Reverse Charge in edilizia: quando è obbligatorio? Le linee guida

Di cosa parliamo in questo articolo:
Cos’è e come funziona il Reverse Charge
Il reverse charge inverte il meccanismo contabile dell’IVA per cui il fornitore, o il prestatore, – ovvero il soggetto passivo – non deve addebitare l’IVA in fattura. Sarà quindi il cessionario/acquirente a dover integrare l’importo della fattura con l’imposta sul valore aggiunto.
La normativa di riferimento è il d.p.r. n. 633/1972 e, in particolare, i commi 5, 6 e 7 dell’art 17. Il reverse charge permette di evitare che la detrazione di IVA applicata da fornitori esteri sia incassata da stati esteri, ovvero colma una lacuna per quanto riguarda la compensazione comunitaria.
Il cessionario deve procedere con la doppia annotazione di IVA: sia nel registro IVA vendite e, per la detrazione, nel registro IVA acquisti “entro […] quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese.”
Quando è obbligatorio?
Ecco alcuni casi in cui il meccanismo del reverse change deve essere applicato obbligatoriamente:
- nel settore edile, per servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relativi ad edifici;
- vendite di fabbricati o di porzioni di fabbricato per cui nel relativo atto il cedente abbia espressamente chiesto l’opzione per l’imposizione
- prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza che si è aggiudicato una commessa nei confronti di un ente pubblico al quale il predetto consorzio è tenuto ad emettere fattura. L’inversione sarà possibile solo se il Consiglio dell’Unione europea rilascia l’autorizzazione.
Le sanzioni nei casi di applicazioni errate
Con la circolare n. 16/E del 2017, infatti, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le sanzioni previste per i vari tipi di violazione riguardo al reverse charge. Ecco qualche esempio di violazione e relativa sanzione:
- se l’operazione rientra nell’inversione contabile ma per errore la fattura è stata registrata dal cedente e l’imposta è entrata nella liquidazione periodica si applica una sanzione fissa da 250 euro a 10mila euro. Il cessionario o committente non deve regolarizzare e ha comunque diritto alla detrazione.
- se l’operazione non rientrava nel reverse change ma è stata assolta come se lo fosse dal cessionario allora si applica la stessa sanzione. Il cessionario mantiene il diritto di detrazione e il cedente o prestatore non è obbligato a versare l’Iva.
- Quando il reverse charge è applicato a operazioni che sono esenti, non imponibili, non soggette ad imposta o inesistenti, si applica la sanzione, compresa tra il 5 e il 10% dell’imponibile, con un minimo di 1.000 euro. Il debito d’imposta e la detrazione si annullano.
Nei casi 1) e 2) la sanzione si applica sia al cedente sia al cessionario e si applica una sola volta per ogni liquidazione periodica con riferimento a ogni fornitore.
Cosa è cambiato negli ultimi anni
Negli ultimi anni ci sono stati diversi provvedimenti che hanno previsto novità per il meccanismo del reverse change, tra cui:
- Legge di Stabilità 2015: ha permesso l’applicazione del reverse charge IVA al settore edilizia
- circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E del 27 marzo 2015: ha chiarito diversi punti in materia di estensione del reverse charge IVA a nuove fattispecie del settore edilizia ed energia;
- circolare Agenzia delle Entrate n. 37/E del 22 dicembre 2015: contiene le domande più frequenti delle associazioni professionali del settore edilizia.
0 Commenti
Non ci sono commenti!
Non ci sono ancora commenti, ma puoi essere il primo a commentare questo articolo.