Regolamento edilizio tipo: intesa e definizioni standard pubblicate in Gazzetta Ufficiale

L’obiettivo dell’intesa sul regolamento edilizio tipo è quello di uniformare e semplificare i tanti, troppi, regolamenti edilizi comunali

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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 Novembre 2016, è stata pubblicata l’Intesa del 20 Ottobre 2016 recante “Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l’adozione del regolamento edilizio tipo di cui all’articolo 4, comma 1- sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”. L’accordo, ratificato in Conferenza Unificata, tra Governo, Regioni, Province autonome ed Enti Locali ha adottato il Regolamento edilizio tipo.

Viene sottolineato come fino ad oggi siano state le Regioni ad avere la potestà normativa, e gli Enti locali la facoltà di regolamentare con le disposizioni di attuazione in materia urbanistica e di edilizia. Vi sono poi Regioni che hanno legiferato sull’argomento come l’Emilia Romagna, la Liguria, la Lombardia, la Sicilia, il Piemonte, l’Umbria la Toscana ed altre che hanno lasciato libertà di legiferare ai Comuni.

L’obiettivo dell’intesa, appena pubblicata, è stata quindi quella di uniformare e semplificare i regolamenti edilizi comunali senza però perdere le specificità di ogni singola Regione.

L’Accordo sul regolamento edilizio tipo raggiunto è composto di di 3 articoli e due allegati così definiti:

  • articolo 1 – Adozione del regolamento edilizio tipo

  • articolo 2 – Modalità e termini di attuazione

  • articolo 3 – Monitoraggio, aggiornamenti e ulteriori semplificazioni

  • allegato A –Definizioni standardizzate precedentemente approvate

  • allegato B – Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull’attività edilizia.

E’ previsto inoltre l’impegno da parte di Governo, Regioni e Comuni:

  • a realizzare attività di monitoraggio sull’attuazione del regolamento edilizio tipo con cadenza almeno annuale;

  • sulla base degli esiti dell’attività di monitoraggio, all’aggiornamento, previo accordo in Conferenza Unificata, dello Schema di regolamento edilizio tipo e delle definizioni uniformi;

  • all’aggiornamento della raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia;

  • a proseguire in modo condiviso attività di semplificazione delle norme statali e delle procedure in materia edilizia, alla luce degli obiettivi stabiliti nell’Agenda per la semplificazione, al fine di assicurare, anche attraverso accordi o linee guida, uniformità all’interpretazione e all’attuazione delle norme vigenti in materia edilizia.

Secondo l’articolo 3 dell’Intesa sul regolamento edilizio tipo del 20 ottobre 2016 è inoltre previsto che il Governo, le regioni ordinarie e i comuni si impegnino a realizzare attività di monitoraggio sull’attuazione del regolamento edilizio tipo con cadenza almeno annuale.

Per la realizzazione di tali attività è stato istituito un apposito gruppo di lavoro composto dal Governo, le regioni e l’ANCI. Sulla base degli esiti dell’attività di monitoraggio, si procederà, ove necessario all’aggiornamento dello schema di regolamento edilizio tipo e delle definizioni uniformi.

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