Gli interventi di rimozione dell’amianto dagli edifici pubblici

Il Decreto del Ministero dell’Ambiente nel 2016 ha istituito il fondo per la progettazione preliminare e definitiva che prevede la bonifica degli edifici pubblici contaminati da amianto (Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2016).
Di cosa parliamo in questo articolo:
Quali sono gli interventi finanziabili
Il fondo stanziato per il risanamento degli edifici pubblici si rivolge alla progettazione preliminare e definitiva per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto e del cemento-amianto situato nelle coperture e nei manufatti in tutto il territorio nazionale.
Le azioni di bonifica dell’amianto non sono semplici da mettere in pratica e per questa ragione è necessario rivolgersi a professionisti. Le procedure di smaltimento dell’amianto sono prevalentemente tre:
- il confinamento dell’amianto;
- la rimozione e lo smaltimento;
- l’incapsulamento dell’amianto.
Documenti richiesti per accedere al fondo
Per accedere al fondo è necessario presentare specifici documenti, tra cui:
- il cronoprogramma delle attività che include anche le fasi progettuali;
- la stima dei lavori da eseguire con un dettaglio sui costi di progettazione da finanziare;
- le modalità di intervento di bonifica;
- la relazione tecnica, asseverata da un tecnico autorizzato, che specifica la destinazione d’uso dell’edificio, la quantità e lo stato di conservazione dei materiali.
Operazioni di bonifica: quali sono i criteri?
Per procedere con la bonifica è necessario rispettare alcuni criteri fondamentali. Ad esempio, l’edificio deve trovarsi all’interno, nei pressi o entro un raggio non superiore a 100 metri da ospedali, asili, impianti sportivi, parchi gioco, scuole o strutture di accoglienza socio-assistenziali.
Inoltre, deve esserci in previsione un progetto cantierabile nei 12 mesi dall’erogazione del contributo.
La bonifica è ammessa anche in caso di edifici all’interno di siti di interesse nazionale e/o inseriti nella mappatura dell’amianto ai sensi del dm n. 101/2003.
Esistono inoltre alcuni interventi che non possono essere finanzianti. È il caso di:
- interventi progettati prima della pubblicazione del bando o di aver ricevuto la comunicazione scritta di concessione del contributo;
- spese di acquisto di mezzi, materiali e beni, per la messa in opera;
- interventi di ripristino, realizzazione di manufatti sostitutivi e messa in opera degli stessi.
Come viene erogato il contributo
Una volta approvato il contributo, l’erogazione del finanziamento avviene secondo specifiche modalità:
- al momento dell’ammissione viene erogato il 30% della somma ammessa;
- al momento dell’approvazione del progetto definitivo viene erogato il 40% della somma;
- al momento della rendicontazione finale delle spese sostenute (dalla progettazione preliminare alla realizzazione degli interventi) viene erogato il restante 30%.
Vuoi saperne di più su come avviene lo smaltimento dell’amianto, sulle procedure e le normative di riferimento? Ne parliamo nel nostro corso gestione amianto in cantiere!
0 Commenti
Non ci sono commenti!
Non ci sono ancora commenti, ma puoi essere il primo a commentare questo articolo.