SCIA o permesso di costruire? Quali documenti bisogna produrre per realizzare un muro di recinzione ?

La realizzazione di muri di recinzione che non superano la soglia e non impattino effettivamente sul territorio non richiede il permesso di costruire.

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SCIA o permesso di costruire? Quali documenti bisogna produrre per realizzare un muro di recinzione ? La domanda è stata a lungo dibattuta. I dubbi e i pareri contrastanti infatti sono stati spesso fonte di diatribe professionali e di lunghe e nervose ore passate all’interno degli uffici tecnici dei comuni. Ma ora sembra che un po’ più di chiarezza sia stata fatta. Il 4 gennaio scorso infatti il consiglio di stato, interpellato sulla materia, ha voluto ricordare che l’orientamento prevalente dello stesso sulla materia del permesso di costruire o meno per la realizzazione di un muro di recinzione, va nel senso che: “ più che all’astratto genus o tipologia di intervento edilizio, occorre far riferimento all’impatto effettivo che le opere a ciò strumentali generano sul territorio: con la conseguenza che si deve qualificare l’intervento edilizio quale nuova costruzione quante volte abbia l’effettiva idoneità di determinare significative trasformazioni urbanistiche e edilizie”.

Sulla base di tale affermazione perciò, la realizzazione di muri di cinta “ di modesti corpo e altezza” deve essere generalmente assoggettabile al solo regime della denuncia di inizio di attività SCIA.

Un affermazione che non viene contraddetta neppure da una precedente sentenza con cui invece il collegio giudicante ha ritenuto necessario il permesso di costruire per la realizzazione di un muro di recinzione con altezza al colmo pari a 1,70 mt.  “ Quella fu una motivazione puntuale” ha affermato il Consiglio di Stato  “ adattata al caso di specie, confermativa dell’approccio sostanzialista che deve essere  attribuito in ogni caso alla consistenza quali-quantitativa del concreto intervento edilizio sul territorio”.

Due differenti atteggiamenti che non fanno altro che confermare l’orientamento giurisprudenziale secondo  cui la realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate rimane assoggettata al regime della s.c.i.a tutte le volte che dette opere non superino in concreto la soglia della trasformazione urbanistico-edilizia. In tutti gli altri casi invece è necessario produrre  il permesso di costruire per procedere alla realizzazione dell’opera.

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