Sicurezza sul lavoro: quali sanzioni prevede la normativa?

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Responsabilità giuridica: penale, civile e amministrativa

Prima di andare a vedere le sanzioni previste dalla normativa – e in particolare dal D. Lgs. 81/2008 – in materia di sicurezza sul lavoro chiariamo i vari tipi di responsabilità giuridica che si possono avere. L’RSPP, infatti, non è l’unico a correre rischi giuridici in caso di violazioni.

La responsabilità giuridica può essere:

    • Penale: si ha per aver commesso un reato, ovvero dopo aver violato una legge penale. La sanzione può essere una multa in denaro (multa – ammenda), l’arresto o la reclusione.
    • Civile: obbliga a risarcire il danno procurato ad un altro soggetto – privato o Pubblica Amministrazione – dopo aver violato un contratto o una legge. In questo caso non si arriva mai ad arresto o reclusione ma si può ricadere nel pignoramento. La responsabilità civile, inoltre può essere di tipo contrattuale: – mancato pagamento  di una fattura – o extracontrattuale – un incidente sul lavoro.
    • Amministrativa: può essere dell’amministrazione pubblica verso altri soggetti, o dei funzionari e dipendenti pubblici nei confronti dei terzi e verso la loro amministrazione.

Sanzioni per il lavoratore

All’articolo 36, comma 1, d.lgs. n. 106 del 2009 – ex art. 59 del D. Lgs. 81/2008 – sono previste due tipi di sanzioni per i lavoratori:

  • l’arresto fino a un mese o l’ammenda da 200 a 600 euro per la violazione degli articoli 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) ed i), e 43, comma 3, primo periodo;
  • la sanzione amministrativa in denaro – da 50 a 300 euro da pagare – per la violazione dell’articolo 20 comma 3.

Sanzioni per datore di lavoro e dirigenti

Sono di diversi tipi le sanzioni penali a cui possono essere sottoposti il datore di lavoro e i dirigenti a seconda dell’articolo che hanno violato:

  • l’arresto: da tre a sei mesi con ammenda fino a 6.400 euro
  • arresto da quattro a otto mesi senza ammenda, o ancora un arresto da due a quattro mesi con un’ammenda fino a 6.000 euro
  • l’ammenda da 1.000 a 2.000 euro, o da 2.000 a 4.000 nel caso di violazioni riguardanti documenti.

In generale una sanzione amministrativa può arrivare a 6.600 euro.

Sanzioni per i preposti

I preposti, in caso di violazione, vengono puniti con l’arresto fino a due mesi o con:

  • l’ammenda da 400 a 1.200 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lettere a), c), e) ed f);
  • l’ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lettere b), d) e g).

Sanzioni per mancata redazione del DVR

La redazione di un DVR  – Documento Valutazione Rischi – che rispetta le norme ed è aggiornato e la sua presenza in azienda è un obbligo per garantire la salute e la sicurezza di tutti i lavoratori, oltre che un requisito per l’accesso ad agevolazioni e benefici contributivi per particolari tipi di assunzione.

In caso di mancata redazione del DVR è previsto l’arresto da 3 a 6 mesi o l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro. La pena dell’arresto è estesa da 4 a 8 mesi nelle aziende in cui il rischio di incidente è rilevante e si è esposti a rischi biologici, cancerogeni/mutageni, di atmosfere esplosive, etc… .

Sono previste ammende anche nel caso in cui la redazione del DVR dovesse essere incompleta, ovvero mancante di indicazione delle misure per garantire sicurezza e prevenzione o dell’indicazione di particolari mansioni che mettono a rischio i lavoratori o per cui devono ricevere prima adeguata formazione.

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