Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione e di progettazione: compiti, ruoli e responsabilità
Il coordinatore sicurezza è una figura professionale incaricata dal committente o dal responsabile dei lavori per garantire il coordinamento tra le varie imprese impegnate nei lavori e ridurre i rischi sul lavoro.

Il coordinatore sicurezza è una figura professionale che si occupa di coordinare le varie figure professionali impegnate nei lavori e di ridurre il rischio di infortuni; può essere incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori.
I suoi compiti vengono stabiliti dal D. Lgs. 81/2008, anche detto Testo Unico per la sicurezza sia per quanto riguarda la fase di progettazione di lavori, all’interno della quale prende il nome di CSP, sia in fase esecutiva, per cui viene detto CSE.
Di cosa parliamo in questo articolo:
Differenze tra Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione e Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione
Gli articoli 91 e 92 del D.Lgs. 81/2008 spiegano la differenza tra CSP, coordinatore sicurezza in fase di progettazione, e CSE, coordinatore sicurezza in fase di esecuzione:
- il CSP redige: il PSC – piano di sicurezza e coordinamento – ovvero il documento che permette di progettare la sicurezza in cantiere, e il fascicolo con le caratteristiche dell’opera, che contiene le informazioni utili per la prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro
- il CSE verifica durante tutto lo svolgimento dei lavori, con opportune azioni di coordinamento e controllo che le indicazioni del PSC vengano applicate alle procedure
Quali sono i compiti del coordinatore sicurezza in fase di esecuzione?
L’art. 92 del Testo Unico per la Sicurezza stabilisce quali sono i compiti del coordinatore sicurezza in fase di esecuzione, tra cui:
- verificare che imprese esecutrici e lavoratori autonomi applichino le disposizioni contenute nel PSC che li riguardano
- verificare l’idoneità del POS – Piano Operativo di Sicurezza -, e controllare che sia coerente con il suo complementare, il PSC
- in caso di evoluzione o modifiche ai lavori deve adeguare il PSC e il fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera valutando le proposte delle imprese esecutrici per migliorare la sicurezza in cantiere
- verificare l’eventuale adeguamento dei propri POS da parte delle imprese esecutrici
- organizzare la cooperazione, il coordinamento delle attività e lo scambio di informazioni tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi,
- coordinare i rappresentanti della sicurezza per migliorare la sicurezza in cantiere
- segnalare eventuali inosservanze, alle disposizioni del testo unico sulla sicurezza e alle prescrizioni del PSC, al committente o al responsabile dei lavori dopo aver inviato la contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati
- proporre, se necessario, la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Se il committente o il responsabile dei lavori non agisce dopo aver ricevuto la proposta, senza giustificare il suo gesto, il CSE comunica l’inadempienza all’ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro
- sospendere le singole lavorazioni se riscontra direttamente un pericolo grave e imminente, fino a quando non avrà verificato che le imprese interessate abbiano eseguito i dovuti avvenuti
Coordinatore Sicurezza Esecuzione: quando è necessario nominarlo?
È necessario che il committente o il responsabile dei lavori nomini il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione prima dell’affidamento dei lavori nel caso in cantiere sia prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, come previsto dall’art. 90 comma 4 del D. Lgs 81/2008.
Lo stesso obbligo si ha anche nel caso in cui inizialmente l’impresa sia una sola e le altre vengano nominate successivamente – come previsto dal comma 5 dello stesso articolo. La nomina del coordinatore, in questo caso, avverrà contestualmente al momento in cui viene dato l’incarico alle nuove imprese.
Requisiti del Coordinatore Sicurezza
I requisiti formativi e professionali che deve avere il coordinatore sicurezza – sia in fase di progettazione sia in fase di esecuzione – sono:
- laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM- 69, LM-73, LM-74, o laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, oppure diploma di laurea, oltre a un attestato firmato da parte di datori di lavoro o committenti che prova che si è svolto almeno un anno di lavoro nel settore delle costruzioni
- laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, insieme a un attestato rilasciato dai di datori di lavoro, o committenti, che prova lo svolgimento di lavoro nel settore delle costruzioni per almeno due anni
- diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico. In questo caso l’attestato deve dimostrare che si è lavorato nel settore per almeno tre anni.
Ogni coordinatore della sicurezza deve anche:
- possedere un attestato di frequenza ad un corso in materia di sicurezza con verifica dell’apprendimento finale
- rispettare gli obblighi dell’aggiornamento professionale previsti dai regolamenti nazionali e dagli ordini professionali di appartenenza.
Non hanno necessità dell’attestato tutti coloro che hanno la laurea magistrale LM-26 e quelli che hanno svolto per almeno 5 anni il ruolo di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio o che in alternativa hanno superato un esame universitario o partecipato ad un corso sui contenuti minimi dell’Allegato XIV al D. Lgs 81/2008.
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