Relazione peritale del CTU: cos’è, a cosa serve, come redigerla

Corso CTU
Rate this post

Tra gli incarichi del Consulente Tecnico d’Ufficio il più importante che possiamo individuare è il compito di prestare consulenza al Giudice in base alle competenze che possiede. La figura del CTU, come stabilito dal Codice di Procedura Civile, è un libero professionista che è regolarmente iscritto all’albo del proprio ordine professionale e che è presente anche nell’albo dei Consulenti Tecnici. Al momento del bisogno il giudice può richiedere al tribunale questo elenco e selezionare la figura più idonea al caso su cui dovrà emettere una sentenza.

Se sei interessato a ricoprire questo ruolo puoi approfondire all’interno del nostro blog le procedure su come diventare CTU. Per ottenere l’iscrizione avrai bisogno inoltre di seguire un percorso formativo, come ad esempio il Corso CTU online, che ti fornirà tutte le indicazioni necessarie per poter svolgere questo incarico.

Cos’è la relazione peritale

Come stabilito dall’articolo 227 del Codice di Procedura Penale, la relazione del CTU è l’elemento su cui si fonda l’attività di perizia. Questo documento si basa sui quesiti a cui il giudice cerca di dare una risposta e per i quali sceglie di rivolgersi a un professionista specializzato, non possedendo direttamente le competenze tecniche. In linea generale il giudice pone questi quesiti in forma orale ma può capitare che venga richiesta la forma scritta, specie in quei casi in cui si ritiene indispensabile per dimostrare meglio la tesi avanzata dal CTU.

Perché è necessaria?

Quando un giudice richiede una consulenza tecnica per la risoluzione di un caso, il tecnico chiamato a prestare consulenza al giudice dovrà fare tutto il possibile per dargli supporto. La relazione è uno strumento che il perito ha a disposizione per rispondere alle domande e risolvere i dubbi del giudice, con dimostrazioni scientifiche, grafiche, grazie a tesi e argomentazioni che possono essere usate in tribunale per la delibera. Al suo interno ci saranno le dimostrazioni peritali e le conclusioni del perito utili al giudice durante la sentenza.

Come redigere la relazione del CTU

Non esiste uno standard definito dalla normativa con indicazioni specifiche da seguire per redigere la relazione peritale. Esistono però delle sezioni che non possono mancare per rispondere a diverse esigenze e rendere di facile comprensione la relazione.

Tra queste troviamo:

  1. sezione introduttiva: caratterizzata dagli elementi generali del procedimento e dai dati strettamente legati alle attività del CTU;
  2. sezione descrittiva: con gli atti, le indagini e gli elementi distintivi legati all’attività di indagine svolta dal CTU;
  3. sezione valutativa: composta dagli elementi che fondano la tesi del CTU e le argomentazioni che la supportano;
  4. sezione conclusiva: caratterizzata dalle risposte finali ai quesiti del giudice per i quali il CTU è chiamato a rispondere.

La relazione è una parte essenziale per dare modo al giudice di comprendere le analisi condotte dal tecnico, che sia in forma orale o scritta. Durante il corso per CTU disponibile su Unione Professionisti sarà possibile individuare le tecniche migliori per redigere un documento impeccabile!

Webinar Case Green
Avatar photo

Il Blog di Unione Professionisti è una piattaforma di contenuti e servizi dedicata al mondo del lavoro e delle libere professioni. Con i professionisti ci rapportiamo e confrontiamo ogni giorno per fornire un'informazione dettagliata a 360 gradi. Il nostro staff di collaboratori è composto da giornalisti, professionisti, esperti in formazione professionale, grafici, esponenti del mondo imprenditoriale e non solo. Oltre alle classiche news, alle guide tecniche, agli approfondimenti tematici, alle segnalazioni di opportunità lavorative, offriamo anche un utile servizio di documenti in pdf (normative, fac-simile, modulistica … ) liberamente scaricabili e riutilizzabili.

0 Commenti

Non ci sono commenti!

Non ci sono ancora commenti, ma puoi essere il primo a commentare questo articolo.

Lascia un commento