Obbligo di aggiornamento per Tecnici Competenti in Acustica (TCA): cosa fare e quando farlo!

Il Dlgs 42-2017 prevede l’obbligo di aggiornamento professionale per i Tecnici Competenti in Acustica (TCA). Come adeguarsi all’obbligo?

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Gli iscritti nell’elenco nazionale devono partecipare, nell’arco di 5 anni dalla data di pubblicazione nell’elenco a corsi di aggiornamento per una durata complessiva di almeno 30 ore, distribuite su almeno tre anni. Il Ministero dell’Ambiente ha però indicato, in una Linea Guida inviata alle Regioni, che l’obbligo di aggiornamento decorre per ciascun iscritto dalla data di pubblicazione nell’elenco nazionale.

Ad oggi l’elenco nazionale non è stato ancora ufficialmente istituito. Pertanto non sembra essere ancora “iniziato” il periodo di 5 anni.

Anche se alcune Regioni hanno già definito una propria procedura per qualificare i corsi di aggiornamento, si raccomanda di verificare questo aspetto prima di iscriversi a un corso.

Chi può svolgere l’attività di Tecnici Competenti in Acustica (TCA)?

Secondo quanto stabilito dal DLgs 42, la professione di tecnico competente in acustica può essere svolta previa iscrizione nell’elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica.

Cosa è l’elenco dei Tecnici Competenti in Acustica (TCA)?

Il DLgs 42 all’art. 21 indica che è istituito, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, un nuovo elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica. Ad oggi (ottobre 2018) l’elenco non è stato ancora ufficialmente istituito. Probabilmente verrà pubblicato entro dicembre 2018.

Sono un professionista che vuole diventare Tecnico Competente. Come posso fare?

Possono presentare domanda per iscriversi nell’elenco dei tecnici competenti in acustica coloro che sono in possesso di una laurea o laurea magistrale ad indirizzo tecnico o scientifico e di almeno uno dei seguenti requisiti:

  • avere superato con profitto l’esame finale di un master universitario con un modulo di almeno 12 crediti in tema di acustica, di cui almeno 3 di laboratori di acustica, nelle tematiche oggetto della Legge 447/1995 secondo lo schema di corso indicato nel Dlgs 42

  • avere superato con profitto l’esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto secondo lo schema di corso indicato nel Dlgs 42

  • avere ottenuto almeno 12 crediti universitari in materie di acustica, di cui almeno 3 di laboratori di acustica, rilasciati per esami relativi ad insegnamenti il cui programma riprenda i contenuti dello schema di corso indicato nel Dlgs 42

  • aver conseguito il titolo di dottore di ricerca, con una tesi di dottorato in acustica ambientale.

  • La domanda dovrà essere presentata alla propria regione o provincia autonoma di residenza secondo le modalità che verranno indicate dai singoli enti.

Il Dlgs 42 specifica che in via transitoria e fino al 19 aprile 2022, può presentare domanda per iscriversi all’elenco nazionale anche chi è in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o maturità scientifica e dei seguenti due requisiti:

  • aver svolto attività professionale in materia di acustica applicata per almeno quattro anni, decorrenti dalla data di comunicazione dell’avvio alla regione di residenza, in modo non occasionale, in collaborazione con un tecnico competente o alle dipendenze di strutture pubbliche, attestata da idonea documentazione. La non occasionalità dell’attività svolta è valutata tenendo conto della durata e della rilevanza delle prestazioni relative ad ogni anno. Per attività professionale in materia di acustica applicata si intende: o effettuazione di misure in ambiente esterno ed abitativo unitamente a valutazioni sulla conformità dei valori riscontrati ai limiti di legge;

o partecipazione o collaborazione a progetti di bonifica acustica;

o redazione o revisione di zonizzazione acustica;

o redazione di piani di risanamento;

o attività professionali nei settori dell’acustica applicata all’industria ovvero acustica forense

  • avere superato con profitto l’esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto secondo lo schema riportato nel Dlgs 42.

Sono già Tecnico Competente in Acustica. Cosa devo fare per continuare a esercitare la professione?

Coloro che erano già stati riconosciuti Tecnici Competenti prima del DLgs 42/2017 dovevano presentare, entro il 19 aprile 2018, alla propria regione di residenza una “istanza di inserimento” nel nuovo elenco nazionale. Chi non lo ha fatto probabilmente ha ancora la possibilità di rientrare nell’elenco nazionale. Il Ministero dell’Ambiente, infatti, ha diramato la nota protocollo 8753 del 29 maggio 2018, nella quale afferma che il temine del 19 aprile 2018 “deve ritenersi meramente ordinatorio”. Pertanto gli uffici regionali potranno continuare a inviare al Ministero eventuali istanze pervenute oltre il termine fissato, demandando alla sua discrezione e responsabilità la decisione circa l’inserimento nell’elenco nazionale.

Nell’intervallo di tempo che intercorre fra la presentazione della domanda e l’inserimento nell’elenco nazionale, coloro che hanno presentato richiesta alla Regione possono continuare a esercitare l’attività.

Dopo essere stati inseriti nell’elenco nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica dovrò fare ancora qualcosa? È obbligatorio un aggiornamento professionale?

Il Dlgs 42 prevede l’obbligo di aggiornamento professionale per i Tecnici Competenti in Acustica.

In particolare gli iscritti nell’elenco nazionale devono partecipare, nell’arco di 5 anni dalla data di pubblicazione nell’elenco e per ogni quinquennio successivo, a corsi di aggiornamento per una durata complessiva di almeno 30 ore, distribuite su almeno tre anni. L’avvenuta partecipazione con profitto ai corsi deve essere comunicata alla Regione di residenza.

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