Detrazioni fiscali per il risparmio energetico: nuova FAQ Enea sulle detrazioni
L’Enea ha recentemente aggiornato le Faq sull'Ecobonus e sulle detrazioni fiscali per il risparmio energetico degli edifici esistenti

Il bonus del 55% sugli impianti termici è riconosciuto solamente per la parte eccedente quella obbligatoria per cui le fonti rinnovabili termiche devono coprire almeno il 20% dei consumi energetici stimati per acs, riscaldamento e raffrescamento. L’Enea ha recentemente aggiornato le Faq sull’Ecobonus e sulle detrazioni fiscali per il risparmio energetico degli edifici esistenti. Fra gli aggiornamenti più rilevanti vi è un quesito inerente l’installazione di impianti termici e la relativa possibilità o meno di beneficiare delle detrazioni fiscali. Vediamo le faq più importanti.
Devo intraprendere una ristrutturazione radicale di un immobile, installando tra l’altro un nuovo impianto termico a pompa di calore e dei pannelli solari termici. L’ingegnere che mi segue il lavoro mi ha detto però che difficilmente potrò beneficiare del 55- 65% per tutti gli interventi. Come stanno veramente le cose?
L’allegato 3 del D.Lgs. 28/2011 al punto 1 recita: “Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e delle seguenti percentuali della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento:
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il 20 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
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il 35 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
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il 50 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2017 (termine prorogato al 1° gennaio 2018 dalla legge di bilancio 2017.”
Per “ristrutturazioni rilevanti” si intendono gli edifici demoliti e ricostruiti e quelli con superficie utile di almeno 1000 mq ristrutturati integralmente. Subentra poi il c. 4 dell’art. 11 dello stesso decreto che aggiunge: “Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui all’allegato 3 del presente decreto accedono agli incentivi statali previsti per la promozione delle fonti rinnovabili, limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi. Per i medesimi impianti resta ferma la possibilità di accesso a fondi di garanzia e di rotazione.
In parole povere, dal 1° giugno 2012 si ritiene che nel caso di edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, il bonus del 55% sugli impianti di produzione di energia termica debba essere riconosciuto solamente per la parte eccedente quella obbligatoria per cui le fonti rinnovabili termiche devono coprire almeno il 20% dei consumi energetici stimati per acs, riscaldamento e raffrescamento.
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