Piano Sostitutivo di Sicurezza: cos’è e quando serve
Di cosa parliamo in questo articolo:
Cos’è il Piano Sostitutivo di Sicurezza PSS?
Il Piano Sostitutivo di Sicurezza – o PSS – si usa nell’ambito degli appalti pubblici e privati ed è il piano che viene redatto quando i lavori vengono eseguiti dall’appaltatore, ovvero quando non c’è subappalto. In tal caso non c’è l’obbligo di redigere un PSC, Piano di sicurezza e coordinamento.
Nei contenuti il Piano Sostitutivo di Sicurezza è del tutto simile al PSC, fatta eccezione per quanto riguarda la stima dei costi della sicurezza. La legge a cui fare riferimento è il testo unico della Sicurezza – D.Lgs. 81/2008 – e, in particolare, il punto 3.1 dell’allegato XV.
Ciò nonostante è bene distinguere il PSS da PSC e POS.
Le disposizioni normative
Le disposizioni relative al PSS non sono state però trasferite nel nuovo codice dei contratti pubblici, di cui al D. Lgs. n. 50/2016, dunque essendo stato abrogato il D. Lgs. n. 163/2006, si deve intendere che sia stato abrogato anche tale obbligo, cioè quello della redazione del piano sostitutivo di sicurezza, come definito esplicitamente al punto 1.1.1. lettera i) dell’All. XV allo stesso D.Lgs 81/2008; fermo restando comunque l’obbligo da parte dell’unica impresa operante in cantiere di redigere il piano operativo di sicurezza.
Non essendo più richiesto il piano sostitutivo di sicurezza, non sono più da ritenere applicabili sia le disposizioni di cui al punto 3.1.1 dell’Allegato XV del D. Lgs. n. 81/2008.
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