Con l’audit energetico obbligatorio si risparmia due volte
Le grandi imprese e quelle a forte consumo di energia hanno il dovere di effettuare un audit energetico obbligatorio ogni 4 anni.

Il 5 dicembre scorso ha segnato una data importante per imprese dalle grandi dimensioni e per imprese dal fabbisogno energetico elevato.
Sono infatti scaduti i termini per effettuare l’audit energetico obbligatorio che le aziende interessate dalla normativa sono state chiamate ad approntare, nell’ottica della razionalizzazione dei propri consumi.
Di cosa parliamo in questo articolo:
Il report sull’audit energetico obbligatorio effettuato dovrà necessariamente essere consegnato all’ENEA entro il 22 dicembre 2016./paragraph]
Data limiti entro la quale aziende e certificatori energetici dovranno necessariamente ultimare le procedure previste dalla normativa nazionale.
La normativa che disciplina l’obbligo di audit energetico: tra obblighi e agevolazioni fiscali per le aziende interessate
Il recepimento da parte dell’ordinamento italiano, con decreto legislativo numero 104 del 2014, della nuova normativa europea in materia di efficienza energetica (Direttiva 2012/27/UE) impone un audit energetico a due categorie di aziende. Secondo la definizione data dal D.M. 5 aprile 2013, le imprese energivore sono realtà produttive che consumano almeno 2,4 GWh annui di energia, il cui rapporto tra costo effettivo dell’energia e fatturato è di almeno il 3%. Le imprese energivore hanno anche diritto ad agevolazioni, come previsto dalla delibera 437/2013 dell’AEEG: riduzione delle accise, se il rapporto fra costi e fatturato è superiore al 3%, e oneri agevolati se la percentuale supera il 2%. Nella seconda categoria rientrano le grandi aziende che hanno i seguenti requisiti: 250 dipendenti, oppure un fatturato superiore a 50 milioni di euro e il bilancio annuo di almeno 43 milioni di euro. La procedura è volta a ottimizzare i consumi energetici dell’impresa attraverso un’attenta analisi delle caratteristiche del sito, con comparazione fra consumi reali e consumi virtuali stimati, cui seguirà la fase di correzione delle problematiche riscontrate nella struttura sede dell’attività produttiva.
L’obbligo della diagnosi energetica: sanzioni amministrativa da 2.000 a 40.000 per i trasgressori
La diagnosi energetica è un obbligo periodico da effettuare ogni 4 anni, come previsto dall’art. 8 del decreto legislativo, e viene affidata ad auditor energetici interni o esterni all’impresa che devono comunicare il rapporto di diagnosi all’ENEA, ente preposto alla verifica dei controlli. La legge prevede anche severe sanzioni amministrative in caso di mancato o di parziale rispetto della normativa. Il comma 1 art. 16 del decreto descrive le sanzioni da comminare ai trasgressori: da 4.000 euro a 40.000 euro se non viene effettuata alcuna diagnosi, da 2.000 euro a 20.000 euro qualora la diagnosi venga eseguita in modo non conforme alle prescrizioni.
Evitare una sanzione, in questa particolare situazione, corrisponde perciò a un doppio guadagno: l’efficientamento energetico consente non solo di evitare di incorrere nelle sanzioni, ma anche di tagliare in modo intelligente la propria bolletta. Individuando eventuali sprechi e dispersioni, infatti, l’azienda potrà intraprendere un cammino virtuoso per l’immediato futuro che si tradurrà anche in un risparmio. Per ottenere questo risultato è utile servirsi di un valido strumento tecnologico che prenda in considerazione tutte le criticità, rapportandole al modello ideale che ottimizzi il consumo.
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