti nel decreto.

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