Rifiuti da costruzione e demolizione: la normativa

Corso Cantieri Sostenibili
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Il materiale di risulta generato dalle attività di costruzione e demolizione (C&D) costituisce da solo più di un terzo del totale dei rifiuti generati in Europa. Ottimizzarne la raccolta e il riciclo è fondamentale per garantire la sostenibilità del settore edile e per realizzare un’autentica economia circolare nell’ambito dell’edilizia.

Vediamo allora quali sono i rifiuti da costruzione e demolizione e cosa prevede la normativa di riferimento.

La gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione secondo la normativa vigente

L’approvazione del Decreto Ministeriale 152/2022, ovvero del “Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale”, ha rappresentato un importante passo avanti per il settore delle costruzioni in Italia, ponendo le basi per una gestione più sostenibile dei cantieri edili e delineando le linee guida per la gestione dei rifiuti.

Questo decreto ha introdotto una novità significativa riguardante gli inerti da costruzione e demolizione e altri rifiuti di origine minerale: una volta sottoposti a operazioni di recupero, questi non sono più considerati rifiuti. Il quadro normativo, in sostanza, vuole promuovere l’economia circolare in edilizia, allineandosi agli obiettivi strategici del Piano Europeo d’Azione e della strategia nazionale nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Il DM 152/2022 specifica:

  • quali rifiuti sono interessati da queste modifiche,
  • i criteri di conformità necessari per la cessazione della qualifica di rifiuto,
  • gli scopi specifici per i quali i materiali recuperati possono essere utilizzati (come ad esempio per sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali, recuperi ambientali, riempimenti, ma anche per la produzione di calcestruzzi e miscele legate con leganti idraulici),
  • gli obblighi documentali per le imprese.

Il decreto introduce anche un percorso amministrativo rinnovato, più consapevole delle specificità e complessità del settore.

La normativa sui rifiuti da costruzione e demolizione, però, sarà aggiornata a breve dal nuovo Decreto End of Waste, che mira a regolare il processo di gestione e riutilizzo dei rifiuti inerti, provenienti da attività di costruzione, demolizione o estrazione mineraria, con l’obiettivo di reintrodurli nel mercato e di estendere le possibilità di recupero.

Questo aggiornamento legislativo si propone di superare le limitazioni riscontrate dal precedente decreto, incrementando le opportunità di riutilizzo dei rifiuti e implementando criteri di conformità diversificati, in base agli specifici scopi di impiego.

La classificazione dei rifiuti da costruzione e demolizione

I rifiuti edili generati dalle operazioni di costruzione e demolizione comprendono tutti gli scarti derivati da questi processi, per esempio mattoni, strutture murarie, intonaci, conglomerati di cemento, elementi in ceramica, parti di calcestruzzo, ma anche resti di infrastrutture stradali o ferroviarie.

Questi materiali si inseriscono per lo più in una specifica categoria merceologica, quella dei rifiuti generati da costruzioni e demolizioni, che, secondo la classificazione stabilita dalla Commissione 2000/532/CE del 2000, rientrano nel capitolo CER 17.

Le principali categorie di codice CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti), che identificano i rifiuti appunto sulla base del loro processo di produzione, includono:

  • 170101 per il cemento;
  • 170302 per le miscele bituminose al di fuori di quelle indicate nella voce 170301;
  • 170405 per l’acciaio e il ferro;
  • 170504 per terre e rocce non comprese nella voce 170503;
  • 170904 per i rifiuti misti risultanti dalle attività di costruzione e demolizione, esclusi quelli elencati nelle voci 170901, 170902 e 170903.

La gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione

In un contesto come questo, fortemente improntato alla riduzione dell’impatto ambientale delle attività edilizie, è fondamentale che in ogni sito vi sia un Piano di Gestione dei Rifiuti in Cantiere.

I materiali di scarto derivanti dalle operazioni di costruzione e demolizione, infatti, sono definiti come rifiuti speciali, secondo l’articolo 184, comma 3, lettera b del Codice dell’ambiente, e come tali necessitano di essere:

  • analizzati per determinare il relativo codice CER;
  • raccolti in un deposito temporaneo e organizzati per tipologia;
  • trasferiti direttamente in proprio o attraverso servizi di terzi;
  • sottoposti a recupero attraverso:
    • la procedura semplificata (decreto ministeriale del 5 febbraio 1998);
    • la procedura ordinaria.
  • smaltiti definitivamente in discarica.

Ogni passaggio richiede l’attuazione di specifiche procedure, l’adempimento di determinati obblighi e l’esecuzione di processi di valutazione.

La responsabilità degli operatori del settore

Secondo le disposizioni degli articoli 184 e 190 del Decreto Legislativo 152/2006, le imprese di costruzione e demolizione sono tenute a mantenere un registro dettagliato delle entrate e delle uscite solamente per i rifiuti considerati pericolosi. Non è necessario, quindi, registrare i rifiuti non pericolosi.

Inoltre, l’obbligo di tenere aggiornati i registri di carico e scarico non si applica agli enti e alle imprese che sono iscritti o partecipano volontariamente al Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI), a partire dalla data in cui tale sistema diventa operativo (art. 190, comma 1bis).

Gli operatori del settore edile sono al centro di questo ciclo virtuoso, essendo responsabili non solo del riciclo e dello smaltimento dei rifiuti, ma anche del loro recupero in nuovi progetti. È proprio in questo senso che la gestione dei rifiuti edili assume un ruolo fondamentale, agendo come pilastro dell’edilizia circolare, aprendo la strada anche a opportunità economiche inedite e valorizzando di ciò che una volta era considerato mero scarto.

Le procedure per lo smaltimento e il riciclaggio

Nella gerarchia di gestione dei rifiuti delineata dalla normativa, lo smaltimento rappresenta l’ultima opzione, perché consiste nello portare in discarica i materiali non possono essere ulteriormente recuperati o riciclati. Ovviamente, nella procedura sono incluse tutte le operazioni preliminari di trattamento atte a ridurre l’impatto ambientale.

Le modalità specifiche di trattamento e smaltimento dei rifiuti sono codificate nella sezione relativa alle operazioni D, inclusa nell’allegato B della parte IV del D.Lgs.152/06.

Ma i rifiuti inerti, indipendentemente dalla loro origine o codice CER, possono essere trasformati in aggregati riutilizzabili attraverso processi di trattamento adeguati. Ecco alcuni esempi di codici CER per rifiuti che possono essere convertiti in aggregati riciclati:

  • 010408: Scarti di ghiaia e pietrisco
  • 010413: Residui della lavorazione della pietra
  • 101311: Rifiuti dalla produzione di materiali compositi a base di cemento
  • 170101: Cemento
  • 170102: Mattoni
  • 170103: Mattonelle e ceramiche
  • 170302: Miscele bituminose
  • 170504: Terra e rocce
  • 170904: Rifiuti misti da costruzione e demolizione

La fase conclusiva nel ciclo di trattamento dei rifiuti si verifica quando non si parla più di rifiuti ma di risorse. Questa transizione, nota come processo di “End of Waste” (EoW), è stata introdotta a livello europeo con la direttiva n. 2008/98/CE e successivamente aggiornata dalla Direttiva UE 2018/851.

Un materiale abbandona lo status di rifiuto quando viene sottoposto a un trattamento di recupero, che può includere il riciclaggio o altre forme di preparazione per il riutilizzo, se risponde a determinati requisiti stabiliti (articolo 184-ter del D.Lgs 152/06):

  • il materiale deve essere usato per scopi ben definiti;
  • deve esistere un mercato o una richiesta per quella specifica sostanza o oggetto;
  • il materiale deve essere conforme agli standard tecnici per l’uso previsto e rispettare le normative vigenti;
  • non devono esserci effetti negativi significativi sull’ambiente o sulla salute umana derivanti dall’utilizzo di tale sostanza o oggetto.

Queste fasi delineano un percorso strutturato per la trasformazione dei rifiuti da costruzione e demolizione in risorse utilizzabili, chiudendo il cerchio dell’economia circolare nel settore edile.

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