Restauro, risanamento e ristrutturazione: quali differenze?

Di cosa parliamo in questo articolo:
Restauro e risanamento conservativo: una definizione
L’articolo 3 del Testo Unico Edilizia definisce gli “interventi di restauro e di risanamento conservativo” come interventi edilizi che mirano a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità attraverso opere che permettono il cambio di destinazione d’uso, se le opere sono previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi.
Vengono considerati interventi diversi tipi di restauro e di risanamento conservativo:
- il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio
- l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dall’uso
- l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio.
Per interventi di recupero o restauro della facciata esterna si può usufruire del bonus facciate per tutto il 2021.
Ristrutturazione edilizia: una definizione
Lo stesso articolo dà anche la definizione di “interventi di ristrutturazione edilizia” e, nello specifico li definisce come “interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente”.
Sono compresi:
- il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio
- l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti
- interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti anche con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, l’adeguamento alla normativa antisismica e sull’accessibilità, e per l’installazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. Sono possibili incrementi di volumetria se compatibili con le leggi vigenti e per il fine di promuovere interventi di rigenerazione urbana.
Risulta “ristrutturazione edilizia” anche il ripristino di edifici, in parte, crollati o demoliti purché si possa dimostrare la precedente conformazione.
Per gli edifici che si trovano:
- nelle zone omogenee A e per cui vige il decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444
- nei centri storici e nei nuclei storici consolidati
- ambiti di particolare pregio storico e architettonico
gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti sono considerati interventi di ristrutturazione edilizia solo se vengono mantenuti: volumetria, sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente.
Sono disponibili agevolazioni fiscali 2021 per la ristrutturazione edilizia di edificio in centro storico, come interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
I professionisti interessati ad approfondire le proprie conoscenze in materia di progettazione e ristrutturazione edilizia possono seguire i corsi con rilascio di CFP per ingegneri e per altre figure tecniche e professionali.
0 Commenti
Non ci sono commenti!
Non ci sono ancora commenti, ma puoi essere il primo a commentare questo articolo.