Linee guida del CNI: dal responsabile per la Sicurezza RSPP al coordinatore per la sicurezza CSPP

Da responsabile per la Sicurezza a coordinatore per la sicurezza: Cosa sta cambiando per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro

Corso Aggiornamento Coordinatore Della Sicurezza
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Su proposta della Gruppo di Lavoro Sicurezza, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) ha avanzato una richiesta di modifica al D. Lgs. 81/08 riguardante la materia della sicurezza sul lavoro e in particolare la figura del responsabile per la sicurezza RSPP. La Circolare n. 707/XVIII Sessione del 07/04/2016, disponibile sul sito del CNI, riporta una serie di proposte di modifica ed integrazione al D. Lgs. 81/08, in una forma di “inchiesta pubblica” aperta a tutti gli ingegneri di tutti gli Ordini Provinciali.

I temi maggiormente soggetti alle richieste di modifica da parte del CNI sono per l’appunto: il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione RSPP, gli spazi confinati, i cantieri temporanei e mobili e i “lavori elettrici”, ma vediamo nel dettaglio tutte le proposte di riforma avanzate.

Modificare la definizione di “RSPPResponsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, sostituendo il termine “Responsabile” con il termine “Coordinatore” (si parlerebbe dunque di CSPP e non più di RSPP): questo per la ben nota assenza nella Legge di sanzioni contravvenzionali per il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e per chiarire, anche con i termini, che il RSPP non è il “Responsabile della Sicurezza” .

Introduzione all’interno dell’art. 2 della definizione di “Spazio confinato“. Il CNI propone di definire spazio confinato uno “Spazio circoscritto, caratterizzato da accessi e uscite difficoltosi o limitati, da una ventilazione naturale sfavorevole, nel quale, in presenza di agenti pericolosi o in carenza di ossigeno o per difficoltà di evacuazione o di comunicazione con l’esterno, può verificarsi un infortunio grave o mortale“. L’assenza della definizione di spazio confinato è una grave lacuna nell’attuale normativa. La definizione proposta presenta un dubbio in merito alla necessità che siano contemporaneamente presenti gli accessi/uscite difficoltose e la sfavorevole ventilazione naturale e dipende dalla valutazione del rischio di infortunio (che deve essere grave o mortale). Tale definizione potrebbe essere modificata o integrata prendendo spunto dalla definizione rintracciabile nel documento Regulation standard OSHA 1910.146 “Permit-required confined spaces”. I concetti precisati in quest’ultima definizione (che non fa dipendere l’identificazione dello spazio come “confinato” in funzione della valutazione del rischio di infortunio) sono:

  • l’accesso completo del lavoratore allo spazio confinato;

  • che lo spazio confinato non è stato concepito per un essere occupato in permanenza da persone.

Prevedere l’istituzione di un elenco nazionale per i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione RSPP e ASPP presso il Ministero del Lavoro, finalizzato a verificare e garantire che gli stessi siano opportunamente formati e aggiornati, ai sensi della legislazione vigente.

Integrazione dell’art. 66 relativo al divieto di svolgimento di lavori in spazi confinati, specificando l’estensione di tale divieto in assenza della nomina del “rappresentante del committente in possesso di adeguate competenze di cui all’art.3 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 settembre 2011 n.177 e della redazione della procedura di lavoro di cui all’articolo 3 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 settembre 2011 n.177“: questo evidentemente per raccordate il D. Lgs. 81/08 con il D.P.R. 177/11 relativo alla qualificazione delle imprese operanti in spazi confinati o ambienti sospetti di inquinamento.

Integrazione dell’art. 82 relativo al divieto di effettuare lavori sotto tensione, specificando che l’obbligo del datore di lavoro di affidare tali attività a lavoratori riconosciuti idonei è relativo ad impianti di categoria 0 con tensioni superiori a quella di sicurezza: questo in quanto il divieto non si applica appunto agli impianti con tensione di sicurezza. Va pure detto che l’art. 82 dovrebbe essere esteso a tutti i “Lavori elettrici” come definiti nella norma CEI 11-27, includendo cioè anche i lavori elettrici “fuori tensione” e “in prossimità” ed imponendo l’applicazione delle prescrizioni della norma tecnica CEI 11-27 a tutti i casi previsti dalla stessa.

Modifica all’art. 90, imponendo la comunicazione del nominativo del coordinatore in fase di progettazione da parte del Committente/Responsabile dei Lavori al momento della richiesta del titolo abilitativo. Inoltre viene introdotta l’obbligo di effettuare una riunione di coordinamento iniziale, finalizza al trasferimento di informazioni tra progettista e coordinatore, che nei principali paesi dell’UE è sempre obbligatoriamente formalizzata.

Eliminazione del comma 11 dell’art. 90, relativo alla deroga all’obbligo di incaricare il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione per i lavori privati non soggetti a permesso di costruire e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In questi casi, le funzioni del coordinatore per la progettazione vengono svolte dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori. Il campo di applicazione di questa deroga, che snatura la ratio della norma che prevede la presenza del Coordinatore per la Sicurezza sin dalle prime fasi di ideazione dell’opera, è molto ampio (molte opere non sono soggette a Permesso di Costruire).

Integrazione all’art. 92Obblighi del Coordinatore in fase di Esecuzione”, specificando che lo stesso, al termine dei lavori, consegna il fascicolo al committente, che lo conserva quale documento da utilizzare per i futuri interventi sull’opera realizzata e che il committente, in caso di cessione o affitto dell’opera realizzata, trasmette il fascicolo al nuovo proprietario o, in caso di locazione o concessione in uso dell’opera realizzata o di parte di essa, al conduttore dei locali locati, che lo utilizza per i futuri interventi sull’opera.

Sostituzione alla lettera a) comma 1 dell’art. 92 relativo agli “Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori” della parola “verifica” con “organizza”: il CSE quindi non deve “verificare”, ma “organizzare” con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, ma deve organizzare l’applicazione. Va precisato che la Direttiva Cantieri 92/57/CEE utilizza il termine “coordina”.

Eliminazione dell’obbligo a carico del coordinatore in fase di esecuzione, nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in conseguenza alle inosservanze delle imprese esecutrici, segnalate dallo stesso CSE, di comunicare tale inadempienza alla Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti.

Presenza in cantiere di un unico Piano Operativo per la Sicurezza (che includa cioè anche le lavorazioni delle imprese operanti in sub-appalto) e non di un POS per ogni impresa esecutrice: con le modifiche richieste dal CNI, l’art. 96 relativo agli “Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti” prevederebbe alla lettera g) che: “I datori di lavoro delle imprese affidatarie redigono il piano operativo di sicurezza inserendo all’interno del documento, anche in corso d’opera se necessario, gli aggiornamenti relativi alle lavorazioni eseguite dalle imprese subappaltatrici e dai lavoratori autonomi“. Va pure precisato che il POS predisposto da ogni impresa esecutrice non è esplicitamente previsto nella “Direttiva Cantieri” 92 / 57 / CEE.

Specifica esplicita nell’art. 99 di quali variazioni al cantiere richiedono invio di un aggiornamento della “notifica preliminare”, ossia:

  • aumento della durata dei lavori rispetto a quanto indicato nella prima notifica inviata;

  • modifiche in corso d’opera;

  • comunicazione di fine lavori.

Art. 117 “Lavori in prossimità di parti attive”: integrazione prevedendo l’adozione di particolari disposizioni organizzative e procedurali previste nelle stesse norme tecniche ed idonee a proteggere i lavoratori dal rischio elettrico. La modifica si rende necessaria per uniformare il testo di tale articolo con quanto attualmente indicato nella Norma CEI 11-27 IV Edizione, art. 6.4.4. in merito ai criteri di effettuazione dei “Lavori non elettrici con rischio elettrico“.

Limitazione dei contenuti minimi del PSC  alla sola analisi dei “rischi di interferenza” e non dei rischi del cantiere “in generale”.

Sempre per quanto riguarda i contenuti minimi del PSC, prevedere al punto 3.2.1 b) di riportare nel Piano di Sicurezza e Coordinamento le deleghe relative alle specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall’impresa esecutrice, predisposte ai sensi dell’articolo 16. La disponibilità delle deleghe conferisce certezza riguardo alla responsabilizzazione dei diversi soggetti della catena di comando dell’impresa esecutrice preposta alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

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