Secondo lavoro per i dipendenti pubblici: è possibile o è vietato?

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Il doppio lavoro è ammesso solo in alcuni contesti e per alcune figure professionali. Esistono determinate categorie che non ammettono questa prassi e dove, avere un doppio lavoro, è considerato un fatto illecito che può portare anche al licenziamento. Oggi vogliamo approfondire meglio l’argomento del doppio lavoro professionale in riferimento ai dipendenti pubblici.

Doppio lavoro per i dipendenti pubblici: la normativa

Ti sei mai chiesto se la normativa ammette di fare due lavori contemporaneamente? Può capitare che il lavoratore abbia la necessità di svolgere un doppio lavoro per andare incontro a esigenze economiche. In linea di massima l’azienda non può impedirlo, soprattutto quando questo viene svolto al di fuori degli orari di lavoro e non ha ripercussioni sul rendimento, non va in conflitto o in concorrenza con l’attività considerata principale. Questa regola vale per lo più per i dipendenti privati. Ma cosa succede quando è il dipendente pubblico a svolgere un secondo lavoro? Un dipendente comunale può fare un secondo lavoro? Oppure svolgere un lavoro pubblico e privato insieme?

Secondo la normativa (articolo 53 del decreto legislativo 165 del 2001), i dipendenti pubblici “non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza. Ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione deve verificare l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi” (comma 7 dell’articolo 53 del decreto 165).

Divieti ed eccezioni

In linea generale, i dipendenti pubblici non possono avere un doppio lavoro e in caso di trasgressioni alla normativa sono previste sanzioni che possono arrivare fino al licenziamento. Questo divieto trova conferma anche nelle sentenze sulla magistratura contabile, che si occupa del controllo sull’operato della PA.

Esistono dei casi in cui questo divieto ammette delle eccezioni e in cui il dipendente pubblico può svolgere due lavori, percependo uno stipendio aggiuntivo oltre a quello derivato dalla mansione pubblica.

Iniziamo con l’analisi dei divieti. Secondo la normativa, il lavoratore pubblico non può:

  • svolgere incarichi retribuiti al di fuori dall’amministrazione di appartenenza. Questo divieto non esclude che possa essere compromessa l’imparzialità del dipendente e il suo impegno nel lavoro presso la pubblica amministrazione;
  • rivestire cariche in società con scopo di lucro (ad esempio un dipendente comunale che faccia parte del consiglio di amministrazione di una società che si occupa dello smaltimento di rifiuti corre il rischio di orientare l’operato dell’amministrazione alla quale appartiene così da favorire la ditta che contribuisce alla gestione);
  • svolgere attività di carattere commerciale o industriale poiché si troverebbe davanti alla tentazione di distrarsi dal lavoro pubblico (che prevede uno stipendio certo) per concentrare tutte le energie nell’attività privata;
  • lavorare alle dipendenze di datori lavoro privati poiché potrebbe venir meno l’imparzialità del pubblico dipendente e la sua diligenza nello svolgimento delle mansioni ricoperte presso la pubblica amministrazione.

Esistono però dei casi in cui il dipendente può svolgere un secondo incarico previa autorizzazione.

Il doppio lavoro autorizzato

Se il dipendente pubblico vuole svolgere un secondo lavoro può richiedere l’autorizzazione in caso di:

  • incarichi che prevedono la collaborazione con giornali, riviste, enciclopedie etc;
  • partecipazione a convegni e seminari che gli consentono di percepire un compenso in qualità di organizzatore;
  • incarichi con rimborso spese documentate;
  • profitti che provengono da opere dell’ingegno o da invenzioni industriali di cui il dipendente sia autore o inventore;
  • incarichi presso sindacati, con mansioni conferite dalla stessa organizzazione;
  • attività formative dirette ai dipendenti della PA;
  • per svolgere l’incarico, è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo.

Dipendenti pubblici e libera professione

A meno di eccezioni specifiche, il dipendente pubblico può svolgere l’attività di libero professionista, quindi avere una partita IVA, solo se il contratto pubblico è un part-time al 50% o inferiore e se non va in contrasto con i principi di esclusività e incompatibilità del pubblico impiego.

Ad esempio, nel caso di ingegneri liberi professionisti che prestano servizio presso la Pubblica Amministrazione, possono avere una partita IVA e occuparsi di mansioni extra lavorative che non vanno in contrasto con il lavoro pubblico.

Dipendenti pubblici e prestazione occasionale

A differenza della libera professione, il dipendente pubblico non può svolgere prestazioni occasionali.

Le sanzioni per i dipendenti pubblici che svolgono un secondo lavoro

Quando un dipendente non rispetta i divieti imposti dalla legge va incontro a sanzioni di varia natura. La prima sanzione è la diffida, ovvero non appena il dirigente viene a conoscenza del fatto che un suo sottoposto svolge una seconda attività in caso di incompatibilità assoluta, gli invierà una diffida per avvertire il dipendente. In questo modo si cerca di evitare di andare incontro a sanzioni più pesanti, invitando il dipendente a porre fine alla seconda mansione.

Nel caso in cui il lavoratore non dà seguito alla diffida entro quindici giorni dalla notifica e prosegue con il secondo lavoro, può essere licenziato per giusta causa.

Se, invece, il dipendente prende atto della diffida e cessa il secondo lavoro, potrà evitare il licenziamento ma continua a rischiare sanzioni disciplinari di vario genere: multa o sospensione dal servizio.

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