Definizione agevolata degli avvisi di accertamento: la pace fiscale
Con il D.L. 119/2018, in vigore dal 24 ottobre 2018, vengono dettate le disposizioni urgenti che riguardano la materia fiscale e finanziaria. Nello specifico, vengono definite le modalità e i termini di versamento relativi ad avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione, atti di recupero, inviti al contraddittorio e accertamenti con adesione, notificati o sottoscritti fino all’entrata in vigore del Decreto Legge.
Di cosa si tratta e in cosa consiste l’agevolazione? La pace fiscale, chiamata anche condono fiscale, si rivolge ai contribuenti debitori nei confronti del Fisco, ovvero che hanno già instaurato un contenzioso tributario. L’articolo 2 del Decreto disciplina la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento.
Di cosa parliamo in questo articolo:
Cosa prevedono gli atti per la definizione agevolata?
Nei commi 1-3 dell’art. ” del Decreto Legge 119/18 vengono definiti:
- gli accertamenti con adesione (articoli 2 e 3 D.Lgs n. 218/97);
- gli avvisi di accertamento, di rettifica, di liquidazione e di recupero;
- gli inviti al contraddittorio ex art. 5, comma 1 lett. c) relativi ad imposte sui redditi ed Iva contenenti maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti ed ex art. 11, comma 1, lett. B-bis) D.Lgs. 218/97 relativi ad imposte indirette contenenti maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti.
In base alla tipologia di atto da definire sono previsti dal legislatore condizioni e termini di risoluzione differenti.
Quali sono le agevolazioni previste?
Nel caso in cui il contribuente aderisca alla definizione agevolata vedrà l’abbattimento delle sanzioni, degli interessi e di eventuali accessori. Questo significa che coloro che rispondono ai requisiti potranno aderire alla c.d. pace fiscale e pagare esclusivamente le imposte previste nell’atto, sia nel caso di accertamenti con adesione, di avvisi si accertamento o di invita al contraddittorio.
Il pagamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione, entro i termini previsti, o dell’intera somma della prima rata in caso di pagamento rateale. Le modalità di rateazione vengono definite nei commi 2, 3, 4 dell’art. 8 D.Lgs. 218/1997, differenziando il numero massimo delle rate da applicare. Il contribuente potrà accedere a un piano di 8 rate trimestrali fino a un massimo di 20 rate trimestrali se le somme superano i cinquantamila euro.
In caso di mancato pagamento, l’Ufficio procederà con la normale attività di accertamento lasciando decadere le agevolazioni acquisite.
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