Formazione continua per geometri: agevolazioni economiche per gli over 35

Formazione continua per geometri: un contributo pari al 50% del costo del corso, fino a un massimo di euro 200,00 da parte di CNGeGL e CIPAG.

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E’ stato sottoscritto da CNGeGL e Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza Geometri un protocollo di intesa che riconoscerà agli iscritti un contributo economico per i corsi di formazione continua per geometri esteso a tutti i professionisti di età superiore ai 35 anni.

L’iniziativa nasce dalla volontà di CNGeGL di favorire le esigenze dei geometri che vogliono mantenersi aggiornati e desiderano approfondire le competenze specialistiche, cosi che, in deroga a quanto stabilito con la delibera 70 del 2010, la CIPAG (Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza Geometri) riconoscerà agli interessati che ne faranno richiesta “…un contributo economico pari al 50% del costo del corso, fino a un massimo di 20° euro. L’ammontare totale delle richieste non potrà però superare il limite annuo previsto dall’apposito capitolo di spesa”.

Un intervento economico e normativo che la CIPAG e il CNGeGL hanno deciso di portare avanti, cosi da favorire (grazie appunto agli incentivi economici ndr) la crescita del settore della formazione professionale continua specifica per i geometri italiani.

Professionisti, i geometri, visti da più parti come una delle possibile risorse per una futura ripresa del sistema Italia.

In cosa consiste la formazione continua per geometri? Quando nasce e soprattutto con quale fine è stata istituita?

La formazione continua viene definitivamente istituzionalizzata per mezzo dell’ormai famosa manovra “Salva Italia”. Il decreto legge 201 del dicembre 2011 ha infatti introdotto profondi cambiamenti per quanto riguarda disciplina della formazione professionale per i liberi professionisti italiani. Sebbene i Geometri Italiani, avessero intrapreso il percorso della formazione continua obbligatoria già dal 1 Gennaio 2010, il “salva Italia” ha imposto definitivamente e coercitivamente ai liberi professionisti l’aggiornamento professionale permanente.

Un obbligo come abbiamo detto coercitivo, nel senso che lo stesso ordine nazionale vigila sul reale svolgimento o meno dei percorsi formativi obbligatori. La violazione dell’obbligo di formazione continua infatti determina un illecito disciplinare sanzionabile. Tale dovere era già stato evidenziato dalla Direttiva Europea 2005/36/CE “Riconoscimento delle qualifiche professionali“, recepita dall’Italia con il D.L. n. 206 del 6/11/2007, stabilendo che gli iscritti agli ordini professionali frequentassero corsi di formazione ed aggiornamento per garantire prestazioni professionali di qualità, incentrata sulla conoscenza. La Cassazione successivamente ha confermato l’obbligo della formazione continua per i professionisti, ritenendolo oltre che un obbligo professionale un vero e proprio dovere deontologico.

“La sua omissione totale e parziale” si può leggere nelle circolari emesse più volte dai vari ordini professionali (nazionale e territoriali) “non fa altro che ledere la dignità, il decoro ed il prestigio della professione; pertanto, il professionista non formato è soggetto a sanzioni disciplinari alla pari di chi fornisce prestazioni scadenti e, dunque, non professionali”.

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Giornalista, Fotoreporter, Copywriter, Blogger, Web Writer, Addetto Stampa per giornali, riviste, enti pubblici e blog aziendali. Provo a descrivere il loro mondo e le loro storie, le loro passioni e le loro idee. "Tutto quello che ho per difendermi è l’alfabeto; è quanto mi hanno dato al posto di un fucile" P.R.

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