Dispositivi di protezione individuali: caratteristiche e requisiti fondamentali dei DPI

Per dispositivi di protezione individuale, comunemente definiti con l'utilizzo dell'acronimo DPI, ci si riferisce a tutte quelle attrezzature o strumentazioni destinate a essere indossate dal lavoratore al fine di proteggerlo dai rischi che le mansioni svolte dalla sua attività comportano

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Per dispositivi di protezione individuale, comunemente definiti con l’utilizzo dell’acronimo DPI, ci si riferisce a tutte quelle attrezzature o strumentazioni destinate a essere indossate dal lavoratore al fine di proteggerlo dai rischi che le mansioni svolte dalla sua attività comportano, concetto del resto molto bene espresso dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro, il D. Lgs. 81/08, che all’art. 74 comma 1, riporta: qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

Secondo il Decreto Legislativo 81/2008 quando, obbligatoriamente, devono essere usati i dispositivi di protezione individuale?

É lo stesso decreto legislativo 81 a definire l’ambito di applicazione dei dispositivi di protezione individuale. L’articlo 75 del D.Lgs sancisce come i DPI presentino un “carattere residuale”.

Cosa significa che i dispositivi di protezione individuale presentano un “carattere residuale”?

Carattere residuale dei DPI: in sostanza l’articolo 75 prescrive che i dispositivi di protezione individuale debbano essere utilizzati solo se nel luogo di lavoro non sia possibile adottare misure per la salute e sicurezza sul luogo di lavoro più robuste ed efficaci nell’abbassare il grado del rischio assegnato alla mansione stessa.

Da questa previsione si intuisce inoltre, facilmente, come l’adozione dei DPI debba sempre essere subordinata alla preventiva valutazione dei rischi e quindi, all’accertata impossibilità di adottare misure congrue.

Una volta valutati i rischi e accertata l’impossibilità di adottare misure di sicurezza adatte, il D.Lgs pone in capo al datore di lavoro l’obbligo di scegliere i DPI più opportuni e adatti alla tutela e salute dei suoi collaboratori.

Caratteristiche strutturali e requisiti minimi di legge che un dispositivo di protezione individuale deve necessariamente avere per poter essere utilizzato sul posto di lavoro.

Un DPI per poter essere utilizzato deve presentare alcune precise caratteristiche, tra le quali: il comfort, l’ergonomia, l’innocuità e la solidità. Devono essere sottoposti a stress test preventivi e devono perciò rientrare negli standard previsti dalla normativa europea in fatto di collaudo delle strumentazioni da lavoro.

Per quanto riguarda invece l’etichettatura dei dispositivi di protezione individuale, caratteristiche fondamentali dei DPI, la normativa prevede che sulle etichette devono essere sempre presenti le seguenti informazioni di prodotto:

  • nome del produttore

  • codice prodotto

  • certificazione (marchio CE)

  • classe di protezione

  • norma EN di riferimento

Ma non solo. Tutti i DPI devono essere accompagnati dalla nota informativa d’uso, la quale è a sua volta normata per i contenuti dalla direttiva 89/686/CEE recepita in Italia nel 1992 con il D. Lgs. 475 e successive modifiche del D. Lgs. 10/97, nelle nota, fra le altre cose, devono essere presenti le istruzioni per il deposito dello strumento, quelle relative al modo d’uso, alla pulizia e manutenzione dello stesso, nonché la data di scadenza.

Come vengono suddivisi i dispositivi di protezione individuale? Quali sono le categorie in cui vengono divisi e classificati i DPI da utilizzare sui luoghi di lavoro?

I dispositivi di protezione individuale sono suddivisi in tre grandi categorie. Possono infatti essere considerati come DPI di prima, seconda o terza categoria

I dispositivi di protezione individuale di prima Categoria. Sono DPI pensati per proteggere i lavoratori che volgano mansioni dal rischio minimo, tant’è che è facoltà del lavoratore stesso definire il livello di protezione necessario dal rischio stesso, un tipico esempio può riguardare la scelta di guanti da lavoro piuttosto che da giardinaggio od occhiali da sole. Le attrezzature di sicurezza assegnate a questa categoria devono essere corredate di una semplice dichiarazione di conformità da parte del produttore e siglate con una marcatura CE.

I dispositivi di protezione individuale di seconda Categoria. In questa categoria troviamo tutti quei dispositivi di protezione individuale che non appartengono né alla prima né alla terza categoria, e per i quali è prevista che il produttore sottoponga a verifica, all’Organismo Notificato, una copia conforme all’originale del DPI prodotto.

I dispositivi di protezione individuale di terza Categoria. Sono strumenti “salvavita” atti a proteggere da rischi mortali. In questa categoria rientrano tutti quei DPI pensati e costruiti per proteggere le vie respiratorie (FFPP 1, 2 o 3) e quelli anticaduta, per tali strumenti il produttore oltre a dover far sì che il dispositivo superi la verifica di cui alla seconda categoria deve anche adottare un sistema di controllo qualità che certifichi e consenta un monitoring del prodotto stesso.

 

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Giornalista, Fotoreporter, Copywriter, Blogger, Web Writer, Addetto Stampa per giornali, riviste, enti pubblici e blog aziendali. Provo a descrivere il loro mondo e le loro storie, le loro passioni e le loro idee. "Tutto quello che ho per difendermi è l’alfabeto; è quanto mi hanno dato al posto di un fucile" P.R.

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