Competenze sui lavori su edifici vincolati: cosa c’è da sapere?

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Un edificio vincolato è un bene immobile, di proprietà privata, per il quali è stata notificata e motivata una dichiarazione di interesse culturale da parte della Soprintendenza di competenza. Il 28 ottobre 2016 con la circolare n. 818, il Consiglio nazionale degli ingegneri ha voluto mettere il punto sulla questione dibattuta in merito alle competenze professionali per gli interventi su beni di rilevante carattere storico e artistico (edifici vincolati).

Le richieste degli ingegneri

La forte disparità tra architetti e ingegneri davanti alla gestione di edifici vincolati ha spinto questi ultimi a richiedere che la competenza professionale degli architetti in materia non escludesse del tutto le competenze degli ingegneri.

Le diatribe professionali tra architetti e ingegneri sono note da sempre ma in questo caso è evidente la forte rivalità tra le due figure professionali. Con una nota al capo di gabinetto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Consiglio nazionale degli ingegneri ha richiesto ufficialmente un intervento che possa una volta per tutte fare chiarezza sull’argomento degli edifici vincolati.

Il Cni afferma che “restando immutato l’attuale assetto normativo, la strada che con maggiore efficacia può consentire di vedere riconosciuti gli spazi di legittimazione degli Ingegneri civili nel particolare settore degli interventi sugli edifici vincolati soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (“Codice dei beni culturali e del paesaggio”) sia, allo stato, in attesa di auspicabili modifiche normative, la definizione ufficiale del complesso delle opere rientranti nel concetto di ‘parte tecnica’”.

I fondamenti normativi su cui si basava la richiesta facevano riferimento a una serie di sentenze del giudice amministrativo di primo grado (Tar del Lazio 30 marzo 2015 n. 4713, Tar Sicilia 29 ottobre 2015 n. 2519, Tar Emilia-Romagna 13 gennaio 2016 n. 36) che sembrano affermare come la “non totalità degli interventi concernenti gli immobili di interesse storico e artistico debba essere affidata alla specifica professionalità dell’architetto”.

La richiesta quindi era piuttosto semplice e si incentrava sull’esigenza di riconoscere uno spazio di intervento alla figura professionale dell’Ingegnere, anche per quanto riguarda gli edifici vincolati.

Quando è necessaria la figura dell’ingegnere?

Quando si parla di opere di manutenzione straordinaria su edifici vincolati, delle figure a cui affidare la direzioni lavori e, più in generale, delle competenze professionali sugli edifici vincolati, la figura dell’ingegnere è determinante. Come espresso anche dai giudici, il ruolo dell’ingegnere è riconosciuta allorché si tratti o di lavori che sono in prevalenza rivolti all’adeguamento impiantistico dell’edificio, oppure di lavorazioni che non incidono e non riguardano i profili estetici e di rilievo culturale dell’edificio. Questo significa che tutte le volte che gli interventi non riguardano i profili estetici e di rilievo culturale dell’edificio è possibile ravvisare una competenza professionale specifica per gli ingegneri italiani.

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