Partita IVA & iscrizione VIES

Nuova procedura unificata per procedere all’iscrizione VIES della tua partita IVA

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L’inserimento nella banca dati VIES per le operazioni di una partita IVA intracomunitaria diventa contestuale all’apertura della stessa partita IVA.

La procedura è stata fortemente semplificata. Le nuove partite IVA che vogliono l’inserimento nella banca dati VIES per le operazioni intracomunitarie possono presentarla contestualmente all‘apertura della partita IVA, attraverso la Comunicazione Unica.

Bisogna farne richiesta specifica nella dichiarazione di inizio attività, sebbene si possa esercitare l’opzione anche in un momento successivo. La banca dati VIES permette di verificare i dati di tutti gli operatori UE iscritti, attraverso il VIES è possibile ad esempio verificare  la validità della partita Iva.

Chi apre la partita IVA, in Italia se registra in questi giorni una vera e propria corsa all’apertura di una partita IVA in regime de minimi prima che nel 2015 cambino i parametri, può  esercitare l’opzione di iscrizione al VIES nella dichiarazione di inizio attività. Per farlo deve compilare il campo “Operazioni Intracomunitarie” del Quadro I dei modelli AA7 o AA9.

Gli Enti non commerciali non soggetti passivi d’imposta devono invece selezionare la casella “C” del quadro A del modello AA7. Infine, chi è già titolare di partita IVA, deve utilizzare i servizi Entratel o Fisconline, oppure rivolgersi ad un commercialista, che trasmetterà poi al dichiarante copia della ricevuta dell’Agenzia delle Entrate.

E per chi invece è gia titolare di partita IVA.

Coloro che sono già titolari di partita IVA invece possono chiedere l’inserimento nella banca dati VIES in qualsiasi momento, per via telematica o attraverso gli intermediari abilitati.

Dopo la richiesta l’Agenzia delle Entrate include il professionista nella banca dati VIES e immediatamente la partita IVA risulta reperibile attraverso il sistema di interrogazione telematica delle partite IVA comunitarie.

Coloro che avessero già esercitato l’opzione nei 30 giorni precedenti al provvedimento del Fisco (quindi, dopo il 15 novembre), e non hanno ancora ricevuto un provvedimento di diniego, sono automaticamente inclusi nella banca dati VIES dal 15 dicembre. L’eventuale esclusione di coloro che scelgono di recedere avviene contestualmente alla richiesta.

Una volta iscritti, coloro che non presentano i necessari elenchi riepilogativi delle operazioni effettuate per quattro trimestri consecutivi, vengono esclusi  d’ufficio dalla banca dati VIES dalla Direzione provinciale competente dell’Agenzia delle Entrate.

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