PSC e POS: differenze, obblighi e responsabilità

Corso Aggiornamento Coordinatore Sicurezza
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PSC e POS sono due documenti diversi tra loro ma che svolgono lo stesso importante compito, ovvero fare una stima dei rischi e definire le misure di prevenzione per tutte le attività previste all’interno dei cantieri di lavoro.

La sicurezza nei cantieri è regolata dal Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro, il D. Lgs. 81/2008, al Titolo IV, che stabilisce specifici doveri e sanzioni per l’inosservanza delle norme da parte dei responsabili designati. Il cantiere è, infatti, uno dei luoghi con una più alta percentuale di incidenti sul lavoro, per questa ragione la redazione dei piani di sicurezza, che combinano i punti di vista di differenti professionisti, aiuta a sviluppare le procedure migliori per la salvaguardia di tutti i lavoratori coinvolti.

Esaminiamo nel dettaglio la normativa e le differenze tra il Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e il Piano Operativo di Sicurezza (POS).

Cos’è il PSC e chi lo redige

Il Piano di sicurezza e coordinamento è, in poche parole, una relazione tecnica che definisce i vari step operativi del lavoro e identifica le situazioni più esposte al rischio, delineando allo stesso tempo le azioni da mettere in campo per rendere sicuro l’allestimento del cantiere e il cantiere nel suo complesso.

Il PSC è descritto accuratamente all’articolo 100 del dlgs 81/2008, che lo inserisce tra i compiti del coordinatore della sicurezza. Stiamo parlando nello specifico del Coordinatore dei lavori in fase di progettazione e del Coordinatore dei lavori in fase di esecuzione, chiamati rispettivamente CSP e CSE. Quest’ultimo in particolare studia il piano di sicurezza per richiederne integrazioni, se necessarie, e controlla la corretta esecuzione delle procedure che vi sono indicate.

Il piano di sicurezza e coordinamento fa parte del contratto di appalto ma non si applica ai lavori la cui esecuzione immediata è indispensabile per prevenire incidenti incombenti, per mettere in atto misure di salvataggio o per assicurare in situazioni emergenziali la continuità nell’erogazione di servizi essenziali per la popolazione (come corrente elettrica, gas, acqua, reti di comunicazione).

Contenuti del PSC

I contenuti minimi del PSC sono elencati nell’allegato XV del D. Lgs n. 81/2008 e sono:

  • identificazione e descrizione dell’opera e del cantiere, in particolare le indicazioni sulla sua collocazione geografica e una sintesi dell’opera con riferimento a soluzioni progettuali, strutturali e tecnologiche adottate;
  • individuazione dei responsabili per la sicurezza in cantiere e dei nominativi rispettivamente del responsabile dei lavori, del CSP e, se previsto, del CSE;
  • relazione sull’analisi di valutazione dei rischi, con particolare riferimento alle attività che espongono i lavoratori a rischi particolari e alle misure preventive e protettive sia per l’area del cantiere che per le lavorazioni specifiche;
  • misure di coordinamento collettivo come la pianificazione dei lavori per sicurezza, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione;
  • organizzazione dei servizi di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori;
  • durata delle lavorazioni e stima dei costi per la sicurezza.

I CSP e CSE già abilitati che sono interessati a prepararsi in modo più approfondito, tenendosi al passo con le novità del settore, possono seguire il Corso Aggiornamento Coordinatore della Sicurezza, durante il quale verranno analizzati i rischi maggiori prestando particolare attenzione all’evoluzione delle valutazioni da un punto di vista sia qualitativo che quantitativo.

Cos’è il POS e chi lo redige

Quando parliamo di POS ci riferiamo al Piano Operativo di Sicurezza, redatto dal datore di lavoro delle imprese esecutrici e riguarda il singolo cantiere interessato dai lavori. La sua definizione si trova all’art. 89 sempre dello decreto legislativo.

Il POS è un documento obbligatorio perché necessario prima dell’inizio delle attività operative in un cantiere temporaneo o mobile.

Contenuti del POS

l POS (Piano Operativo di Sicurezza) deve contenere, come indicato all’Allegato XV:

  • dati identificativi dell’impresa esecutrice, che comprendono:
    1. il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
    2. la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;
    3. i nominativi degli addetti al pronto soccorso, addetti antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
    4. il nominativo del medico competente ove previsto;
    5. il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
    6. i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
    7. il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
  • le specifiche mansioni, svolte in cantiere da ogni figura nominata per garantire la sicurezza;
  • la descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
  • l‘elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
  • l’elenco delle sostanze e miscele pericolose utilizzate nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
  • l’esito del rapporto di valutazione del rumore;
  • l’individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
  • le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) quando previsto;
  • l’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
  • la documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.

Quando è obbligatorio redigere il PSC e il POS?

Come già anticipato, la normativa definisce il POS come un documento sempre obbligatorio nelle aziende che lavorano, anche in subappalto, dentro i cantieri. Non è obbligatorio redigere un POS quando l’attività da svolgere non si configura come cantiere, anche temporaneo o mobile.

Il PSC è obbligatorio solo nei seguenti casi:

  • nei cantieri in cui lavorano più imprese, anche non nello stesso momento (sia per lavori pubblici che privati);
  • se l’azienda affidataria ricorre ad altre imprese per l’esecuzione.

Di conseguenza, non è necessario redigere il piano di sicurezza e coordinamento quando all’interno del cantiere opera un’impresa unica o, come visto prima, in situazioni emergenziali.

Come redigere i piani per la sicurezza nella maniera corretta

Prima di tutto occorre leggere con attenzione i contenuti minimi presenti all’Allegato XV del dlgs 81/2008 e inserirli durante la redazione dei piani di sicurezza.

Attraverso il Decreto Interministeriale del 9 settembre 2014 ci si può avvalere di un modello standardizzato per realizzare PSC e POS.

Il POS con modello semplificato è più sintetico e breve ma assolve comunque pienamente alla sua funzione. Conterrà quindi:

  • le figure e i ruoli principali dei responsabili alla sicurezza;
  • le misure di prevenzione e protezione;
  • le procedure per eseguire correttamente tali misure;
  • l’indicazione dei dispositivi di protezione individuale.

Non ci sono requisiti specifici per avvalersi di questo modello, perché il suo utilizzo non dipende dalla tipo di azienda o di cantiere, ma è una decisione del datore di lavoro.

Responsabilità e sanzioni

In caso di mancata o incompleta redazione del POS, il datore di lavoro può essere sottoposto a una pena detentiva fino a 8 mesi e una sanzione pecuniaria che può andare dai 3000 ai 15000 euro.

Per quanto riguarda le irregolarità legate al PSC, tutti i professionisti coinvolti (dal committente, al responsabile dei lavori, fino ai coordinatori) possono rischiare l’arresto tra i 3 e i 6 mesi e una multa dai 2.500 ai 12000 euro, a seconda della gravità dell’illecito.

Le differenze tra PSC, POS e DUVRI

Le differenze tra il PSC – Piano di Sicurezza e Coordinamento – e il POS –  Piano Operativo di Sicurezza – sono sostanzialmente tre: 

  • l’obbligatorietà: il POS è sempre obbligatorio, il PSC solo in alcuni casi. Il PSC, infatti, non è obbligatorio nel caso di lavori pubblici o privati che coinvolgono una sola impresa;
  • chi redige il piano: il PSC viene redatto dal Coordinatore della Sicurezza, il POS viene redatto dal datore di lavoro;
  • i contenuti: diversi ma legati tra loro in quanto l’obiettivo finale è quello di garantire che tutte le operazioni di cantiere avvengano in sicurezza.

Quando parliamo di DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze), invece, ci riferiamo a un documento obbligatorio ogni volta che ai lavori partecipano più datori di lavoro che operano nello stesso luogo: il suo scopo è quello di gestire i rischi da interferenze tra le varie lavorazioni e attività, garantendo la sicurezza di tutti. Anche il DUVRI deve essere redatto dai datori di lavoro.

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