Avvalimento e subappalto: significato e differenze

Nella nota, si specifica che la limitazione al subappalto (che non equivale a divieto), nasce dal voler fronteggiare le infiltrazioni della criminalità organizzata che, nel nostro Paese, è fenomeno assai diffuso nell’ambito dei contratti di subappalto.

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Subappalto: definizione e caratteristiche

Si parla di subappalto in edilizia quando è presente un contratto frutto di un precedente contratto di appalto, attraverso il quale si affida a una terza figura l’esecuzione di un’opera o di un servizio, in origine affidata dal committente all’appaltatore, che a sua volta stipula il contratto di subappalto. Poiché si tratta di un contratto accessorio ha origine a partire da un contratto principale e può essere considerato valido se il committente ha espresso il consenso per la delega dell’esecuzione dell’opera o del servizio.

Nel Codice Civile troviamo riferimenti solo sull’appalto, che viene espresso come un contratto nel quale:

una delle due parti, l’appaltatore, assume con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio rispetto a un corrispettivo in denaro (art. 1655 c.c.).

Nella disposizione successiva si precisa che l’appaltatore non può dare in subappalto l’esecuzione dell’opera o del servizio senza l’autorizzazione del committente (art. 1656 c.c.).

È evidente dunque che il requisito principale per la sua validità è che il committente venga messo al corrente dei fatti da parte dell’appaltatore.

Avvalimento: definizione e caratteristiche

Abbiamo parlato di subappalto, vediamo ora cosa si intende e quali sono le caratteristiche dell’avvalimento. Per avvalimento si intende la facoltà che un’azienda (chiamata ausiliata) di soddisfare la richiesta di rispondere ai requisiti economici, tecnici, finanziari e organizzativi, avvalendosi dei requisiti che provengono da un’altra azienda (chiamata ausiliaria). Quest’ultima si impegna a metterli a disposizione del richiedente per tutto il tempo necessario. È possibile ricorrere all’avvalimento durante una gara ma anche in occasione della certificazione SOA, obbligatoria per gli appalti pubblici.

Quando si verifica l’avvalimento in sede di gara, l’azienda ausiliata può usufruire dei requisiti resi disponibili dall’azienda ausiliaria, per l’intera durata dell’appalto secondo certi limiti.

Qual è la differenza tra le due tipologie di sostegno che un’azienda può richiedere a una terza figura?

Avvalimento e subappalto: tutte le differenze operative

In presenza di gare d’appalto, soprattutto se vengono predisposte dalle Pubbliche Amministrazioni, vengono espressi una serie di requisiti che l’azienda che deve necessariamente possedere l’azienda che desidera vincere l’appalto. Molte volte però i requisiti richiesti sono tanti e sono difficili da riscontrare in un’unica azienda. In questi casi vengono in aiuto questi due strumenti: il subappalto e l’avvalimento. Così facendo è possibile ottenere l’affidamento di un contratto pubblico, grazie ai requisiti mancanti messi a disposizione da parte di un’altra azienda (avvalimento) oppure può richiedere gli strumenti, sempre a un’azienda terza, necessari per eseguire le prestazioni.

Per prima cosa, il subappalto è un contratto derivato che assume molta importanza in fase di esecuzione del rapporto. Il subappalto è caratterizzato dalla tipologia di rischio imprenditoriale ed economico che riguarda l’esecuzione delle prestazioni previste e che è assunto dal subappaltatore e dalla sua impresa. Al contrario invece, il subappaltante continua ad essere responsabile nei confronti del committente.

Nel caso invece di un contratto di avvalimento nelle gare di appalto, viene fatta una distinzione tra i requisiti generali e le risorse. Sono solo le risorse che giustificano l’esigenza nello specifico di una messa a disposizione in quanto solo le risorse possono rientrare nella nozione di beni in senso tecnico-giuridico.

Questi strumenti sono molto diversi tra loro, soprattutto per quanto riguarda il momento in cui si possono usare:

  • il subappalto subentra nella fase esecutiva, quando l’impresa ha vinto una gara ma decide di far svolgere a un’altra impresa una parte delle prestazioni dell’appalto;
  • l’avvalimento si colloca prima, nella fase di gara, e si rende necessario quando per partecipare e vincere la gara l’azienda non possiede tutti i requisiti richiesti.

Un’altra differenza risiede nella responsabilità. Nel subappalto, il subappaltatore è un soggetto terzo sia nei confronti dell’affidatario del contratto che nei confronti dell’amministrazione appaltante. Nell’avvalimento invece, l’impresa che presta i requisiti (l’ausiliaria) è responsabile insieme all’impresa che ha ricevuto il requisito.

Questa differenza si assottiglia nel caso del subappalto necessario, ovvero nel caso in cui l’azienda non è in possesso di un requisito, ad esempio la certificazione per eseguire un servizio, ed è costretta ad affidare il lavoro a un’azienda in subappalto.

Per maggiori indicazioni è possibile consultare il Codice dei Contratti e analizzare nello specifico le diverse caratteristiche di applicazione e i limiti che caratterizzano entrambe le procedure.

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