Le differenze tra ristrutturazione importante di primo livello e secondo livello

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Un elaborato esame del Ministero dell’Ambiente, diverse interrogazioni parlamentari e la supervisione tecnica di ENEA e CTI, hanno condotto alla tanto attesa bozza del Nuovo Decreto Requisiti Minimi 2024. Un lungo lavoro quello di revisione del D.M. 26 giugno 2015 del Mise, conosciuto appunto come Decreto Requisiti Minimi, che ha portato ad aggiornare i requisiti tecnici da rispettare in caso di nuova costruzione o ristrutturazione di edifici esistenti.

Il Decreto Ministeriale del 26 Giugno 2015, infatti, tratta la questione riqualificazione energetica degli edifici, identificando diverse tipologie di interventi sugli immobili, tra cui la ristrutturazione importante. Vediamo insieme di cosa si tratta e qual è la differenza tra ristrutturazione importante di primo livello e secondo livello, soprattutto in vista dei nuovi bonus per ristrutturare.

Ristrutturazione importante: cosa s’intende?

In riferimento al D.Lgs. 192/2005, possiamo definire “Ristrutturazione importante” quell’intervento che riguarda tutti i componenti dell’involucro edilizio, che circoscrivono dunque un volume isolato termicamente dall’ambiente esterno o dai locali non climatizzati, in una percentuale superiore al 25% della superficie lorda totale dell’immobile.

La differenza tra riqualificazione energetica e ristrutturazione importante sta proprio in questa percentuale: se la superficie coinvolta dell’intervento è inferiore alla soglia appena vista non parliamo più di ristrutturazione, bensì di riqualificazione energetica.

Per determinare questa soglia di incidenza, devono essere presi in considerazione esclusivamente gli elementi edilizi opachi e trasparenti che separano il volume a temperatura controllata dall’ambiente esterno e da ambienti non climatizzati. Questi elementi includono:

  • pareti verticali;
  • solai contro terra e su spazi aperti;
  • tetti e coperture (solo se delimitano volumi climatizzati).

I lavori di ristrutturazione importante vengono ulteriormente classificati in due tipi:

  1. ristrutturazioni importanti di primo livello;
  2. ristrutturazioni importanti di secondo livello.

Vediamoli insieme più nel dettaglio.

Interventi di ristrutturazione importante di primo livello

Le ristrutturazioni importanti di primo livello sono tutti quegli interventi che riguardano oltre il 50% della superficie disperdente esterna e anche un ipotetico rinnovamento dell’impianto termico dell’edificio, sia invernale che estivo.

Interventi di ristrutturazione importante di secondo livello

Quando si parla, invece, di ristrutturazioni importanti di secondo livello ci riferiamo a tutti gli interventi che coinvolgono più 25% della superficie disperdente esterna, oltre all’eventuale rifacimento del sistema di climatizzazione invernale e/o estiva.

Le verifiche di legge per le ristrutturazioni importanti

Il Decreto Requisiti Minimi individua anche tutte le verifiche energetiche che devono essere realizzate per ogni tipologia di intervento. Per questa ragione è fondamentale riconoscere di quale ristrutturazione si tratta, in modo che si possano determinare gli obblighi di legge da adempiere in ciascun caso specifico.

Tutti i servizi coinvolti (ovvero gli impianti) che rientrano tra le ristrutturazioni di primo livello devono rispettare i requisiti indicati dai capitoli 2 e 3 dell’Allegato 1 del DM Requisiti Minimi.

Mentre, per quanto riguarda le ristrutturazioni di secondo livello, deve esserci la conformità di tutti i requisiti specifici indicati ai capitoli 2, 4 e 5 dello stesso Allegato. In particolare:

Per gli interventi sugli edifici esistenti compresi nel campo di applicazione di cui al paragrafo 4.1, per la porzione di involucro dell’edificio interessata ai lavori di riqualificazione energetica, il progettista verifica:
a) il rispetto dei requisiti e delle prescrizioni di cui al successivo Capitolo 5, fatte salve le
specifiche eccezioni puntualmente indicate;
b) che il coefficiente globale di scambio termico per trasmissione per unità di superficie
disperdente H’T, determinato per l’intera porzione dell’involucro oggetto dell’intervento
(parete verticale, copertura, solaio, serramenti, ecc.), comprensiva di tutti i componenti, su cui
si è intervenuti, risulti inferiore al pertinente valore limite riportato alla quarta riga, della
Tabella 10, dell’Appendice A, per tutte le categorie di edifici.

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