Via libera definitivo al decreto legislativo Scia 2: senza comunicazione altri interventi minori

Il decreto Scia 2 è legge: interventi su spazi esterni, aree ludiche senza fini di lucro, pannelli solari sono considerati attività libera

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Nella riunione di ieri il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva, su proposta della Ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia, il decreto legislativo Scia 2 in materia di individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (Scia), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, al sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

Il decreto legislativo Scia 2, da tempo al centro delle discussioni di cittadini ma sopratutto degli addetti ai lavori, contiene la mappatura completa e la precisa individuazione delle attività oggetto di procedimento di mera comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso e introduce le conseguenti disposizioni normative di coordinamento. Inoltre è prevista la semplificazione dei regimi amministrativi in materia edilizia.

Sono stati acquisiti i pareri parlamentari e si è tenuto conto delle indicazioni del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata.

Il passaggio da scia 1 e scia 2: le ultime modifiche legislative in tema di segnalazione certificata di inizio attività

Decreto legislativo Scia 1: il primo atto di attuazione è stato il d.lgs. n. 126 del 2016 (cosidetto SCIA 1), che detta alcune disposizioni generali applicabili ai procedimenti relativi alle attività non assoggettate ad autorizzazione.

A questo primo atto normativo è poi seguito il decreto Scia 2. Proseguendo l’attuazione della delega, provvede alla precisa individuazione delle attività dei privati assoggettate ai quattro regimi amministrativi definiti nella norma di delega, ossia la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), il silenzio assenso, la comunicazione preventiva ed il titolo espresso.

L’individuazione delle azioni da effettuare verrà effettuata mediante una tabella organizzata per attività, a sua volta distinte in tre sezioni: attività commerciali e assimilabili (sezione I); edilizia (sezione II); ambiente (sezione III).

Secondo il decreto legislativo Scia 2 per ciascuna attività dovranno essere indicati il regime amministrativo, la concentrazione dei regimi amministrativi , nonché sono richiamati i riferimenti normativi che regolano a normativa vigente, o in conseguenza delle modifiche introdotte, le predette attività.

Il decreto legislativo Scia 2 inoltre stabilisce che gli interventi su spazi esterni, le aree ludiche senza fini di lucro e l’installazione dei pannelli solari sono d’ora in poi da intendersi come attività libera (attualmente sono ricompresi nella Cil).

Consulenza gratuita da parte delle pubbliche amministrazioni dello Stato per quanto riguarda la compilazione e la presentazione della Scia 2, segnalazione certificata di inizio attività.

Per quanto riguarda tutti i procedimenti collegati all’attività di impresa, è prevista la consulenza gratuita da parte delle pubbliche amministrazioni per la compilazione e presentazione della Scia e delle comunicazioni e richieste di autorizzazione. È previsto il solo pagamento dei diritti di segreteria previsti dalla legge.

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