VIA e VAS a confronto: quali sono le differenze?

Corso di VIA-VAS
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VIA e VAS: cosa sono?

La VIA e la VAS sono due strumenti normativi che servono a difendere l’ambiente dall’impatto delle attività dell’uomo.

La VIA – Valutazione d’Impatto Ambientale – è una procedura di prevenzione che si usa in fase di progettazione per valutare opere e progetti in modo da valutare il rischio per l’ambiente, ovvero l’impatto ed eventuali alterazioni.

La VAS – Valutazione Ambientale Strategica -, invece, valuta tutto il territorio e gli effetti di un insieme di progetti piuttosto che del singolo progetto. Ecco perché si parla di valutazione strategica, per il diverso approccio allo stesso ambito. Permette di valutare piani e programmi territoriali in fase di pianificazione e programmazione territoriale.

Il Testo Unico Ambientale

La normativa di riferimento è data dalle Norme in materia ambientale contenute nel Dlgs 152/2006 che è stato sostituito nel 2019 dal Codice dell’ambiente ovvero dalla sua versione aggiornata con le modifiche, introdotte dalla legge 160 del 2019.

La procedura obbligatoria per la VAS

La VAS – Valutazione Ambientale Strategica – deve essere portata avanti in contemporanea con il processo di formazione del piano o programma e all’art. 11 della legge viene stabilito che la procedura della VAS deve comprendere:

  1. lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità seguendo le indicazioni dell’articolo 6, commi 3 e 3-bis
  2. l’elaborazione di un rapporto ambientale
  3. lo svolgimento di consultazioni
  4. la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni
  5. la decisione
  6. l’informazione sulla decisione
  7. il monitoraggio.

La verifica di assoggettabilità si applica al rapporto preliminare che contiene una descrizione del piano o programma, le informazioni per la verifica degli impatti dell’attuazione del piano o programma sull’ambiente.

VIA: la procedura obbligatoria

Per quanto riguarda la VIA – Valutazione di Impatto Ambientale – , invece, la procedura di svolgimento è molto diversa e si articola in queste fasi:

  •  Il proponente trasmette all’autorità competente lo studio preliminare ambientale in formato elettronico insieme a una copia della ricevuta del pagamento del contributo di cui all’articolo 33.
  • Lo studio preliminare ambientale è pubblicato sul sito web dell’autorità competente.
  • L’autorità competente comunica per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali interessati la pubblicazione dello studio.
  • Chiunque abbia interesse può consultare lo studio e inviare le proprie osservazioni all’autorità competente entro e non oltre 45 giorni dalla comunicazione.
  • L’autorità competente verifica se il progetto ha possibili impatti ambientali significativi tenendo conto dei criteri all’allegato V alla parte seconda del decreto e delle eventuali osservazioni.
  • L’autorità competente può, per una sola volta, richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente. In tal caso, il proponente provvede a trasmettere i chiarimenti richiesti entro i termini previsti altrimenti la domanda si considera respinta e l’autorità competente deve procedere all’archiviazione.
  • L’autorità competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA. In casi eccezionali l’autorità competente può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, il termine per l’adozione del provvedimento di verifica.
  • In alternativa alla presentazione della VIA l’autorità specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.
  • Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, comprese le motivazioni, è pubblicato per intero sul sito web dell’autorità competente.

VIA e VAS: le differenze

La VAS si inserisce nel processo decisionale in una fase in cui si possono ancora fare molte modifiche a livello amministrativo per rispettare i criteri di sostenibilità ambientale, nel caso della VIA, invece, si fa una valutazione quando questa fase è già stata superata, si prende in considerazione un solo progetto e la valutazione degli impatti è meno complessa.

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