Prevenzioni incendi e certificato di conformità: le sanzioni

Prevenzione incendi, dall'8 luglio sanzioni più severe per le imprese che omettono la SCIA o la richiesta di conformità antincendio

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Il tema della prevenzione degli incedi dovrebbe avere un ruolo centrale ma viene spesso sottovalutato dai titolari d’impresa. Nello specifico, il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) attesta il rispetto delle normative antincendio e viene rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Il mancato adempimento degli obblighi previsti dalla legge mette in serio pericolo i lavoratori e non consente di attuare le contromisure per contrastare le diverse condizioni di pericolo.

Senza contare che le aziende che non rispettano gli obblighi vanno incontro a sanzioni pecuniarie e penali.

Certificato di prevenzione degli incendi

Il CPI, rilasciato dai Vigili del Fuoco, è un certificato in cui si dichiara l’effettivo rispetto del codice per la prevenzione degli incendi. Questo certificato non è obbligatorio per tutte le attività e per questo molte aziende tendono a sottovalutare le misure antincendio, senza dare il giusto peso alle potenziali conseguenza: la salute dei dipendenti e le sanzioni penali.

Le aziende obbligate ad avere il certificato sono suddivise in tre categorie in base al rischio incendi effettivo, alle dimensioni e alla complessità.

Nella categoria A troviamo le imprese a basso rischio di incendi che possono presentare una SCIA ma non deve essere richiesto ai VVF l’esame del progetto. I controllo vengono fatti a campione.

Nella categoria B ci sono le aziende a medio rischio, per le quali è necessario che il Comando dei Vigili del fuoco esprima un parere di conformità del progetto secondo i criteri antincendio. Se il parere è favorevole può essere presentata la SCIA. Anche in questo caso i controlli vengono eseguiti a campione.

Anche le aziende della categoria C devono seguire lo stesso iter di quelle in categoria B ma in questo caso i sopralluoghi sono certi, poiché si tratta di attività con rischio elevato.

Quanto dura il CDI

Il Certificato di Prevenzione Incendi dura 15 anni, ad eccezione di alcune attività per le quali ha una validità di 10 anni. Una volta terminato questo periodo è necessario richiedere il rinnovo del CPI. Sarà compito del titolare dell’azienda presentare la dichiarazione che attesti l’assenza di variazioni rispetto alle condizioni di sicurezza antincendio e inviare la documentazione al Comando.

Se invece, nel corso degli anni, sono state fatte modifiche strutturali, di lavorazioni o è presente una nuova destinazione dei locali, oppure ancora c’è stata una variazione di quantità/qualità delle sostanza pericolose presenti all’interno, la data di scadenza decade. In questi casi è necessario adempiere alle norme previste dal DPR 151/2011.

Quando invece ci si trova davanti a un rinnovo tardivo, il titolare deve presentare una nuova SCIA, così come previsto dall’art. 4 del DPR 151/2011.

Le sanzioni

Le aziende non in regola vanno incontro a sanzioni di tipo pecuniario e penale. Il D.Lgs.97/2017 ha modificato l’art.20 del D.Lgs.139/06 per quanto concerne le sanzioni per le attività non in regola con SCIA e CPI.

Le sanzioni penali possono essere applicate in tutti quei casi soggetti al controllo dei Vigili del Fuoco, in cui viene a mancare la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) o dell’Attestazione di Rinnovo Periodico di Conformità Antincendio (CPI).

Cosa prevedono le sanzioni?

È previsto l’arresto fino a un anno o ammenda che va da 258€ a 2.582€ per i titolari che omettono di richiedere il rilascio o il rinnovo quando si ha un’attività che ha a che fare con prodotti infiammabili, esplodenti, incendiabili o che possano mettere in grave pericolo persone o cose. Inoltre, è prevista la reclusione da tre mesi a tre anni e una multa che va da 103€ a 516€ in caso di attestazione di fatti che non corrispondono al vero inerenti alle certificazioni e alle dichiarazioni per la prevenzione degli incendi.

Oltre alle sanzioni penali, il prefetto può disporre la sospensione dell’attività, fino a quando non si adempie all’obbligo, se i soggetti interessati omettono di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato, oppure i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo e di intrattenimento in strutture capaci di accogliere molte persone.

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