Pannelli fotovoltaici: al via l’obbligo di marchio UE

In vigore dal 9 ottobre i nuovi obblighi di marcatura per apparecchi elettrici, elettronici e pannelli fotovoltaici:

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In vigore dal 9 ottobre il nuovo obbligo di etichettatura delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, compresi i pannelli fotovoltaici.

I pannelli fotovoltaici dovranno ora  recare un marchio che individua “in maniera inequivocabile il produttore delle AEE” , attestando che sono state immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 tramite un simbolo ad hoc che ne semplifichi la raccolta differenziata. Il tutto, a pena di sanzioni da 200 a 1.000 euro. La norma è prevista dall’articolo 28 del Dlgs 49/2014, in attuazione della Direttiva Europea 2012/19/UE sui RAEE.

Il marchio da apporre sui pannelli fotovoltaici  obbligatorio deve essere conforme alle direttive europee e deve contenere almeno una delle seguenti indicazioni:

-nome o (se registrato) logo del produttore

-numero di registrazione al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE (regolamentato dall’articolo 29 dello stesso Dlgs 49/2014)

-il marchio – “visibile, leggibile e indelebile” – può utilizzare sistemi di identificazione a radio frequenza (RFID), previa comunicazione e approvazione del Comitato di vigilanza e controllo.

Il produttore deve inoltre apporre sui pannelli fotovoltaici anche il simbolo che indica la raccolta separata delle AEE, assicurando che non venga smaltito come rifiuto urbano misto: si tratta di un contenitore di spazzatura su ruote, barrato come indicato nella figura sottostante e accompagnato da una barra piena orizzontale, che identifica le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005.

Sia il marchio sia il simbolo devono sempre  essere apposti sulla superficie dell’apparecchio o su una superficie visibile dopo la rimozione di un coperchio o di un componente. Se le caratteristiche o le dimensioni del prodotto non rendono possibile l’apposizione di marchio e simbolo come indicato, questi possono essere posti sull’imballaggio e sulle istruzioni.

Per avere un quadro più completo riguardo le apparecchiature interessate dal decreto legislativo 49/2014 è sufficiente esaminare l’allegato 3 della stessa normativa dove è presente un elenco completo di tutti gli apparecchi ed elettrodomestici soggetti ai nuovi obblighi, classificati in 10 macro-categorie.

Una modifica alla normativa che regola la produzione di pannelli fotovoltaici che costringerà anche i corsi per la progettazione di impianti fotovoltaici ad adeguare i propri programmi di lezione.

Molto in sintesi: pannelli fotovoltaici, grandi e piccoli elettrodomestici, apparecchiature IT e TLC, di illuminazione, per il tempo libero e lo sport, strumenti elettrici ed elettronici (tranne quelli industriali fissi di grandi dimensioni) o di monitoraggio e controllo giocattoli, dispositivi medici (ad eccezione di quelli impiantati e infettati), distributori automatici.

 

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Giornalista, Fotoreporter, Copywriter, Blogger, Web Writer, Addetto Stampa per giornali, riviste, enti pubblici e blog aziendali. Provo a descrivere il loro mondo e le loro storie, le loro passioni e le loro idee. "Tutto quello che ho per difendermi è l’alfabeto; è quanto mi hanno dato al posto di un fucile" P.R.

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