Il decreto Scia 2 in vigore dall’11 dicembre: i sei articoli del decreto spiegati dai nostri esperti

Eliminata la comunicazione di inizio lavori (CIL): tutti i sei articoli del decreto Scia 2 entrati in vigore l'11 dicembre scorso

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Il decreto Scia 2, con tutti i suoi sei articoli che lo compongono, è legge. Si ampliano le ipotesi di attività edilizia libera e viene prevista anche la sostituzione del certificato di agibilità con la segnalazione certificata. Domenica 11 dicembre 2016 è entrato in vigore il decreto Scia 2 (decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.277 del 26 novembre 2016 – Supplemento Ordinario n. 52. Il provvedimento legislativo che “rivoluzionerà” il mondo dell’edilizia si compone di 6 articoli e di una tabella allegata.

I sei articoli del decreto legislativo Scia 2 spiegati e commentati punto per punto

L’art. 1 individua l’oggetto dello schema di decreto, e detta alcune disposizioni di carattere generale in materia edilizia, come il glossario unico, e di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

L’art. 2 invece illustra disposizioni generali necessarie per l’applicazione della tabella, nella quale sono elencate le attività private soggette ai diversi regimi amministrativi.

L’art. 3 introduce invece importanti modifiche riguardanti la normativa in materia edilizia. Il testo apporta numerose modifiche al testo unico n. 380 del 2001, tra cui: una semplificazione dei titoli abilitativi mediante l’eliminazione della comunicazione di inizio lavori (CIL); un ampliamento delle ipotesi di attività edilizia libera, a un’esplicitazione degli interventi assoggettati a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA); la sostituzione del certificato di agibilità con la segnalazione certificata di agibilità.

L’art. 4 introduce alcune semplificazioni in materia di pubblica sicurezza. Viene infatti sostituita la licenza con una semplice comunicazione al Comune. Inoltre si dispone che, in via generale, per quanto riguarda le attività previste nella tabella pubblicata in allegato al decreto legislativo Scia 2, soggette ad autorizzazione di pubblica sicurezza, la SCIA svolge anche la funzione dell’autorizzazione.

L’art. 5, è il classico dispositivo di applicazione che rinvia al potere degli enti territoriali e locali (enti che ha seguito dela bocciatura delle riforma costituzionale hanno ripreso un grosso potere, moitivo per cui sono diversi i tecnici che temono questo passaggio) di prevedere, in relazione ai regimi amministrativi di relativa competenza, ulteriori livelli di semplificazione.

L’art. 6 del decreto legislativo scia 2, detta le disposizioni finali, mentre nella tabella A sono elencate le attività private soggette ai diversi regimi amministrativi.

La tabella A allegato al decreto legislativo scia 2 è stata organizzata e suddivisa per attività, a loro volta distinte in tre sezioni: attività commerciali e assimilabili (sezione I); edilizia (sezione II); ambiente (sezione III).

Per ogni attività sono indicati il regime amministrativo (con riferimento al titolo necessario), l’eventuale concentrazione dei regimi amministrativi, nonché i riferimenti normativi che regolano a normativa vigente, o in conseguenza delle modifiche introdotte dallo schema, le predette attività.

Termini di applicaizone e adeguamento degli enti locali al provvedimento contenuto nel decreto Scia 2

Le regioni e gli enti locali si adeguano alle disposizioni del decreto entro il 30 giugno 2017. Nel disciplinare i regimi amministrativi di loro competenza, fermi restando i livelli di semplificazione e le garanzie assicurate ai privati dal decreto, le regioni e gli enti locali possono prevedere livelli ulteriori di semplificazione.

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