Aggiornamento IVASS: quando farlo e chi è obbligato?

Gli intermediari assicurativi sono tenuti a seguire una specifica formazione per poter svolgere correttamente la propria mansione. Come ben saprai, esistono diverse sezioni di appartenenza, ciascuna con incarichi e obblighi ben precisi. Quando si parla di aggiornamento professionale IVASS è importante sapere quali sono gli obblighi previsti per ciascuna sezione, a chi è rivolto l’aggiornamento periodico di 30 ore annuali e quando invece è possibile seguire l’aggiornamento di 15 ore.
Di cosa parliamo in questo articolo:
Quando è richiesto l’aggiornamento?
Per i soggetti che devono riprendere l’attività assicurativa è richiesto l’aggiornamento professionale:
- Corso Aggiornamento IVASS 30 ore per coloro iscritti nelle sezioni A, B, C, E ed F;
- Corso Aggiornamento IVASS 15 ore per gli Intermediari a titolo accessorio della sezione E e per i relativi addetti all’attività di distribuzione operanti all’interno dei locali.
Per gli intermediari che intendono reiscriversi al RUI è richiesto l’aggiornamento IVASS.
Intermediari assicurativi con obbligo di aggiornamento IVASS
L’articolo 86 del Regolamento IVASS 40/2018 propone un elenco di figure che sono chiamate a eseguire l’aggiornamento periodico professionale e per le quali il mancato aggiornamento IVASS può comportare sanzioni gravi. Nello specifico, sono tenuti a rispettare l’obbligo:
- i produttori diretti delle imprese di assicurazione, ai fini dell’iscrizione nella sezione C del Registro;
- chi si occupa dell’attività di distribuzione al di fuori dei locali dell’intermediario per il quale operano, ai fini dell’iscrizione nella sezione E del Registro;
- gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, ai fini dell’iscrizione nelle sezioni E o F del Registro;
- gli addetti all’attività di distribuzione all’interno dei locali in cui l’intermediario opera, e gli addetti dei call center dell’intermediario, prima di intraprendere l’attività;
- i dipendenti delle imprese direttamente coinvolti nell’attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa e gli addetti dei call center delle imprese, prima di intraprendere l’attività.
Per quali figure non è obbligatorio?
Seguendo quanto espresso dalla normativa, l’articolo 89 del Regolamento 40/2018 ci fornisce anche uno specchietto delle figure che non sono tenute all’aggiornamento professionale ivass. Tra queste troviamo:
- gli Intermediari delle sezioni A,B, F, non operanti a titolo individuale in modo temporaneo ovvero tramite società iscritte nelle medesime sezioni, che hanno dato comunicazione dell’inizio del periodo di inoperatività. Ne fanno parte anche gli addetti dei call center e i dipendenti delle imprese, che non svolgono l’attività di distribuzione per oltre 6 mesi;
- i soggetti che presentano specifiche caratteristiche: donne fino a partire dal 6° mese di gravidanza e fino a un anno dalla nascita, in caso di esoneri per comprovate ragioni di salute o per l’adempimento dei doveri collegati alla paternità o alla maternità, oppure ancora per malattie prolungate o infortuni.
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