Tabella millesimale ascensore piano terra: il calcolo della quota

Corso Amministratore di Condominio
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La gestione delle spese è una delle questioni più delicate e complesse per chi amministra un condominio. Tra queste, uno degli argomenti che spesso genera più discussioni è la tabella millesimale dell’ascensore al piano terra. Come si calcola la quota di spesa per l’ascensore per ciascun condomino? E chi abita al piano terra deve pagare le spese dell’ascensore?

In questo articolo, cercheremo di rispondere a queste e ad altre domande, fornendoti una guida dettagliata su come calcolare le spese dell’ascensore in un condominio, spiegando la normativa di riferimento e chiarendo le regole di ripartizione delle spese condominiali.

Ascensore in condominio: calcolare la quota per il piano terra

La tabella millesimale per l’ascensore al piano terra è un documento che determina come dividere le spese dell’ascensore in un edificio condominiale. Il documento viene elaborato sulla base dei millesimi di proprietà di ogni condomino e considera vari elementi, come la superficie dell’unità immobiliare e la sua collocazione nell’edificio.

A questo proposito, la normativa vigente in Italia, in particolare l’articolo 1124 del Codice Civile e il DPR n. 380/2001 (che disciplina il regolamento edilizio nazionale), stabilisce infatti che le spese per l’ascensore devono essere ripartite tra tutti i condomini, in parte in base ai millesimi di proprietà e in parte in base alla sua posizione nell’edificio, per esempio valutando l’altezza del piano.

Per calcolare le tabelle millesimali dell’ascensore, dunque, si dovrà tenere conto di questi fattori, in modo che la ripartizione che ne deriva sia elaborata correttamente e rispetti i principi di equità e trasparenza.

Calcolare i millesimi di un ascensore

Per ripartire le spese dell’ascensore condominiale, si segue generalmente un doppio criterio:

  1. metà della spesa viene suddivisa in base ai millesimi di proprietà, ciò significa che ogni condomino paga una quota proporzionale al valore del proprio immobile rispetto all’intero edificio;
  2. l’altra metà viene calcolata in base all’altezza del piano, in pratica, più alto è il piano, maggiore sarà la quota di spesa, poiché si presume un utilizzo più frequente dell’ascensore.

Facciamo un esempio: se la spesa totale per l’ascensore è di 2.000 euro, 1.000 euro verranno divisi in base ai millesimi di proprietà (quindi tenendo conto di vari fattori come la dimensione dell’appartamento, l’esposizione, il numero e il tipo di stanze, ecc.), mentre i restanti 1.000 saranno suddivisi facendo riferimento al piano in cui è posizionato ogni immobile. Per fare ciò, si sommano tutti i piani dell’edificio. In un palazzo di 6 piani, la somma totale sarà 21 (1+2+3+4+5+6).

Si crea una frazione dove, al numeratore si mette il piano dell’immobile e al denominatore la somma totale dei piani. Dunque, per un condomino al quarto piano, la frazione sarà 4/21, per uno al sesto piano sarà 6/21 e così via.

Mettiamo di voler trovare la quota del sesto piano: la metà della spesa da distribuire in base all’altezza degli appartamenti, pari a 1.000 euro, a questo punto viene divisa per il denominatore e moltiplicata per il numeratore della frazione:

1000 × 6/21 = 285,71

Questo valore (285,71 euro) rappresenta la quota di spesa attribuita al sesto piano. Se allo stesso piano ci sono più appartamenti, l’importo ottenuto va ulteriormente suddiviso in proporzione ai millesimi di ciascun immobile. Ad esempio, se al sesto piano ci sono due appartamenti, uno con un valore millesimale maggiore dell’altro, il proprietario di quello più grande pagherà una quota maggiore per l’ascensore.

Chi abita al piano terra deve pagare le spese dell’ascensore?

La risposta è sì: tutti i proprietari di immobili all’interno di un condominio devono partecipare alle spese dell’ascensore. Quindi, paga anche l’inquilino del piano terra e chi abita al piano rialzato, in quanto proprietari di una quota dell’edificio che beneficia, almeno teoricamente, dell’impianto. Tuttavia, è possibile esonerare specifici condomini dalle spese dell’ascensore attraverso una delibera unanime dell’assemblea condominiale.

Lo stesso principio vale anche per l’installazione di un nuovo ascensore che richiede la ripartizione delle spese tra tutti i condomini. La divisione, anche in questa circostanza, si basa sui millesimi di proprietà e l’altezza dei piani. È fondamentale, a questo proposito, che tutte le decisioni prese in assemblea siano conformi alle normative vigenti e approvate dai condomini, altrimenti potrebbe rendersi necessario rifare le tabelle millesimali.

Conclusione

La ripartizione delle spese condominiali relative all’ascensore è un tema delicato, ma regolamentato con chiarezza dal Codice Civile. Tutti i condomini, compresi quelli che abitano ai piani bassi o che dichiarano di non utilizzare l’ascensore, devono partecipare alle spese, salvo diverse disposizioni deliberate all’unanimità.

In questo senso, la nomina di un amministratore di condominio è essenziale per semplificare la gestione del complesso residenziale: questo professionista si occupa, infatti, di tutti gli adempimenti amministrativi del condominio, inclusa la supervisione delle spese e la gestione delle aree comuni. Se desideri specializzarti in questo ambito, grazie al Corso per Amministratore di Condominio di Unione Professionisti potrai ottenere l’abilitazione professionale, acquisendo tutte le competenze necessarie a ricoprire il ruolo. Se invece vuoi approfondire la ripartizione equa delle spese, il nostro Corso Tabelle Millesimali tratta nel dettaglio la questione, permettendoti di redigere e revisionare in modo corretto questa tipologia di documento.

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