Illecito disciplinare dei geometri: cosa prevede il Codice Deontologico Professionale?

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Il Codice Deontologico Professionale dei geometri disciplina i comportamenti non deontologicamente corretti, per i quali sono previste sanzioni di varia natura. La deontologia è una materia piuttosto complessa, rappresentata da diverse regole di condotta che è necessario rispettare in ambito professionale. Questa deriva direttamente dall’ordinamento giuridico professionale, finalizzata a regolamentare i comportamenti e a salvaguardare la professionalità degli iscritti.

Cosa dice la Corte Suprema di Cassazione

Le norme che guidano la deontologia relativa alla categoria professionale dei geometri si uniscono, con la tutela del pubblico interesse ad un qualificato, idoneo e corretto esercizio della professione. Inoltre, sono finalizzate al corretto esercizio della professione per tutelare l’interesse pubblico.

La Suprema Corte di Cassazione ha confermato che: “L’esercizio del potere disciplinare è previsto, quindi, a tutela di un interesse pubblicistico, come tale non rientrante nella disponibilità delle parti, rimanendo perciò intatto, per l’organo disciplinare, il potere di accertamento della responsabilità del professionista per gli illeciti a lui legittimamente contestati, anche nel caso in cui sia intervenuta transazione, nel corso del procedimento, tra l’incolpato e il suo assistito” (Cass., sez. un., 27 ottobre 2020, n. 23593).

Tutte le norme di deontologia professionale dei geometri sono presenti all’interno del Codice Deontologico, un documento essenziale per questa figura professionale in quanto racchiude l’insieme delle regole di condotta da rispettare necessariamente nell’esercizio della professione.

La deontologia dei geometri

Il Codice Deontologico si presenta come un’emanazione dell’etica e della morale di una determinata categoria professionale in un definito periodo storico. Nel tempo è soggetta a cambiamenti e modifiche, influenzate dal contesto sociale, culturale ed economico che caratterizzano i diversi periodi storici. Al suo interno troviamo anche i riferimenti alle sanzioni disciplinari a cui si va incontro quando queste vengono trasgredite.

La deontologia professionale dei liberi professionisti è una materia da conoscere in modo accurato per poter svolgere in modo corretto la propria attività.

Tipologie di sanzioni disciplinari

Al Titolo IV del Codice Deontologico è presente l’articolo 27, l’unico articolo al suo interno, che determina quanto riportato:

“Ferme restando le sanzioni amministrative, civili e penali previste dalla normativa vigente, per la violazione delle prescrizioni contenute nel presente codice deontologico sono applicabili le sanzioni disciplinari previste dall’articolo 11 del Regio Decreto 11 febbraio 1929 n. 274 e successive modificazioni ed integrazioni. Tali sanzioni, da applicare in misura proporzionale alla gravità della sanzione commessa, sono: a) l’avvertimento; b) la censura; c) la sospensione; d) la cancellazione”.

Secondo quanto previsto dall’art. 11, R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, le sanzioni disciplinari che il collegio può applicare in caso di abusi o mancanze da parte degli iscritti si riferiscono a: l’avvertimento, la censura, la sospensione dall’esercizio professionale fino a un massimo di sei mesi e la cancellazione dall’albo.

Le due norme, legale e deontologica, ci permettono di fare una sintesi delle conseguenze disciplinari a cui si va incontro in caso di violazione dei precetti deontologici. Quando un libero professionista è inadempiente ai propri obblighi professionali, incluso il mancato rispetto delle regole deontologiche, va incontro a responsabilità di tipo civile, penale e disciplinare, in base ai precetti violati.

Provvedimenti disciplinari per geometri inadempienti

I provvedimenti disciplinari e i principi giuridici che regolano la loro irrogazione possono essere ricondotti a quattro tipologie di sanzioni, previste dal Codice Deontologico.

Avvertimento

Si tratta della forma meno grave di provvedimento in quanto l’incolpato viene “avvertito” delle condotte opinabili o disdicevoli compiute. Il professionista viene esortato a non reiterarle. L’avvertimento viene comunicato con lettera raccomandata del Presidente del collegio di disciplina.

Censura

Anche nel caso della censura ci troviamo davanti ad alcune mancanze commesse dal professionista, seguite da una formale nota di biasimo. Questa viene presentata tramite una notifica da parte dell’ufficiale giudiziario.

Sospensione dall’esercizio della professione

La sospensione fa riferimento alla cessazione a tempo determinato dell’attività professionale per una durata inferiore ai sei mesi. Anche in questo caso la notifica avviene per mezzo di un ufficiale giudiziario. Questa sanzione inizia ad essere valida solo quando il professionista riceve l’effettiva comunicazione. Poiché si tratta di una sanzione piuttosto forte dal punto di vista giuridico è essenziale che i destinatari e i collaboratori ne siano pienamente conoscenti.

Cancellazione dall’albo professionale

La cancellazione dall’albo comporta la cessazione dall’esercizio della libera professione, proprio come accade con la sospensione. Questo provvedimento dovrà essere notificato all’interessato per mezzo dell’ufficiale giudiziario. Si tratta di una sanzione molto grave poiché non è circoscritta ad un lasso di tempo determinato ma, al contrario, è indeterminato. Il professionista che è stato cancellato può chiedere una nuova iscrizione ma è essenziale che le ragioni che hanno determinato la cancellazione siano cessate e che siano trascorsi almeno due anni dal provvedimento.

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