Cosa cambia con le nuove FAQ ministeriali, Linee guida per la certificazione energetica

Le FAQ rappresentano le Linee guida per la certificazione energetica secondo l’interpretazione dei tecnici del Ministero su alcuni passaggi poco chiari.

Corso Certificazione Energetica
5/5 - (2 votes)

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato lo scorso dicembre una nuova serie di FAQ sui Requisiti minimi e le Linee guida per la certificazione energetica. Si tratta della terza serie di chiarimenti a domande frequenti dedicate al DM 26/6/2015: la prima risale ad ottobre 2015, la seconda ad agosto 2016 e appunto la terza a dicembre 2018. Questi chiarimenti non si applicano alle leggi regionali che hanno sostituito il DM 26/6/2015 finché non verranno richiamate dal legislatore regionale.

Il documento pubblicato non modifica il testo di legge attualmente in vigore: non si tratta di un nuovo dispositivo che cambia il quadro legislativo. Le FAQ sui Requisiti minimi rappresentano invece la trascrizione ufficiale dell’interpretazione dei tecnici del Ministero su alcuni passaggi poco chiari. A tutti gli effetti consistono quindi in un commento autorevole al DM 26/6/2015 di cui è bene tenere conto per allinearsi alla volontà ministeriale.

Di seguito riportiamo alcuni passaggi salienti delle nuove FAQ sui Requisiti minimi .

L’assenza della condensa interstiziale (FAQ 3.11). Il DM 26/6/2015 prevede tra le varie verifiche l’obbligo di dimostrare l’assenza di condensazione interstiziale per tutte le strutture opache (delimitanti il volume climatizzato) interessate da un intervento. L’interpretazione fornita dalla FAQ 3.11 su questo passaggio sostiene che la condensazione interstiziale può considerarsi assente non solo quando è nulla (0 g), ma anche quando sono soddisfatte le condizioni poste dalla norma UNI EN ISO 13788, ovvero il rispetto della quantità massima ammissibile e nessun residuo alla fine di un ciclo annuale.

Nota: posta in questi termini di fatto la verifica torna a come era stata definita prima dell’applicazione del DM 26/6/2015. È bene sottolineare però che la FAQ sui Requisiti minimi non interviene sull’interpretazione dell’assenza di rischio di muffa, che quindi può continuare ad essere interpretata come “nessun rischio di muffa”.

Il calcolo del volume degli ampliamenti (FAQ 3.13). Tra gli ambiti di applicazione citati dai requisiti minimi c’è il caso dell’ampliamento di edifici esistenti (con nuovo impianto o estensione dell’impianto). Questo ambito è descritto come intervento su un edificio esistente per il quale si prevede un ampliamento di volume lordo climatizzato maggiore del 15% di quello esistente oppure maggiore di 500m3. Secondo la FAQ 3.13 il conteggio di tale percentuale deve essere effettuato in riferimento alla tipologia di impianto presente: con impianto centralizzato il riferimento è il volume di tutto l’edificio, con impianto autonomo il riferimento è il volume della singola unità.

Nota: non si applica quindi lo stesso criterio indicato nella FAQ 2.13 per valutare l’incidenza % della superficie disperdente nei casi di “ristrutturazione importante” e “riqualificazione energetica” (il suggerimento era di considerare sempre l’intero edificio “costituito dall’unione di tutte le unità immobiliari che lo compongono”).

Il calcolo di H’T (FAQ 3.1). Secondo la nuova FAQ per la verifica di H’T è necessario considerare nel calcolo gli elementi (opachi e trasparenti) di proprietà del medesimo soggetto giuridico. Quindi nel caso questi elementi appartengano a un soggetto giuridico diverso, la verifica va eseguita solo sulla superficie di intervento.

Nota: si tratta della terza FAQ di chiarimento sull’H’T (assieme alla FAQ 2.15 e FAQ 1.6). Questa nuova interpretazione fornisce un metodo per affrontare la verifica nel caso di interventi su una facciata di un edificio condominiale in cui le parti opache appartengono al condominio, mentre le finestre ai proprietari dei singoli appartamenti.

La verifica della trasmittanza (FAQ 3.16). Alla domanda se il calcolo della trasmittanza va effettuato: 1) per ogni singola struttura di ogni locale, 2) per tutte le strutture della stessa tipologia con il medesimo orientamento, oppure 3) per tutte le strutture della stessa tipologia indipendentemente dall’orientamento; la FAQ indica la terza opzione come quella corretta.

Nota: le tipologie citate nella FAQ sono le “strutture opache verticali”, “orizzontali o inclinate di copertura” e “orizzontali di pavimento”. Per quanto riguarda i ponti termici, il chiarimento indica di attribuirne metà a ciascuna struttura incidente sul nodo

Il nuovo corso online proposto da Unione Professionisti è frutto di una consistente revisione dei contenuti volta alla pubblicazione di un corso aggiornato al 2019 per quanto riguarda normative e tecnologie disponibili in materia.

Il corso online “Certificazione Energetica Degli Edifici” mira a preparare la figura professionale specializzata di Certificatore Energetico, consentendo di accedere al percorso di qualifica secondo quanto stabilito dal DPR 75/2013

Webinar Case Green
Avatar photo

Giornalista, Fotoreporter, Copywriter, Blogger, Web Writer, Addetto Stampa per giornali, riviste, enti pubblici e blog aziendali. Provo a descrivere il loro mondo e le loro storie, le loro passioni e le loro idee. "Tutto quello che ho per difendermi è l’alfabeto; è quanto mi hanno dato al posto di un fucile" P.R.

0 Commenti

Non ci sono commenti!

Non ci sono ancora commenti, ma puoi essere il primo a commentare questo articolo.

Lascia un commento