Nuovo Codice Appalti 2016: il testo delude i professionisti tecnici

La lettura preliminare del testo sul codice appalti 2016 approvato dal Governo, ha suscitato la reazione fortemente critica della Rete delle Professioni Tecniche

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“Il nuovo codice appalti 2016” ha dichiarato Armando Zambrano, Coordinatore della Rete e Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri “ tradisce lo spirito stesso della Legge delega circa la centralità della progettazione. Siamo di fronte” ha continuato nel suo duro j’accuse al Governo il presidente Zambrano “ad un arretramento rispetto alla normativa precedente, in particolare per quanto possiamo riferirci alla Determinazione Anac 4/2015”.

Come già sottolineato nei giorni precedenti, la Rete delle Professioni Tecniche lamenta, innanzitutto, la scomparsa, nel codice appalti 2016, di una parte specifica dedicata ai servizi di ingegneria e architettura. I servizi dei professionisti tecnici, infatti, risultano dispersi nelle varie pieghe del Codice. Inoltre, i progettisti interni alla pubblica amministrazione, a differenza di quanto chiedeva la Rete, potranno continuare ad essere sprovvisti dell’iscrizione ad un Ordine, essendo sufficiente la sola abilitazione.

Un altro punto molto criticato da parte dei professionisti tecnici italiani è la non obbligatorietà del Dm 143, il cosiddetto “decreto parametri”, per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara. Senza contare che la limitazione all’appalto integrato risulta scomparsa dai radar e la cauzione diventa obbligatoria anche per la progettazione. In compenso, la Rete giudica positivamente la riproposizione dei requisiti richiesti alle Società di Ingegneria che le mette sullo stesso livello delle Società tra Professionisti, evitando un’incresciosa sanatoria a favore delle prime che a più riprese si era tentato di far passare.

“Il testo esaminato” ha poi dichiarato Zambrano  “non tiene conto delle osservazioni dei professionisti tecnici e per questo ci auguriamo che, in occasione del prossimo Consiglio dei Ministri, che varerà il testo definitivo, vengano apportate le giuste correzioni. In ogni caso riproporremo le nostre idee in tutte le sedi istituzionali, a cominciare dalle commissioni parlamentari che dovranno esprimere il loro parere sul provvedimento”.

Quali sono le principali novità introdotte da nuovo codice appalti 2016?

Il nuovo Codice degli appalti pubblici è stato approvato il 3 marzo 2016, ed è ora in attesa del parere del Consiglio di Stato, della Conferenza unificata Stato Regioni e delle Commissioni parlamentari competenti. L’approvazione definitiva dovrebbe arrivare entro il prossimo 18 aprile.

Una sola legge, declinata dalle linee guida ANAC e con Cabina di regia

Il nuovo “Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione” contiene criteri di semplificazione, snellimento, riduzione delle norme in materia, rispetto del divieto di gold plating. Il nuovo codice appalti è una disciplina autoapplicativa. Non prevede infatti, come in passato, un regolamento di esecuzione e di attuazione, ma l’emanazione di linee guida di carattere generale, da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su proposta dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e previo parere delle competenti commissioni parlamentari. Le linee guida, quale strumento di soft law, contribuiranno ad assicurare la trasparenza, l’omogeneità e la speditezza delle procedure e fornire criteri unitari.

Qualità del progetto, della stazione appaltante e degli operatori

Il  nuovo sistema è incentrato sulla qualità e consente causa principale del lievitare dei costi delle opere pubbliche. Sono previsti tre livelli di progettazione:

  • il nuovo progetto di fattibilità tecnica ed economica

  • il progetto definitivo

  • il progetto esecutivo, che viene posto a base di gara.

La nuova forma di  progetto di fattibilità  rafforza la qualità tecnica ed economica del progetto. La progettazione deve assicurare il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività, la qualità architettonica e tecnico-funzionale dell’opera, un limitato consumo del suolo, il rispetto dei vincoli idrogeologici sismici e forestali e l’efficientamento energetico. Il nuovo progetto di fattibilità sarà redatto sulla base di indagini geologiche e geognostiche, di verifiche preventive dell’assetto archeologico, fermo restando che deve individuare il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività.  È stata prevista la progressiva introduzione

Quanto alla scelta del contraente, il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che in precedenza rappresentava solo una delle alternative a disposizione delle stazioni appaltanti, diviene il criterio di aggiudicazione preferenziale, nonché obbligatorio per i servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica e per quei servizi in cui è fondamentale l’apporto di manodopera nei settori in cui prevale l’esigenza di qualità o di tutela dei lavoratori.

Misure a sostegno della legalità, rafforzamento del ruolo di ANAC

Numerose le disposizioni a sostegno della legalità, partendo dal rafforzamento e potenziamento del ruolo dell’ANAC nel quadro delle sue funzioni di vigilanza, di promozione e sostegno delle migliori pratiche e di facilitazione allo scambio di informazioni tra stazioni appaltanti. L’ANAC è chiamato ad adottare atti di indirizzo quali linee guida, bandi-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, fornendo costante supporto nell’interpretazione e nell’applicazione del Codice. Viene favorita l’indipendenza delle commissioni giudicatrici, con la scelta dei componenti delle commissioni da un albo detenuto dall’ANAC. È prevista una specifica disciplina per i contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza, per i quali viene potenziata l’attività di controllo della Corte dei conti.

Disciplinate le concessioni, superata la garanzia globale, arriva il documento di gara europeo

Viene prevista una disciplina unitaria per le concessioni di lavori, servizi e forniture, chiarendo che le concessioni  sono contratti di durata, caratterizzati dal rischio operativo in capo al concessionario in caso di mancato ritorno economico dell’investimento effettuato. Si prevede inoltre, che i soggetti privati, titolari di concessioni di lavori o di servizi pubblici, già in essere alla data di entrata in vigore del codice, non affidate con la formula della finanza di progetto o con procedure di gara ad evidenza pubblica, siano obbligati ad affidare una quota pari all’80% dei contratti di importo superiore a 150.000 euro mediante le procedure ad evidenza pubblica. Le concessioni già in essere si adeguano entro 24 mesi dall’entrata in vigore del Codice. Tra le disposizioni volte a favorire la concorrenza, viene introdotto il Documento di gara unico europeo, che consentirà un’immediata apertura della concorrenza europea.

Trasparenza e dematerializzazione con le gare elettroniche , banche dati

È previsto il graduale passaggio a procedure interamente gestite in maniera digitale, con conseguente riduzione degli oneri amministrativi. Nell’ambito delle misure di trasparenza si prevede infatti il ricorso generalizzato ai mezzi elettronici di comunicazione ed informazione, la pubblicità di tutte le fasi prodromiche e successive della gara, che si affianca alla pubblicità degli avvisi e dei bandi di gara. Misure volte alla razionalizzazione delle banche dati, ridotte a due, quella presso l’ANAC per l’esercizio dei poteri di vigilanza e controllo e quella presso il MIT sui requisiti generali di qualificazione degli operatori economici.

Norme per il Partenariato pubblico privato

Viene disciplinato nel Codice per la prima volta l’istituto del “Partenariato pubblico privato” (PPP) come disciplina generale autonoma e a sé stante. Nell’ambito del PPP rientrano gli “interventi di sussidiarietà orizzontale”, ossia la partecipazione della società civile alla cura di aree pubbliche o alla valorizzazione di aree e beni immobili inutilizzati mediante iniziative culturali, interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con finalità di interesse generale. È disciplinato anche il “baratto amministrativo” per la realizzazione di opere di interesse della cittadinanza, con finalità sociali e culturali, a cura di gruppi di cittadini organizzati, senza oneri per l’ente.

Programmazione delle opere e superamento della Legge Obiettivo

Il Codice non prevede deroghe alla sua applicazione, ad eccezione dei settori esclusi esplicitamente dalla direttiva e dei casi di somma urgenza, nei quali si prevede che si possa disporre l’immediata esecuzione dei lavori entro 200.000 euro per rimuovere il pregiudizio alla pubblica incolumità. Con l’eliminazione del ricorso a procedure straordinarie, si prevede il superamento della Legge Obiettivo riconducendo la pianificazione e la programmazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari allo sviluppo del Paese, agli strumenti ordinari quali il Piano generale dei trasporti e della logistica triennale e il Documento pluriennale di pianificazione (DPP), di cui al decreto legislativo n. 228 del 2011.

Rivisitazione del general contractor e albi per direttori lavori e collaudatori

L’istituto del contraente generale subisce una profonda rivisitazione. Per farvi ricorso la stazione appaltante dovrà fornire un’adeguata motivazione, in base a complessità, qualità, sicurezza ed economicità dell’opera. È vietato per il general contractor esercitare il ruolo di direttore dei lavori. È eliminata la possibilità di ricorrere alla procedura ristretta e a base di gara sarà posto il progetto definitivo e non più il preliminare. Cambia anche il sistema di qualificazione che ora viene attribuito all’ANAC.

Riduzione del contenzioso amministrativo

Al fine di garantire l’efficacia e la celerità delle procedure di aggiudicazione e tempi certi nella esecuzione dei contratti viene introdotto un rito speciale in camera di consiglio del Tar. In particolare si prevede che i vizi relativi alla composizione della commissione di gara, all’esclusione dalla gara per carenza dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali sono considerati immediatamente lesivi e sono ricorribili innanzi al TAR entro trenta giorni dalla pubblicazione della composizione della commissione o dell’elenco degli esclusi e degli ammessi. Sono poi previsti rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale quali l’accordo bonario, l’arbitrato, la transazione. Sono poi inseriti altri rimedi quali il collegio tecnico consultivo, e i pareri di precontenzioso dell’ANAC .

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