Catanzaro un anno dopo! Inarsind denuncia gli affidamenti gratuiti dal 2013

A Catanzaro si sta consumando l’ennesima mortificazione del lavoro intellettuale di ingegneri ed architetti: VALORE STIMATO del BANDO 1 EURO ESCLUSA IVA.

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Nel 2013 inizia la battaglia di Inarsind contro gli affidamenti gratuiti di incarichi per importi prossimi allo zero con l’istituzione dell’Osservatorio bandi che ha segnalato, tra i primi, il caso del PuC di Battipaglia, del progetto definitivo dello Stadio di Pisa, e quindi molti altri. In tempi non sospetti, nel Novembre del 2016, nell’immediatezza dell’uscita del bando promosso dall’amministrazione comunale di Catanzaro per la redazione del piano strutturale comunale e relativo R.E.U., Inarsind, aveva prontamente portato l’attenzione sul fatto con questo scritto.

Accade, come ormai si reitera nel tempo, che le Amministrazioni pubbliche, non curanti dei disposti normativi che regolano l’affidamento di servizi di architettura ed ingegneria, emanino bandi remunerati con cifre irrisorie, a volte anche gratuiti.

Questa volta a Catanzaro, con la triste vicenda degli affidamenti gratuiti, si consuma l’ennesima mortificazione del lavoro intellettuale ad opera di ingegneri ed architetti, infatti, al punto II.2.1. si legge : VALORE STIMATO 1 EURO ESCLUSA IVA.

Nella fattispecie in oggetto, il bando appare assolutamente illegittimo allorché, in riferimento alla corresponsione della somma a titolo di onorario o di competenza professionale, rappresenta come detta attività deve essere a titolo precario. Orbene, sul punto la giurisprudenza amministrativa ma soprattutto civilistica appare del tutto consolidata laddove al professionista deve comunque essere riconosciuto la giusta mercede per come previsto dall’articolo 36 della Costituzione 1° Comma. Ovviamente, da tale disposto costituzionale, scaturisce una normativa di riferimento che non può essere contrastante con detto principio. Ma accanto alla normativa conseguenziale di cui si parlava, vi è un ulteriore principio base che è posto a fondamento dei rapporti di carattere economico.

Corre l’obbligo di precisare che l’Ente Pubblico in quanto tale è più di ogni altro obbligato al rispetto della legge e dei principi sottostanti. Sostanzialmente potrebbe essere donatario di un progetto quale opera dell’ingegno; ma in nessun caso può determinare un bando concorsuale prevedente un’attività a titolo precario. E’ chiaro che la prospettiva e diversa: nel primo caso non ha determinato la donazione del lavoro ma trovasi l’Ente in uno stato di mero donatario di un’opera cui può decidere o meno di accettare. Nella seconda fattispecie di contro, si è in presenza di un bando che preventivamente prevede l’attuazione di un’opera dell’ingegno non prefigurando alcun compenso. In tale modo l’Ente Comune opera contra legem per i seguenti motivi:

  • Viola il disposto costituzionale art.36 1°comma; ed è in contrasto con l’art.41 e 117 “Costituzione in quanto pare limitare irragionevolmente la libertà di iniziativa economica… “Sentenza TAR Vicenza)

  • Lede il principio dell’ingiusto arricchimento;

  • Viola la normativa sugli appalti, oltretutto per come novellata di recente, ribadente il principio opposto;

  • Si pone direttamente in contrasto con i principi della libera e leale concorrenza tra i professionisti;

  • Contrasta direttamente con gli statuti nazionali ma soprattutto contro i codici deontologici dei rispettivi ordini professionali, i quali, addirittura, sanzionano i propri iscritti che violano le regole della leale concorrenza.

Ma è ancora più grave che i professionisti vincitori “del bando” a titolo precario, una volta espletata la propria attività, basandosi sui principi sopra indicati ed anche disattendendo le convenzioni sottoscritte poiché contraente debole, potranno richiedere di essere retribuiti dall’Ente committente, ed avranno tutela piena alla retribuzione, per come da consolidatissima giurisprudenza di merito e legittimità.

Da ciò scaturisce un bando che, ancorché ILLEGITTIMO può considerarsi ILLECITO in quanto, per le conseguenze rappresentate, consente, in netto contrasto con i principi consolidati, di raggirare la legge e consentire con un bando, “che probabilmente non è neanche tale”, di affidare a professionisti interessati a lavorare precariamente ma sostanzialmente coperti da sicura e giusta mercede.

Siamo qui un anno dopo, stracciandoci, ora, tutti, le vesti di fronte alla Sentenza n°4614 del Consiglio di Stato, altro che bando ritirato, stiamo assistendo ad una giustizia che decreta l’apertura del Far west dell’appalto in cui le amministrazioni pubbliche, forti della sentenza, potrebbero decidere di applicarla a loro piacimento.

L’arch. Lonetti, dirigente del Comune di Catanzaro all’Urbanistica, rispondendo al presidente del CNAPPC, arch. Capocchin, ha sottolineato il fatto che la reintroduzione dell’obbligo di riferimento decreto parametri sarebbe in contrasto con il “principio fondamentale di concorrenzialità e libertà di mercato”, non lo è forse di più il bandire un incarico professionale gratuito che evidentemente può svolgere solo chi ha già un reddito o un capitale alle spalle – o pensa di guadagnarselo in altri modi – e non chi deve guadagnarsi onestamente da vivere?

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Giornalista, Fotoreporter, Copywriter, Blogger, Web Writer, Addetto Stampa per giornali, riviste, enti pubblici e blog aziendali. Provo a descrivere il loro mondo e le loro storie, le loro passioni e le loro idee. "Tutto quello che ho per difendermi è l’alfabeto; è quanto mi hanno dato al posto di un fucile" P.R.

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