Gli interventi di rimozione dell’amianto dagli edifici pubblici

Corso sulla Gestione del Rischio Amianto in Cantiere
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Il Decreto del Ministero dell’Ambiente nel 2016 ha istituito il fondo per la progettazione preliminare e definitiva che prevede la bonifica degli edifici pubblici contaminati da amianto (Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2016).

Quali sono gli interventi finanziabili

Il fondo stanziato per il risanamento degli edifici pubblici si rivolge alla progettazione preliminare e definitiva per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto e del cemento-amianto situato nelle coperture e nei manufatti in tutto il territorio nazionale.

Le azioni di bonifica dell’amianto non sono semplici da mettere in pratica e per questa ragione è necessario rivolgersi a professionisti. Le procedure di smaltimento dell’amianto sono prevalentemente tre:

  1. il confinamento dell’amianto;
  2. la rimozione e lo smaltimento;
  3. l’incapsulamento dell’amianto.

Documenti richiesti per accedere al fondo

Per accedere al fondo è necessario presentare specifici documenti, tra cui:

  • il cronoprogramma delle attività che include anche le fasi progettuali;
  • la stima dei lavori da eseguire con un dettaglio sui costi di progettazione da finanziare;
  • le modalità di intervento di bonifica;
  • la relazione tecnica, asseverata da un tecnico autorizzato, che specifica la destinazione d’uso dell’edificio, la quantità e lo stato di conservazione dei materiali.

Operazioni di bonifica: quali sono i criteri?

Per procedere con la bonifica è necessario rispettare alcuni criteri fondamentali. Ad esempio, l’edificio deve trovarsi all’interno, nei pressi o entro un raggio non superiore a 100 metri da ospedali, asili, impianti sportivi, parchi gioco, scuole o strutture di accoglienza socio-assistenziali.

Inoltre, deve esserci in previsione un progetto cantierabile nei 12 mesi dall’erogazione del contributo.

La bonifica è ammessa anche in caso di edifici all’interno di siti di interesse nazionale e/o inseriti nella mappatura dell’amianto ai sensi del dm n. 101/2003.

Esistono inoltre alcuni interventi che non possono essere finanzianti. È il caso di:

  • interventi progettati prima della pubblicazione del bando o di aver ricevuto la comunicazione scritta di concessione del contributo;
  • spese di acquisto di mezzi, materiali e beni, per la messa in opera;
  • interventi di ripristino, realizzazione di manufatti sostitutivi e messa in opera degli stessi.

Come viene erogato il contributo

Una volta approvato il contributo, l’erogazione del finanziamento avviene secondo specifiche modalità:

  • al momento dell’ammissione viene erogato il 30% della somma ammessa;
  • al momento dell’approvazione del progetto definitivo viene erogato il 40% della somma;
  • al momento della rendicontazione finale delle spese sostenute (dalla progettazione preliminare alla realizzazione degli interventi) viene erogato il restante 30%.

Vuoi saperne di più su come avviene lo smaltimento dell’amianto, sulle procedure e le normative di riferimento? Ne parliamo nel nostro corso gestione amianto in cantiere!

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